TITOLO I
ORDINAMENTO DELLE CARRIERE
Art. 4
Classificazione delle carriere
Le carriere degli impiegati regionali sono distinte come segue:
- carriera direttiva -
- carriera di concetto -
- carriera esecutiva -
- carriera ausiliaria -
Art. 5
Qualifiche della carriera direttiva
La carriera direttiva del personale comprende le seguenti qualifiche:
Gruppo dei dirigenti:
Segretario generale;
Direttore regionale;
Direttore di servizio di 1a classe;
Direttore di servizio di 2a classe;
Direttore di sezione;
Consigliere di 1a classe;
Consigliere di 2a classe;
Consigliere di 3a classe.
Art. 6
Attribuzioni dei dirigenti
Il personale della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, svolge attività normativa in applicazione di leggi e regolamenti, di coordinamento, di propulsione e di controllo; cura l' organizzazione tecnico - scientifica del lavoro degli uffici e dei servizi anche per adeguarne l' efficienza alle esigenze sociali ed economiche della Regione; attende a compiti di studio e di ricerca, partecipa ad organi collegiali, commissioni e comitati operanti in seno alla Regione; nei casi stabiliti dalla legge, rappresenta la Regione e ne cura gli interessi presso gli enti e le società sottoposti alla sua vigilanza; è preposto alla direzione dei vari rami dell' Amministrazione centrale e degli organi periferici da essa dipendenti.
Art. 7
Segretario generale e Vice Segretario generale
della Presidenza della Giunta
Il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale è nominato dalla Giunta stessa e può essere scelto, eccezionalmente, anche tra persone estranee all' Amministrazione in possesso del diploma di laurea e dei requisiti richiesti dall' articolo 2 del TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, di riconosciuta competenza amministrativa o tecnica per essere docenti universitari o alti funzionari della pubblica Amministrazione oppure per avere svolto autonoma attività professionale, regolarmente iscritte ai relativi Ordini, per un periodo non inferiore a quindici anni; la Giunta può inoltre nominare un Vice Segretario generale scelto tra tutti i direttori regionali dei ruoli amministrativi o tra i direttori di servizio di I classe dei medesimi ruoli.
Nel caso che la Giunta non ritenga di addivenire alla nomina di un Vice Segretario generale, le attribuzioni vicarie saranno esercitate dal funzionario più elevato in grado della Segreteria generale, ai sensi dell'
articolo 15 del DPR 3 maggio 1957, n. 686.
Il Presidente della Giunta regionale nomina i funzionari che possono sostituire il Segretario generale quali ufficiali roganti aggiunti.
Per l' esonero del Segretario generale si applica il procedimento previsto dall' articolo 123 del TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, intendendosi sostituito al Ministro ed al Presidente della Repubblica il Presidente della Giunta, e al Consiglio dei Ministri la Giunta regionale.
Art. 8
Attribuzioni
del Segretario generale e del Vice Segretario generale
della Presidenza della Giunta regionale
Il Segretario generale della Presidenza della Giunta coadiuva direttamente il Presidente nell' esercizio delle sue attribuzioni amministrative con particolare riguardo a quelle attinenti alla sovraintendenza degli uffici e servizi regionali, nonché all' attività volta ad assicurare il coordinamento e la continuità delle funzioni dell' Amministrazione; propone al Presidente i provvedimenti di carattere generale negli affari di sua competenza e provvede a dare esecuzione alle sue direttive. Vigila sulla procedura di promulgazione delle leggi e di emanazione dei regolamenti e ne assicura la pubblicazione e l' inserimento nella raccolta ufficiale.
È segretario della Giunta regionale e, in tale qualità, cura la preparazione dei relativi lavori. Provvede, a mezzo degli uffici della Segreteria generale, al riscontro degli atti da sottoporre alla Giunta, verificandone la compiutezza dell' istruttoria e, ove occorra, perfezionandola, corredandoli, se del caso, di relazioni illustrative o di pareri.
Dirige e coordina l' attività degli uffici della Segreteria generale. Provvede direttamente agli atti vincolati di competenza della Presidenza della Giunta e dispone per quelli dovuti da organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all' uopo previsto dalla legge l' intervento di altri organi amministrativi.
È il capo del personale e, in tale veste, propone al Presidente della Giunta l' assegnazione del personale al Consiglio regionale, agli Assessorati ed agli altri uffici; il Presidente della Giunta vi provvede con proprio decreto d' intesa, per quanto riguarda gli uffici del Consiglio, con il Presidente del Consiglio regionale.
Funge da ufficiale rogante per gli atti ed i contratti della Regione, salvo quanto previsto dal terzo comma dell' articolo 7.
Il Vice Segretario generale sostituisce il Segretario generale in caso di sua assenza o impedimento, lo coadiuva nell' adempimento delle sue funzioni e svolge i compiti che gli vengono assegnati dallo stesso Segretario generale.
Art. 9
Segretario generale e Vice Segretario generale
del Consiglio regionale
Il Segretario generale del Consiglio regionale è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, e può essere scelto, eccezionalmente, anche tra persone estranee all' Amministrazione in possesso del diploma di laurea e dei requisiti richiesti dall' articolo 2 del TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, di riconosciuta competenza amministrativa o tecnica per essere docenti universitari o alti funzionari della pubblica Amministrazione oppure per avere svolto autonoma attività professionale, regolarmente iscritte ai relativi Ordini, per un periodo non inferiore a quindici anni; la Giunta nomina altresì, su proposta dello stesso Ufficio di Presidenza, un Vice Segretario generale, scelto tra tutti i direttori regionali dei ruoli amministrativi o tra i direttori di servizio di I classe dei medesimi ruoli.
Per l' esonero del Segretario generale del Consiglio si applica il procedimento previsto dall' articolo 123 del TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, intendendosi sostituito al Ministro e al Presidente della Repubblica il Presidente della Giunta, e al Consiglio dei Ministri la Giunta regionale, la quale delibera sentito l' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 10
Attribuzioni
del Segretario generale e del Vice Segretario generale
del Consiglio regionale
Il Segretario generale del Consiglio regionale cura la preparazione dei lavori consiliari, assiste il Presidente del Consiglio durante le sedute pubbliche e convoca le Commissioni legislative su disposizione dei rispettivi Presidenti.
Predispone, secondo le direttive del Presidente, l' ordine del giorno dell' Ufficio di Presidenza, del quale è segretario.
Coordina l' attività delle Direzioni in cui si ripartiscono gli uffici del Consiglio.
Dirige il personale del Consiglio regionale e, in tale veste, propone al Presidente del Consiglio la sua assegnazione ai diversi uffici.
Il Vice Segretario generale sostituisce il Segretario generale in caso di assenza o impedimento; lo coadiuva in tutte le sue attribuzioni; è segretario della Giunta del Regolamento e di quella delle Elezioni; provvede al disbrigo delle pratiche affidategli relative alla Presidenza.
Art. 11
Attribuzioni del direttore regionale
Il direttore regionale esercita le funzioni che gli sono demandate dalle leggi e dai regolamenti; coadiuva l' Amministratore regionale nello svolgimento dell' azione amministrativa; propone i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli uffici da esso dipendenti; predispone gli elementi per la relazione al Consiglio regionale sul bilancio preventivo e per le relazioni accompagnatorie delle leggi; coordina l' attività dei dipendenti uffici assicurandone la legalità, la imparzialità, la corrispondenza al pubblico interesse; promuove la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi; provvede direttamente agli atti vincolati di competenza e dispone per quelli dovuti per organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all' uopo previsto l' intervento di altri organi amministrativi.
Art. 12
Attribuzioni del direttore di servizio di I classe
Il direttore di servizio di I classe può essere preposto ad un servizio ovvero ad uffici dell' Amministrazione centrale o periferica particolarmente importanti; può essere incaricato di vigilare su organi o uffici inferiori, nonché su enti soggetti alla vigilanza della Regione, mediante ispezioni ed altri mezzi consentiti dalla legge; riferisce all' organo dal quale dipende sull' esito delle indagini affidategli; segnala tutte le irregolarità accertate formulando proposte sui provvedimenti da adottare ed adotta egli stesso, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.
Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, può conferire ad un direttore di servizio di I classe l' incarico di sostituire il direttore regionale in caso di assenza o impedimento, od altro speciale incarico.
Art. 13
Attribuzioni del direttore di servizio di II classe
Il direttore di servizio di II classe organizza e dirige il servizio di competenza ed adotta tutti i provvedimenti sugli affari attribuitigli dalla legge o dai regolamenti e affidatigli dall' Amministratore o dal direttore regionale; riferisce periodicamente sull' andamento del servizio; adotta o propone i provvedimenti per ridurne il costo e migliorarne l' efficienza anche in relazione a nuove esigenze.
Art. 14
Attribuzioni del direttore di sezione
Il direttore di sezione dirige la sezione cui è preposto; provvede agli affari di competenza e predispone gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dei superiori; dispone per quelli di esecuzione ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dagli organi superiori.
Art. 15
Attribuzioni dei consiglieri
I consiglieri di I, II e III classe collaborano con i superiori gerarchici nell' ambito dell' ufficio cui sono addetti; istruiscono le pratiche loro affidate, provvedono agli adempimenti di carattere interlocutorio e riferiscono su di essi al proprio superiore; notificano agli interessati i provvedimenti adottati; rilasciano certificazioni e partecipano a commissioni o comitati quando manchino gli impiegati con qualifica superiore.
Art. 16
Attribuzioni del personale direttivo
in servizio presso il Consiglio regionale
Attribuzioni particolari del personale direttivo del Consiglio regionale possono essere stabilite ai sensi del Regolamento interno del Consiglio medesimo.
Art. 17
Qualifiche della carriera di concetto
La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:
- segretario superiore -
- segretario capo di I classe -
- segretario capo di II classe -
- segretario di I classe -
- segretario di II classe -
- segretario di III classe -
Art. 18
Attribuzioni del personale di concetto
Il personale di concetto svolge compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico; nell' adempimento dei propri compiti ha la responsabilità della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti.
I segretari di I, II e III classe coadiuvano i consiglieri nello svolgimento della loro attività.
I segretari capi di I e II classe collaborano con i superiori nello svolgimento delle attività che fanno capo ad essi, istruiscono le pratiche loro affidate e indirizzano i segretari nell' adempimento dei loro compiti.
Il segretario superiore collabora con un dirigente e può essere preposto ad un settore o ad un ufficio.
Art. 19
Attribuzioni particolari del personale di concetto
in servizio presso il Consiglio regionale
Gli stenodattilografi d' aula, equiparati secondo la tabella di cui all' allegato B ai segretari, segretari capi e segretari superiori, provvedono alla stenoscrizione dei verbali e dei resoconti delle sedute del Consiglio e delle Commissioni.
Attribuzioni particolari del personale di concetto del Consiglio regionale possono essere stabilite ai sensi del Regolamento interno del Consiglio medesimo.
Art. 20
Qualifiche della carriera esecutiva
Le qualifiche della carriera esecutiva sono le seguenti:
- applicato superiore -
- applicato capo di I classe -
- applicato capo di II classe -
- applicato di I classe -
- applicato di II classe -
- applicato di III classe -
Art. 21
Attribuzioni del personale della carriera esecutiva
Gli applicati e gli applicati capi svolgono compiti di esecuzione in materia amministrativa, contabile e tecnica.
Disimpegnano, in particolare, mansioni di archivio, protocollo, registrazione, copia e stenografia, anche mediante l' uso di macchine, di apparecchi di duplicazione e fotoriproduzione e possono essere addetti alle telescriventi.
L' applicato superiore è preposto ad un archivio, ufficio copia o elettrocontabile o ad altro reparto tecnico; allo stesso possono essere affidati compiti di segreteria e contabili.
Art. 22
Qualifiche della carriera ausiliaria
Le qualifiche della carriera ausiliaria amministrativa sono le seguenti:
- commesso capo di I classe -
- commesso capo di II classe -
- commesso di I classe -
- commesso di II classe -
- commesso di III classe -
Le qualifiche della carriera ausiliaria tecnica sono le seguenti:
- addetto tecnico capo o addetto agrario e forestale capo -
- addetto tecnico di I classe o addetto agrario e forestale di I classe -
- addetto tecnico di II classe o addetto agrario e forestale di II classe -
- addetto agrario e forestale di III classe -
- addetto agrario e forestale di IV classe -
Art. 23
Mansioni del personale della carriera ausiliaria
Il personale della carriera ausiliaria amministrativa provvede a mantenere l' ordine, la pulizia, la sicurezza dei locali cui è addetto; cura la conservazione dei beni materiali affidatigli in custodia; disimpegna il servizio di anticamera, esegue il trasporto di fascicoli e degli altri oggetti d' ufficio ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.
Il personale della carriera ausiliaria tecnica provvede alla manutenzione e riparazione di beni o di materiali affidati alle sue cure; può essere addetto alla guida di automezzi e svolge, in genere, le altre mansioni di carattere tecnico che possono essergli attribuite.
Gli addetti agrari e forestali svolgono funzioni connesse alla cura e manutenzione dei vivai, al controllo zootecnico, alla lavorazione del legno e le altre mansioni di carattere tecnico che possono essere loro affidate.
I commessi capi, gli addetti tecnici capi e gli addetti agrari e forestali capi vengono preposti, rispettivamente, ad un gruppo di commessi, di addetti tecnici e di addetti agrari e forestali, al fine di assicurare la disciplina ed il regolare andamento del servizio.
Art. 24
Qualifiche ed attribuzioni
del personale della carriera ausiliaria amministrativa
in servizio presso il Consiglio regionale
Tra il personale della carriera ausiliaria amministrativa con almeno la qualifica di commesso di II classe, possono essere nominati con decreto del Presidente della Giunta, su designazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i commessi d' aula, i quali durante le sedute del Consiglio sono a disposizione della Presidenza e dei componenti dell' Assemblea per assicurare loro, in ogni momento, con tempestività e nella forma dovuta, tutto quanto possa occorrere per lo svolgimento dei lavori.
Provvedono inoltre a tutte le incombenze di ordine materiale che si rendono necessarie prima dell' inizio e dopo il termine della seduta e, quando il Consiglio non è riunito, sono adibiti a mansioni analoghe a quelle del rimanente personale.
TITOLO IV
DISCIPLINA DEL PERSONALE A CONTRATTO
ED IN POSIZIONE DI COMANDO
Art. 40
Affidamento delle funzioni di Capo dell' Ufficio
legislativo e legale mediante contratto a termine
Le funzioni di Capo dell' Ufficio legislativo e legale possono anche essere affidate, per incarico a tempo indeterminato, a persona che appartenga ad una delle seguenti categorie e che non abbia superato il 60 anno di età:
1) ex magistrato di Corte di Cassazione;
2) ex magistrato delle giurisdizioni amministrative ed ex avvocato dello Stato, con qualifica non inferiore a quella equiparata a consigliere di Cassazione;
3) avvocato con almeno 20 anni di esercizio professionale, ammesso al patrocinio in Corte di Cassazione.
Con decreto di attribuzione dell' incarico sarà determinato il trattamento economico che non potrà essere superiore al complessivo trattamento di un direttore regionale.
Art. 41
Giornalisti addetti all' Ufficio stampa e
pubbliche relazioni
Due posti della carriera direttiva presso l' Ufficio stampa e pubbliche relazioni possono essere affidati a contratto ad iscritti all' Ordine dei giornalisti, professionisti e pubblicisti, di cui alla
legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Per lo stato giuridico ed il trattamento economico di detto personale si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria.
Le nomine sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
Nell' atto deliberativo sono specificate la qualifica e le funzioni attribuite, che comunque non potranno essere superiori a quelle di direttore di servizio, nonché le modalità di applicazione delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico contenute nel contratto nazionale di lavoro giornalistico.
Art. 42
Diritti e doveri del personale a contratto
Per tutta la durata del servizio, il personale a contratto è considerato dipendente dalla Regione, avendo i medesimi doveri del personale regionale, in particolare per quanto concerne l' obbligo di fedeltà, di disciplina, dell' osservanza del segreto d' ufficio e di non esercitare altre attività.
Al medesimo personale competono le responsabilità e le prerogative gerarchiche previste per il personale regionale di qualifica equiparata.
Art. 43
Sanzioni disciplinari
Per le infrazioni ai doveri d' ufficio valgono, in quanto applicabili, le norme previste per i dipendenti regionali.
Il contratto è risolto in tutti i casi previsti dall' articolo 85 del TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.
Art. 44
Comandi
L' Amministrazione regionale, per periodi di tempo limitati e per speciali esigenze di servizio, può avvalersi delle prestazioni di funzionari direttivi appartenenti ad una delle Amministrazioni dello Stato o ad un ente pubblico, in posizione di comando disposto dall' Amministrazione di appartenenza su proposta di quella regionale.
Il numero complessivo delle persone che prestino contemporaneamente la loro opera alla Regione in posizione di comando non può superare le 5 unità.
L' Amministrazione regionale si assume l' onere del trattamento economico complessivo del predetto personale.