LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 novembre 1971, n. 45

Norme di integrazione e modifica alle leggi regionali sull' ordinamento degli uffici.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/11/1971
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Parole sostituite alla Tabella C da art. 1, secondo comma, L. R. 46/1971
2Parole sostituite alla Tabella E da art. 1, secondo comma, L. R. 46/1971
3Parole sostituite alla Tabella F da art. 1, secondo comma, L. R. 46/1971
4Parole sostituite alla Tabella A da art. 1, secondo comma, L. R. 46/1971
5Parole sostituite alla Tabella D da art. 1, secondo comma, L. R. 46/1971
6Parole sostituite alla Tabella B da art. 1, secondo comma, L. R. 46/1971
Art. 1
 
Dopo l' art. 25 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è inserito il seguente:
<< Art. 25 bis
 
La facoltà prevista dal primo comma dell' art. 8 del DPR 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni, può essere esercitata dall' Amministrazione regionale, in deroga ai limiti previsti dal secondo comma del medesimo articolo, per tutti i posti che si renderanno disponibili nel termine di 18 mesi dalla data di approvazione della graduatoria del concorso.
Detta facoltà può essere esercitata anche in riferimento ai concorsi già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge. >>

Art. 2
 
Dopo l' art. 30 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è inserito il seguente:
<< Art. 30 bis
 
Quando ciò sia richiesto dall' interesse del servizio, il Segretario Generale della Presidenza della Giunta, il Segretario Generale del Consiglio, nonché i Direttori regionali ed i funzionari di qualifica equiparata possono, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, essere collocati fuori organico ed assegnati a compiti ispettivi od a speciali servizi.
I funzionari collocati a disposizione non possono rimanervi per un periodo superiore a 5 anni: trascorso tale periodo, senza che sia stato altrimenti disposto, detti funzionari sono collocati a riposo con decreto del Presidente della Giunta regionale.
La Giunta regionale, peraltro, nel caso che detti funzionari non abbiano ancora conseguito il diritto a pensione diretta, può deliberare che lo stato di disposizione si protragga per il periodo necessario a raggiungere il numero minimo di anni di servizio utile previsto dall' art. 7, lettera a), della legge 11 aprile 1955, n. 379 e successive modificazioni.
Il numero complessivo dei funzionari a disposizione non può eccedere il numero di tre oltre i posti del ruolo organico.
Ai funzionari collocati a riposo a norma dei precedenti commi spetta il trattamento di quiescenza previsto dalla CPDEL. >>

Art. 3
 
L' art. 8 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 
La Direzione regionale della programmazione, studi e statistica, cui è demandata l' elaborazione del programma di sviluppo economico - sociale della Regione, comprende:
1) il Servizio della programmazione, con il compito di attendere all' attuazione del programma di sviluppo economico e sociale nonché al suo aggiornamento attraverso coordinate indagini nel settore dell' economia generale, industriale ed agraria, in quello delle infrastrutture dei trasporti e del commercio ed in quello degli investimenti sociali; di curare la formulazione delle proposte da presentare allo Stato ai sensi dell' art. 50 dello Statuto o di altre disposizioni legislative a carattere straordinario e di vigilare sulla corrispondenza degli interventi regionali al programma di sviluppo della Regione nonché sul coordinamento di questo con i piani economici nazionali;
2) il Servizio della statistica, con il compito di attendere alla raccolta ed all' esame statistico dei dati di interesse regionale sia attraverso proprie rilevazioni, sia attraverso rapporti con l' Istituto centrale di statistica, con gli Assessorati regionali, gli Enti locali e gli Enti pubblici operanti nel territorio regionale; di determinare l' indirizzo e l' impostazione delle ricerche statistiche dell' Amministrazione regionale e di quelle affidate a terzi e di provvedere al coordinamento ed all' elaborazione dei dati raccolti; di predisporre inoltre gli elementi del conto economico della Regione;
3) il Servizio di segreteria economica, con il compito di mantenere nel settore economico rapporti con gli organismi pubblici centrali e locali competenti e con i rappresentanti delle categorie sociali, di seguire lo sviluppo della programmazione economica europea e delle Regioni contermini ed ogni situazione particolare di rilevanza socioeconomica presente nella realtà regionale; di predisporre le relazioni programmatiche ed amministrative annuali e curare i servizi di segreteria del Comitato regionale economico - sociale. >>


Art. 4
 
Nel primo comma dell' art. 13 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, il punto 5) è sostituito dai seguenti:
<< 5) il Servizio delle avversità atmosferiche, con il compito di curare la prevenzione dei danni, nonché di promuovere gli interventi nei settori colpiti da avversità atmosferiche;
6) il Servizio della cooperazione agricola, del credito agrario e dell' annona, con il compito di curare lo sviluppo della cooperazione agricola, della proprietà diretto - coltivatrice e del credito agrario >>.

Art. 5
 
L' art. 14 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< Art. 14
 
La Direzione regionale delle foreste comprende:
1) il Servizio della selvicoltura, con il compito di curare l' incremento, la difesa e la gestione del patrimonio boschivo;
2) il Servizio per le sistemazioni montane, con il compito di provvedere alle sistemazioni idraulico - forestali ed alle opere pubbliche di bonifica montana;
3) il Servizio del Corpo forestale e del contenzioso, con il compito di esercitare funzioni ispettive sul Corpo forestale e di curare la trattazione delle contravvenzioni;
4) il Servizio per le progettazioni, con il compito di provvedere alla progettazione delle opere concernenti i bacini montani e gli altri interventi di competenza dell' Amministrazione forestale.

Alle dipendenze della Direzione regionale delle foreste, con le attribuzioni previste dalle norme vigenti, sono posti i seguenti uffici periferici:
1) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste;
2) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine;
3) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pordenone;
4) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo. >>


Art. 6
 
L' art. 23 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< Art. 23
 
Dell' Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale dell' industria e del commercio che comprende:
1) il Servizio dell' industria e delle miniere, con il compito di promuovere lo sviluppo dell' attività industriale e di curare la trattazione degli affari relativi alle miniere, cave e torbiere; alle cooperative di produzione; alla utilizzazione delle acque minerali e termali;
2) il Servizio del commercio e dei traffici, con il compito di promuovere lo sviluppo dell' attività commerciale e di curare la trattazione degli affari relativi ai traffici, ai mercati, alle esposizioni ed alle fiere; alle cooperative di consumo. Ad esso spetta inoltre la trattazione degli affari in materia di ordinamento e di vigilanza sulle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
3) il Servizio della pesca marittima, con il compito di promuovere e sostenere lo sviluppo della pesca marittima e delle attività connesse. >>


Art. 7
 
L' art. 25 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< Art. 25
 
Dell' Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione dei lavori pubblici, che comprende:
1) il Servizio degli affari amministrativi e contabili, con il compito di curare la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile, nonché di quelli relativi agli atti delegati ed alle espropriazioni per pubblica utilità; di curare inoltre i servizi di segreteria del Comitato tecnico regionale;
2) il Servizio dell' edilizia, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di edilizia ed ogni intervento relativo alla costruzione, trasformazione e manutenzione degli immobili facenti parte del patrimonio regionale;
3) il Servizio dell' idraulica, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di opere idrauliche, studi idrologici, acquedotti, fognature e derivazioni di acque pubbliche;
4) il Servizio della viabilità, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di strade di pertinenza dei Comuni, delle Province e della Regione, nonché il coordinamento con gli interventi riguardanti la viabilità statale;
5) il Servizio delle calamità naturali, con il compito di curare la promozione e la gestione di ogni mezzo di intervento diretto alla difesa ed alla prevenzione delle calamità naturali.

La Direzione regionale dei lavori pubblici esplica, altresì, funzioni di controllo tecnico, valutazione e consulenza su forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti ed affari consimili nei quali la Regione sia interessata e comunque competente ad intervenire nell' esercizio delle sue attribuzioni di controllo.
Alle dipendenze della Direzione regionale dei lavori pubblici, con le attribuzioni previste dalla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con la legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sono posti i seguenti uffici periferici:
1) Direzione provinciale dei lavori pubblici di Trieste;
2) Direzione provinciale dei lavori pubblici di Udine;
3) Direzione provinciale dei lavori pubblici di Gorizia;
4) Direzione provinciale dei lavori pubblici di Pordenone. >>


Art. 8
 
L' art. 27 bis della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, sub art. 11 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< Art. 27 bis
 
Dell' Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale dell' urbanistica, che comprende:
1) il Servizio per la pianificazione urbana, con il compito di esaminare i piani comprensoriali e comunali, i programmi di fabbricazione, i regolamenti edilizi ed ogni altro strumento urbanistico a livello subordinato, nonché di svolgere le funzioni previste dalle leggi per la vigilanza, il controllo e la consulenza sull' attività urbanistica degli Enti locali e dei privati;
2) il Servizio per la pianificazione territoriale, con il compito di curare l' elaborazione, l' aggiornamento e l' osservanza del piano urbanistico regionale e di ogni altro piano di iniziativa regionale, nonché di curare gli studi e l' elaborazione dei modelli regionali in materia urbanistica;
3) il Servizio degli affari giuridico - amministrativi, con il compito di attendere agli affari di carattere giuridico - amministrativo connessi all' esercizio delle attribuzioni del Servizio per la pianificazione urbana e del Servizio per la pianificazione territoriale.

La Direzione regionale dell' urbanistica cura, inoltre, gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all' affidamento di consulenze ed incarichi diretti alla formazione ed all' aggiornamento della carta tecnica regionale e provvede ai servizi di segreteria del Comitato urbanistico regionale. >>

Art. 10
 
L' art. 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, è sostituito dal seguente:
<< Art. 21
 
Per far fronte ai compiti che la presente legge demanda agli organi periferici dell' Assessorato dei lavori pubblici, la Direzione provinciale dei lavori pubblici di Trieste sarà costituita da una sezione tecnica e le Direzioni provinciali di Udine, Pordenone e Gorizia da due sezioni tecniche, a ciascuna delle quali sarà preposto un ingegnere od architetto.
L' Amministrazione regionale, fino a quando non sarà in grado di far fronte con proprio personale alle maggiori e nuove attribuzioni dell' Assessorato dei lavori pubblici e di quello dell' urbanistica, potrà richiedere allo Stato, in posizione di comando, personale di ruolo, appartenente alle carriere direttiva, di concetto, esecutiva o al ruolo speciale ad esaurimento.
Il numero dei dipendenti da assumere in posizione di comando ai sensi del precedente comma, non potrà essere superiore a 60. Tale contingente è da considerarsi in aggiunta a quello stabilito dall' art. 44, secondo comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21. A tale personale, come altresì a quello comandato ai sensi dell' articolo 44 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è attribuita un' indennità " ad personam" commisurata alla differenza tra il trattamento economico iniziale del parametro in godimento presso l' Amministrazione di provenienza e quello iniziale corrispondente al parametro immediatamente superiore nella medesima Amministrazione di provenienza. Per i dipendenti che rivestono la qualifica terminale della rispettiva carriera l' indennità " ad personam" sarà commisurata ad otto aumenti periodici di stipendio. >>

Art. 11
 
Il terzo e quarto comma dell' art. 28 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:
<< Le Segreterie particolari del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono composte dal segretario particolare, nonché da un appartenente alla carriera di concetto e da un appartenente alla carriera esecutiva ovvero da due appartenenti alla carriera esecutiva dei ruoli della Regione.
Le Segreterie particolari degli Assessori sono composte dal segretario particolare e da un appartenente alla carriera esecutiva o a quella di concetto dei ruoli della Regione. >>

Art. 12
 
Tra il primo ed il secondo comma dell' art. 4 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 13, è inserito il seguente:
<< Il compenso per lavoro straordinario, nella misura forfettaria mensile prevista dal precedente comma, spetta altresì ai direttori di sezione che siano stati temporaneamente destinati, ai sensi del combinato disposto dell' art. 31 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, e dell' art. 16 del DPR 3 maggio 1957, n. 686, a funzioni superiori: l' importo orario di detto compenso è ragguagliato allo stipendio iniziale mensile spettante al direttore di servizio di seconda classe. >>

Art. 13
 
L' indennità di gabinetto di cui all' art. 51 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, modificato sub art. 12 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 13, è attribuita, nella misura del 70%, anche al funzionario preposto all' Ufficio della Regione in Roma: conseguentemente è soppressa, nell' art. 4 della medesima legge, la menzione di detto funzionario.
Art. 14
 
L' indennità forfettaria per lavoro straordinario e l' indennità di gabinetto sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, in tutti i casi in cui il dipendente abbia una posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio, e sono sospese in tutti i casi di sospensione dello stipendio medesimo.
Art. 15
 
Per un semestre dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni a direttore di servizio agrario di prima classe possono essere conferite anche in soprannumero nel limite di tre posti.
Per il medesimo periodo possono essere conferite in soprannumero anche le promozioni a direttore di servizio agrario di seconda classe nel limite di 6 unità.
Tali promozioni avranno decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 16.4.1970, per il personale in servizio a tale data.
I posti in soprannumero, come pure quelli che si renderanno disponibili nella qualifica di direttore di servizio di seconda classe per effetto delle promozioni in soprannumero di cui al primo comma del presente articolo, sono riservati ai funzionari inquadrati nei ruoli regionali ai sensi dell' art. 57 e seguenti della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, con almeno 10 anni di anzianità nella carriera, che non abbiano già usufruito del beneficio della riduzione dei termini previsti dall' art. 77, primo comma, lettera b), della legge regionale 28.3.1968, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 16
 
Il limite numerico delle assunzioni a termine previste dall' art. 5, primo comma, della legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, modificato dall' art. 2 della legge regionale 10 agosto 1970, n. 35, è elevato a 20 unità fino a quando l' Amministrazione regionale non sarà in grado di far fronte con proprio personale alle attribuzioni della Direzione della programmazione e della Direzione dell' urbanistica.
Art. 17
 
L' inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato ai sensi dell' art. 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, nonché del personale rimasto in posizione di comando ai sensi del quinto comma dell' art. 61 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, dovrà essere effettuato entro la data del 31 dicembre 1973, nel limite dei posti previsti dall' organico allegato alla presente legge.
Art. 18
 
I posti lasciati liberi negli organici regionali dal personale collocato a riposo in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale della carriera e ruolo di appartenenza.
Art. 19
 
Al personale in posizione di comando presso la Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia sono estesi tutti i benefici previsti per il personale regionale, ivi compresi quelli contenuti nelle leggi regionali 12 febbraio 1971, n. 7, e 15 aprile 1971, n. 12 e n. 13, con effetto dalle date in esse previste.
Art. 20
 
Le tabelle allegate alla presente legge riportano, suddiviso per ruoli e carriere, l' organico del personale del Consiglio e dell' Amministrazione regionali e sostituiscono quelle allegate alla legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 21
 
Nella carriera ausiliaria - ruolo degli addetti agrari e forestali - è soppressa la qualifica di addetto agrario e forestale di III classe.
Conseguentemente sono soppressi la lettera b) dell' art. 34 ed il primo comma dell' art. 35 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il personale regionale in possesso della qualifica di addetto agrario e forestale di terza classe è collocato nella qualifica di addetto agrario e forestale di seconda classe con la classe di stipendio immediatamente superiore a quella goduta nella qualifica di provenienza: qualora tale personale fosse in possesso di uno stipendio, comprensivo degli scatti, maggiore di quello previsto per la qualifica e classe attribuita, gli spettano gli aumenti periodici necessari per assicurargli uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello goduto.
Art. 22
 
La maggiore spesa per assegni fissi al personale, derivante dall' applicazione della presente legge, prevista in complessive lire 35 milioni per l' esercizio 1971, fa carico ai capitoli 31, 311 e 321, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
La maggiore spesa relativa all' indennità di missione, prevista in lire 5 milioni per l' esercizio finanziario 1971, fa carico ai capitoli 209 e 314 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1971, i cui stanziamenti sono elevati rispettivamente di lire 1 milione e 4 milioni, mediante storno dell' importo di lire 5 milioni dal capitolo 322 del medesimo stato di previsione.
Le spese relative agli oneri previdenziali ed erariali, conseguenti all' applicazione della presente legge, graveranno sugli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971. Le spese previste dagli articoli 13 e 16 della legge stessa fanno carico al capitolo 33 e rispettivamente ai capitoli 61 e 111, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
L' onere annuo complessivo, previsto in lire 400 milioni per gli esercizi successivi, farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Alla relativa spesa si farà fronte con la cessazione della spesa di lire 400 milioni autorizzata con la legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, fino all' esercizio finanziario 1971.