LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 agosto 1969, n. 27

Interventi straordinari per l' attività assistenziale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/08/1969
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
310.04 - Asili-nido e scuole materne

CAPO I
 Interventi per l' assistenza a favore di persone
in particolari stati di bisogno
Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni, in via straordinaria, speciali sovvenzioni, da utilizzare per assistenza a favore di persone in particolari condizioni di bisogno.
L' ammontare delle sovvenzioni è determinato in base alla popolazione di ciascun Comune e mediante l' applicazione di un coefficiente pro capite rapportato al reddito medio ed alle particolari condizioni economiche e sociali dei Comuni stessi.
Art. 2
 
All' assegnazione delle sovvenzioni si provvede annualmente con delibera della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale e all' artigianato. L' erogazione è disposta con decreto dell' Assessore.
È fatto obbligo ai Comuni di trasmettere all' Assessorato del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato, entro il mese di febbraio, l' elenco delle persone assistite con le sovvenzioni ricevute nell' anno precedente. Nell' elenco deve essere contenuta anche l' indicazione delle somme elargite.
CAPO II
 Interventi per favorire l' assistenza dei bambini
negli asili infantili, asili nido e scuole materne
Art. 3
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, in via straordinaria, speciali sovvenzioni da utilizzare per sussidi a favore di Enti, Istituzioni ed Associazioni che gestiscono asili infantili, asili nido e scuole materne, al fine di favorire l' accoglimento e l' assistenza dei bambini appartenenti a famiglie bisognose in detti asili e scuole.
Art. 4
 
Su proposta dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale e all' artigianato, d' intesa con quello all' istruzione e alle attività culturali, la Giunta regionale approva annualmente il piano di riparto dei fondi disponibili, per il fine di cui all' art. 3.
L' erogazione delle sovvenzioni è disposta con decreto dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale e all' artigianato.
È fatto obbligo alle Province di trasmettere all' Assessorato del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato, entro il mese di febbraio, l' elenco degli asili infantili, asili nido e scuole materne che hanno beneficiato, nell' anno precedente, dei sussidi previsti dall' art. 3. Nell' elenco deve essere contenuta la indicazione delle somme destinate ai singoli asili e scuole.
CAPO III
 Interventi per l' assistenza sociale
Art. 5
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, in via straordinaria, speciali sovvenzioni da destinare ad Enti, Istituzioni, Associazioni e Comitati, che svolgono attività di assistenza materiale e sociale, per la erogazione di sussidi a favore delle persone assistite.
Art. 6
 
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale e all' artigianato, approva annualmente il piano di riparto dei fondi disponibili, per il fine di cui all' art. 5.
L' erogazione delle sovvenzioni è disposta con decreto dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale e all' artigianato.
È fatto obbligo alle Province di trasmettere all' Assessorato del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato, entro il mese di febbraio, l' elenco degli Enti, Istituzioni, Associazioni e Comitati, cui furono destinate, nell' anno precedente, le sovvenzioni previste dall' art. 5, con la indicazione dell' ammontare relativo.
Art. 7
 
Nell' art. 1, punto 1, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, sono soppressi il I alinea e le parole << asili nido e scuole materne >> del II alinea.
Le domande di contributo, eventualmente già presentate ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, sono considerate valide ai fini della presente legge.
CAPO IV
 Disposizioni finali e finanziarie
Art. 8
 
Per l' attuazione della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1972, la spesa di lire 370.000.000, di cui:
a) lire 150.000.000 per gli interventi di cui all' articolo 1;
b) lire 70.000.000 per gli interventi di cui all' articolo 3;
c) lire 150.000.000 per gli interventi di cui all' articolo 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1969, sono istituiti al Titolo I - Sezione IV - i seguenti capitoli:
- cap. 315 con la denominazione: << Sovvenzioni a favore dei Comuni per l' assistenza di persone in particolari condizioni di bisogno >> e con lo stanziamento di lire 150.000.000, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 312 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969;
- cap. 316 con la denominazione: << Sovvenzioni a favore delle Province per l' erogazione di sussidi a Enti, Istituzioni e Associazioni che gestiscono asili infantili, asili nido e scuole materne al fine di favorire l' accoglimento e l' assistenza dei bambini appartenenti a famiglie bisognose >> e con lo stanziamento di lire 70.000.000, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 291 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969;
- cap. 317 con la denominazione: << Sovvenzioni a Province, da destinare a Enti, Istituzioni, Associazioni e Comitati che svolgano attività di assistenza materiale e sociale per l' erogazione di sussidi a persone assistite >> e con lo stanziamento di lire 150.000.000, cui si provvede mediante storno dell' importo di lire 119 milioni e 500 mila dal capitolo 312 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1969 e mediante storno dell' importo di lire 30.500.000 dal capitolo 501 del medesimo stato di previsione della spesa.

L' onere complessivo di lire 370 milioni relativo all' esercizio finanziario 1969 fa carico ai sopracitati capitoli 315, 316, 317 e quello relativo agli esercizi finanziari dal 1970 al 1972 graverà sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.
In relazione al disposto dell' art. 7 della presente legge la denominazione del capitolo 291 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1969 è così modificato: << Sussidi straordinari a Province, Comuni, Enti, Istituzioni e Associazioni per l' assistenza a favore di bambini, adolescenti e giovani per consentire il loro accoglimento in colonie marine e montane e istituti di educazione (art. 1, punto 1, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23). >>
Le succitate variazioni relative ai capitoli 291, 312 e 501 s' intendono conseguentemente apportate anche all' elenco n. 1 approvato con l' articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.
Art. 9
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.