LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 novembre 1970, n. 41

Interpretazione autentica dell' art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1970, n. 3 recante provvedimenti per agevolare la progettazione delle opere pubbliche di sistemazione idraulico - forestale, di bonifica integrale e montana e per l' esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/12/1970
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

Articolo unico
 
L' art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1970, n. 3, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, può essere autorizzata una maggiorazione per spese generali sul costo dei lavori di miglioramento fondiario, ivi comprese le piantagioni, le case di abitazione contadina e le infrastrutture a servizio di più fondi, finanziabili con le leggi regionali 31 agosto 1965, n. 18, 15 luglio 1966, n. 14, 20 luglio 1967, n. 16, 30 dicembre 1967, n. 29, 8 gennaio 1968, n. 1.
Analoga maggiorazione può essere autorizzata per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, modificata dalle leggi regionali 6 giugno 1967, n. 10, e 8 giugno 1970, n. 22.
I precedenti commi sono applicabili a tutte le pratiche relative alle citate leggi in corso di istruttoria. >>