Art. 8
Per l' attuazione della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1972, la spesa di lire 370.000.000, di cui:
a) lire 150.000.000 per gli interventi di cui all' articolo 1;
b) lire 70.000.000 per gli interventi di cui all' articolo 3;
c) lire 150.000.000 per gli interventi di cui all' articolo 5.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1969, sono istituiti al Titolo I - Sezione IV - i seguenti capitoli:
- cap. 315 con la denominazione: << Sovvenzioni a favore dei Comuni per l' assistenza di persone in particolari condizioni di bisogno >> e con lo stanziamento di lire 150.000.000, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 312 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969;
- cap. 316 con la denominazione: << Sovvenzioni a favore delle Province per l' erogazione di sussidi a Enti, Istituzioni e Associazioni che gestiscono asili infantili, asili nido e scuole materne al fine di favorire l' accoglimento e l' assistenza dei bambini appartenenti a famiglie bisognose >> e con lo stanziamento di lire 70.000.000, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 291 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969;
- cap. 317 con la denominazione: << Sovvenzioni a Province, da destinare a Enti, Istituzioni, Associazioni e Comitati che svolgano attività di assistenza materiale e sociale per l' erogazione di sussidi a persone assistite >> e con lo stanziamento di lire 150.000.000, cui si provvede mediante storno dell' importo di lire 119 milioni e 500 mila dal capitolo 312 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1969 e mediante storno dell' importo di lire 30.500.000 dal capitolo 501 del medesimo stato di previsione della spesa.
L' onere complessivo di lire 370 milioni relativo all' esercizio finanziario 1969 fa carico ai sopracitati capitoli 315, 316, 317 e quello relativo agli esercizi finanziari dal 1970 al 1972 graverà sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.
In relazione al disposto dell' art. 7 della presente legge la denominazione del capitolo 291 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1969 è così modificato: << Sussidi straordinari a Province, Comuni, Enti, Istituzioni e Associazioni per l' assistenza a favore di bambini, adolescenti e giovani per consentire il loro accoglimento in colonie marine e montane e istituti di educazione (art. 1, punto 1, lettera b) della
legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23). >>