LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 marzo 1968, n. 21

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/04/1968
Materia:
120.05 - Personale regionale

PARTE I
 NORME GENERALI
Art. 1
 Norme applicabili
Lo stato giuridico, l' ordinamento delle carriere ed il trattamento economico degli impiegati della Regione sono regolati dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili con la presente legge e salvo quanto stabilito dalla stessa.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, le attribuzioni del Ministro contemplate dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, da un Assessore.
Art. 2
 Formazione e qualificazione professionale
L' Amministrazione regionale adotta ogni iniziativa atta a conseguire il più elevato livello di formazione professionale del personale di ciascuna carriera, in particolare mediante corsi di carattere generale o specifico e mediante una appropriata rotazione del personale stesso in differenti settori di attività nell' ambito dei rispettivi ruoli.
Il Presidente della Giunta regionale può anche disporre la partecipazione del personale a corsi tenuti da altre amministrazioni, istituti o enti.
I corsi possono essere differenziati totalmente o parzialmente per il personale specializzato e per quello destinato a conseguire specializzazioni o qualificazioni.
Il punteggio conseguito alla conclusione dei corsi è valutato ai fini delle promozioni. Durante il periodo dei corsi il personale presta servizio negli uffici solo se ciò sia compatibile con le esigenze dei corsi stessi.
Le spese necessarie per la partecipazione del personale ai corsi suddetti sono a carico dell' Amministrazione.
Art. 3
 Promessa solenne e giuramento
L' impiegato, all' atto dell' assunzione in prova, deve fare, davanti ad uno dei Segretari generali o ad un dirigente da loro delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa, la cui formula è la seguente:
<< Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana ed alla Regione Friuli - Venezia Giulia, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell' interesse dell' Amministrazione e del pubblico bene >>.

L' impiegato che ha superato il periodo di prova, prima di assumere servizio di ruolo, deve prestare giuramento davanti ad uno dei Segretari generali o ad un dirigente da loro delegato, in presenza di due testimoni. La formula del giuramento è conforme a quella della promessa, di cui al comma precedente, sostituendo alla parola << prometto >> la parola << giuro >>.
I Segretari generali del Consiglio e della Presidenza della Giunta giurano dinanzi ai rispettivi Presidenti, pure in presenza di due testimoni.
Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento comporta la decadenza dall' impiego.
PARTE II
 CARRIERE E RUOLI
TITOLO I
 ORDINAMENTO DELLE CARRIERE
Art. 4
 Classificazione delle carriere
Le carriere degli impiegati regionali sono distinte come segue:
- carriera direttiva -
- carriera di concetto -
- carriera esecutiva -
- carriera ausiliaria -

Art. 5
 Qualifiche della carriera direttiva
La carriera direttiva del personale comprende le seguenti qualifiche:
Gruppo dei dirigenti:
Segretario generale;
Direttore regionale;
Direttore di servizio di 1a classe;
Direttore di servizio di 2a classe;
Direttore di sezione;
Consigliere di 1a classe;
Consigliere di 2a classe;
Consigliere di 3a classe.

Art. 6
 Attribuzioni dei dirigenti
Il personale della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, svolge attività normativa in applicazione di leggi e regolamenti, di coordinamento, di propulsione e di controllo; cura l' organizzazione tecnico - scientifica del lavoro degli uffici e dei servizi anche per adeguarne l' efficienza alle esigenze sociali ed economiche della Regione; attende a compiti di studio e di ricerca, partecipa ad organi collegiali, commissioni e comitati operanti in seno alla Regione; nei casi stabiliti dalla legge, rappresenta la Regione e ne cura gli interessi presso gli enti e le società sottoposti alla sua vigilanza; è preposto alla direzione dei vari rami dell' Amministrazione centrale e degli organi periferici da essa dipendenti.
Art. 7
 Segretario generale e Vice Segretario generale
della Presidenza della Giunta
Il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale è nominato dalla Giunta stessa e può essere scelto, eccezionalmente, anche tra persone estranee all' Amministrazione in possesso del diploma di laurea e dei requisiti richiesti dall' articolo 2 del TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, di riconosciuta competenza amministrativa o tecnica per essere docenti universitari o alti funzionari della pubblica Amministrazione oppure per avere svolto autonoma attività professionale, regolarmente iscritte ai relativi Ordini, per un periodo non inferiore a quindici anni; la Giunta può inoltre nominare un Vice Segretario generale scelto tra tutti i direttori regionali dei ruoli amministrativi o tra i direttori di servizio di I classe dei medesimi ruoli.
Nel caso che la Giunta non ritenga di addivenire alla nomina di un Vice Segretario generale, le attribuzioni vicarie saranno esercitate dal funzionario più elevato in grado della Segreteria generale, ai sensi dell' articolo 15 del DPR 3 maggio 1957, n. 686.
Il Presidente della Giunta regionale nomina i funzionari che possono sostituire il Segretario generale quali ufficiali roganti aggiunti.
Per l' esonero del Segretario generale si applica il procedimento previsto dall' articolo 123 del TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, intendendosi sostituito al Ministro ed al Presidente della Repubblica il Presidente della Giunta, e al Consiglio dei Ministri la Giunta regionale.
Art. 8
 Attribuzioni
del Segretario generale e del Vice Segretario generale
della Presidenza della Giunta regionale
Il Segretario generale della Presidenza della Giunta coadiuva direttamente il Presidente nell' esercizio delle sue attribuzioni amministrative con particolare riguardo a quelle attinenti alla sovraintendenza degli uffici e servizi regionali, nonché all' attività volta ad assicurare il coordinamento e la continuità delle funzioni dell' Amministrazione; propone al Presidente i provvedimenti di carattere generale negli affari di sua competenza e provvede a dare esecuzione alle sue direttive. Vigila sulla procedura di promulgazione delle leggi e di emanazione dei regolamenti e ne assicura la pubblicazione e l' inserimento nella raccolta ufficiale.
È segretario della Giunta regionale e, in tale qualità, cura la preparazione dei relativi lavori. Provvede, a mezzo degli uffici della Segreteria generale, al riscontro degli atti da sottoporre alla Giunta, verificandone la compiutezza dell' istruttoria e, ove occorra, perfezionandola, corredandoli, se del caso, di relazioni illustrative o di pareri.
Dirige e coordina l' attività degli uffici della Segreteria generale. Provvede direttamente agli atti vincolati di competenza della Presidenza della Giunta e dispone per quelli dovuti da organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all' uopo previsto dalla legge l' intervento di altri organi amministrativi.
È il capo del personale e, in tale veste, propone al Presidente della Giunta l' assegnazione del personale al Consiglio regionale, agli Assessorati ed agli altri uffici; il Presidente della Giunta vi provvede con proprio decreto d' intesa, per quanto riguarda gli uffici del Consiglio, con il Presidente del Consiglio regionale.
Funge da ufficiale rogante per gli atti ed i contratti della Regione, salvo quanto previsto dal terzo comma dell' articolo 7.
Il Vice Segretario generale sostituisce il Segretario generale in caso di sua assenza o impedimento, lo coadiuva nell' adempimento delle sue funzioni e svolge i compiti che gli vengono assegnati dallo stesso Segretario generale.
Art. 9
 Segretario generale e Vice Segretario generale
del Consiglio regionale
Il Segretario generale del Consiglio regionale è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, e può essere scelto, eccezionalmente, anche tra persone estranee all' Amministrazione in possesso del diploma di laurea e dei requisiti richiesti dall' articolo 2 del TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, di riconosciuta competenza amministrativa o tecnica per essere docenti universitari o alti funzionari della pubblica Amministrazione oppure per avere svolto autonoma attività professionale, regolarmente iscritte ai relativi Ordini, per un periodo non inferiore a quindici anni; la Giunta nomina altresì, su proposta dello stesso Ufficio di Presidenza, un Vice Segretario generale, scelto tra tutti i direttori regionali dei ruoli amministrativi o tra i direttori di servizio di I classe dei medesimi ruoli.
Per l' esonero del Segretario generale del Consiglio si applica il procedimento previsto dall' articolo 123 del TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, intendendosi sostituito al Ministro e al Presidente della Repubblica il Presidente della Giunta, e al Consiglio dei Ministri la Giunta regionale, la quale delibera sentito l' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 10
 Attribuzioni
del Segretario generale e del Vice Segretario generale
del Consiglio regionale
Il Segretario generale del Consiglio regionale cura la preparazione dei lavori consiliari, assiste il Presidente del Consiglio durante le sedute pubbliche e convoca le Commissioni legislative su disposizione dei rispettivi Presidenti.
Predispone, secondo le direttive del Presidente, l' ordine del giorno dell' Ufficio di Presidenza, del quale è segretario.
Coordina l' attività delle Direzioni in cui si ripartiscono gli uffici del Consiglio.
Dirige il personale del Consiglio regionale e, in tale veste, propone al Presidente del Consiglio la sua assegnazione ai diversi uffici.
Il Vice Segretario generale sostituisce il Segretario generale in caso di assenza o impedimento; lo coadiuva in tutte le sue attribuzioni; è segretario della Giunta del Regolamento e di quella delle Elezioni; provvede al disbrigo delle pratiche affidategli relative alla Presidenza.
Art. 11
 Attribuzioni del direttore regionale
Il direttore regionale esercita le funzioni che gli sono demandate dalle leggi e dai regolamenti; coadiuva l' Amministratore regionale nello svolgimento dell' azione amministrativa; propone i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli uffici da esso dipendenti; predispone gli elementi per la relazione al Consiglio regionale sul bilancio preventivo e per le relazioni accompagnatorie delle leggi; coordina l' attività dei dipendenti uffici assicurandone la legalità, la imparzialità, la corrispondenza al pubblico interesse; promuove la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi; provvede direttamente agli atti vincolati di competenza e dispone per quelli dovuti per organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all' uopo previsto l' intervento di altri organi amministrativi.
Art. 12
 Attribuzioni del direttore di servizio di I classe
Il direttore di servizio di I classe può essere preposto ad un servizio ovvero ad uffici dell' Amministrazione centrale o periferica particolarmente importanti; può essere incaricato di vigilare su organi o uffici inferiori, nonché su enti soggetti alla vigilanza della Regione, mediante ispezioni ed altri mezzi consentiti dalla legge; riferisce all' organo dal quale dipende sull' esito delle indagini affidategli; segnala tutte le irregolarità accertate formulando proposte sui provvedimenti da adottare ed adotta egli stesso, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.
Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, può conferire ad un direttore di servizio di I classe l' incarico di sostituire il direttore regionale in caso di assenza o impedimento, od altro speciale incarico.
Art. 13
 Attribuzioni del direttore di servizio di II classe
Il direttore di servizio di II classe organizza e dirige il servizio di competenza ed adotta tutti i provvedimenti sugli affari attribuitigli dalla legge o dai regolamenti e affidatigli dall' Amministratore o dal direttore regionale; riferisce periodicamente sull' andamento del servizio; adotta o propone i provvedimenti per ridurne il costo e migliorarne l' efficienza anche in relazione a nuove esigenze.
Art. 14
 Attribuzioni del direttore di sezione
Il direttore di sezione dirige la sezione cui è preposto; provvede agli affari di competenza e predispone gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dei superiori; dispone per quelli di esecuzione ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dagli organi superiori.
Art. 15
 Attribuzioni dei consiglieri
I consiglieri di I, II e III classe collaborano con i superiori gerarchici nell' ambito dell' ufficio cui sono addetti; istruiscono le pratiche loro affidate, provvedono agli adempimenti di carattere interlocutorio e riferiscono su di essi al proprio superiore; notificano agli interessati i provvedimenti adottati; rilasciano certificazioni e partecipano a commissioni o comitati quando manchino gli impiegati con qualifica superiore.
Art. 16
 Attribuzioni del personale direttivo
in servizio presso il Consiglio regionale
Attribuzioni particolari del personale direttivo del Consiglio regionale possono essere stabilite ai sensi del Regolamento interno del Consiglio medesimo.
Art. 17
 Qualifiche della carriera di concetto
La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:
- segretario superiore -
- segretario capo di I classe -
- segretario capo di II classe -
- segretario di I classe -
- segretario di II classe -
- segretario di III classe -

Art. 18
 Attribuzioni del personale di concetto
Il personale di concetto svolge compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico; nell' adempimento dei propri compiti ha la responsabilità della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti.
I segretari di I, II e III classe coadiuvano i consiglieri nello svolgimento della loro attività.
I segretari capi di I e II classe collaborano con i superiori nello svolgimento delle attività che fanno capo ad essi, istruiscono le pratiche loro affidate e indirizzano i segretari nell' adempimento dei loro compiti.
Il segretario superiore collabora con un dirigente e può essere preposto ad un settore o ad un ufficio.
Art. 19
 Attribuzioni particolari del personale di concetto
in servizio presso il Consiglio regionale
Gli stenodattilografi d' aula, equiparati secondo la tabella di cui all' allegato B ai segretari, segretari capi e segretari superiori, provvedono alla stenoscrizione dei verbali e dei resoconti delle sedute del Consiglio e delle Commissioni.
Attribuzioni particolari del personale di concetto del Consiglio regionale possono essere stabilite ai sensi del Regolamento interno del Consiglio medesimo.
Art. 20
 Qualifiche della carriera esecutiva
Le qualifiche della carriera esecutiva sono le seguenti:
- applicato superiore -
- applicato capo di I classe -
- applicato capo di II classe -
- applicato di I classe -
- applicato di II classe -
- applicato di III classe -

Art. 21
 Attribuzioni del personale della carriera esecutiva
Gli applicati e gli applicati capi svolgono compiti di esecuzione in materia amministrativa, contabile e tecnica.
Disimpegnano, in particolare, mansioni di archivio, protocollo, registrazione, copia e stenografia, anche mediante l' uso di macchine, di apparecchi di duplicazione e fotoriproduzione e possono essere addetti alle telescriventi.
L' applicato superiore è preposto ad un archivio, ufficio copia o elettrocontabile o ad altro reparto tecnico; allo stesso possono essere affidati compiti di segreteria e contabili.
Art. 22
 Qualifiche della carriera ausiliaria
Le qualifiche della carriera ausiliaria amministrativa sono le seguenti:
- commesso capo di I classe -
- commesso capo di II classe -
- commesso di I classe -
- commesso di II classe -
- commesso di III classe -

Le qualifiche della carriera ausiliaria tecnica sono le seguenti:
- addetto tecnico capo o addetto agrario e forestale capo -
- addetto tecnico di I classe o addetto agrario e forestale di I classe -
- addetto tecnico di II classe o addetto agrario e forestale di II classe -
- addetto agrario e forestale di III classe -
- addetto agrario e forestale di IV classe -

Art. 23
 Mansioni del personale della carriera ausiliaria
Il personale della carriera ausiliaria amministrativa provvede a mantenere l' ordine, la pulizia, la sicurezza dei locali cui è addetto; cura la conservazione dei beni materiali affidatigli in custodia; disimpegna il servizio di anticamera, esegue il trasporto di fascicoli e degli altri oggetti d' ufficio ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.
Il personale della carriera ausiliaria tecnica provvede alla manutenzione e riparazione di beni o di materiali affidati alle sue cure; può essere addetto alla guida di automezzi e svolge, in genere, le altre mansioni di carattere tecnico che possono essergli attribuite.
Gli addetti agrari e forestali svolgono funzioni connesse alla cura e manutenzione dei vivai, al controllo zootecnico, alla lavorazione del legno e le altre mansioni di carattere tecnico che possono essere loro affidate.
I commessi capi, gli addetti tecnici capi e gli addetti agrari e forestali capi vengono preposti, rispettivamente, ad un gruppo di commessi, di addetti tecnici e di addetti agrari e forestali, al fine di assicurare la disciplina ed il regolare andamento del servizio.
Art. 24
 Qualifiche ed attribuzioni
del personale della carriera ausiliaria amministrativa
in servizio presso il Consiglio regionale
Tra il personale della carriera ausiliaria amministrativa con almeno la qualifica di commesso di II classe, possono essere nominati con decreto del Presidente della Giunta, su designazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i commessi d' aula, i quali durante le sedute del Consiglio sono a disposizione della Presidenza e dei componenti dell' Assemblea per assicurare loro, in ogni momento, con tempestività e nella forma dovuta, tutto quanto possa occorrere per lo svolgimento dei lavori.
Provvedono inoltre a tutte le incombenze di ordine materiale che si rendono necessarie prima dell' inizio e dopo il termine della seduta e, quando il Consiglio non è riunito, sono adibiti a mansioni analoghe a quelle del rimanente personale.
TITOLO II
 ACCESSO ALLE CARRIERE E SVOLGIMENTO
CAPO I
 NORME GENERALI PER TUTTE LE CARRIERE
Art. 25
 Norme generali per l' accesso alle carriere
L' assunzione agli impieghi regionali è effettuata mediante pubblico concorso per esami secondo le norme dettate dal TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
Art. 26
 Rinvio al regolamento
Il regolamento di esecuzione della presente legge, di cui all' articolo 82, stabilisce lo specifico titolo di studio per l' ammissione ai concorsi banditi per singoli ruoli e carriere; disciplina inoltre le materie degli esami scritti ed orali e le prove tecniche ed attitudinali, la composizione delle commissioni giudicatrici, la formazione delle graduatorie e le modalità dei concorsi e degli esami per l' accesso e lo svolgimento delle carriere.
Art. 27
 Pubblicazione degli atti
I decreti che indicono i concorsi, le graduatorie dei concorsi e degli esami e, in genere, gli atti riguardanti il personale vengono pubblicati su una parte speciale del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
CAPO II
 ACCESSO E SVOLGIMENTO
DELLA CARRIERA DIRETTIVA
Art. 28
 Rinvio alla legislazione statale
Per l' accesso e lo svolgimento della carriera direttiva si applicano le norme di cui alla parte II, titolo I, capi II e III del TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
Art. 29
 Medici, veterinari e chimici - biologi
I posti iniziali del ruolo dei sanitari, di cui all' articolo 38, saranno conferiti mediante pubblico concorso per titoli ed esami tra i laureati in medicina, in veterinaria ed in chimica ad indirizzo organico - biologico.
Al vincitore del concorso sarà attribuito il trattamento economico corrispondente a quello di consigliere di II classe per i laureati in medicina ed in chimica ad indirizzo organico - biologico e di consigliere di III classe per i laureati in veterinaria.
I predetti tecnici conseguiranno la promozione a direttore di sezione secondo le norme del TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, a ruolo aperto.
Per la promozione alle qualifiche di direttore di servizio sanitario e di direttore regionale sanitario si applicano le norme della presente legge.
Art. 30
 Nomina a direttore regionale
I direttori regionali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione di questa, tra i direttori di servizio di I classe.
Le nomine possono essere eccezionalmente conferite anche a persone estranee all' Amministrazione in possesso del diploma di laurea e dei requisiti richiesti dall' articolo 2 del TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, di riconosciuta competenza amministrativa o tecnica per essere docenti universitari o alti funzionari della pubblica Amministrazione oppure per avere svolto autonoma attività professionale, regolarmente iscritte ai relativi Ordini, per un periodo non inferiore a quindici anni; i direttori regionali assunti dall' esterno non possono comunque superare il limite di due dei posti previsti dall' organico per tale qualifica.
CAPO III
 ACCESSO E SVOLGIMENTO
DELLA CARRIERA DI CONCETTO
Art. 31
 Rinvio alla legislazione statale
Per l' accesso e lo svolgimento della carriera di concetto si applicano le norme di cui alla parte II, titolo II, capi II e III del TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
CAPO IV
 ACCESSO E SVOLGIMENTO
DELLA CARRIERA ESECUTIVA
Art. 32
 Rinvio alla legislazione statale
Per l' accesso e lo svolgimento della carriera esecutiva si applicano le norme di cui alla parte II, titolo III, capi II e III del TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
CAPO V
 ACCESSO E SVOLGIMENTO
DELLA CARRIERA AUSILIARIA
Art. 33
 Rinvio alla legislazione statale
Per l' accesso e lo svolgimento della carriera ausiliaria si applicano le norme di cui alla parte II, titolo IV, capi II e III del TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
Art. 34
 Nomina alle qualifiche della carriera ausiliaria tecnica
La nomina alle qualifiche della carriera ausiliaria tecnica si consegue per pubblico concorso da effettuarsi:
a) mediante prova d' arte od esperimento pratico per i posti da coprire nella qualifica di addetto tecnico di II classe o di addetto agrario e forestale di II classe;
b) a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, per i posti da coprire nella qualifica di addetto agrario e forestale di IV classe.

Art. 35
 Accesso alle qualifiche superiori
della carriera ausiliaria tecnica
Il passaggio alla qualifica di addetto agrario e forestale di III classe si consegue, dopo un anno di effettivo servizio nella qualifica inferiore, mediante scrutinio per merito assoluto.
La nomina ad addetto agrario e forestale di II classe si consegue mediante concorso a norma dell' articolo 34, lettera a). A parità di merito i dipendenti regionali precedono nella graduatoria i candidati esterni.
Il passaggio alle qualifiche di addetto tecnico di I classe ed addetto agrario e forestale di I classe si consegue mediante prova d' arte o esperimento pratico, al quale sono ammessi i dipendenti che abbiano prestato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.
La promozione ad addetto tecnico capo ed addetto agrario e forestale capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al quale sono ammessi gli addetti tecnici di I classe e gli addetti agrari e forestali di I classe con almeno tre anni di effettivo servizio, che abbiano riportato nello stesso periodo la qualifica di ottimo.
TITOLO III
 ORDINAMENTO DEI RUOLI
Art. 36
 Ruoli del personale
Tutto il personale della Regione è inquadrato in:
a) ruoli amministrativi, comprendenti tutto il personale che, per la natura dell' incarico e per il titolo che lo abilita allo stesso, svolge prevalentemente attività giuridica, amministrativa e contabile;
b) ruoli tecnici, comprendenti tutto il personale che, per la natura dell' incarico e per il titolo che lo abilita allo stesso, svolge prevalentemente attività tecnica.

Per i ruoli che contemplano qualifiche diverse da quelle indicate negli articoli 5, 17, 20 e 22, la relativa equiparazione, ai fini dell' applicazione della presente legge, risulta dall' allegato B.
Art. 37
 Ruoli amministrativi
I ruoli amministrativi sono i seguenti:
Carriera direttiva
1. Ruolo giuridico - amministrativo
2. Ruolo di ragioneria
3. Ruolo per gli studi economico - sociali
Carriera di concetto
1. Ruolo dei segretari
2. Ruolo dei ragionieri
3. Ruolo degli stenodattilografi d' aula
Carriera esecutiva
1. Ruolo degli applicati e dei dattilografi
2. Ruolo dei telescriventisti e degli operatori grafici
Carriera ausiliaria
1. Ruolo dei commessi

Art. 38
 Ruoli tecnici
I ruoli tecnici sono i seguenti:
Carriera direttiva
1. Ruolo degli ingegneri ed architetti
2. Ruolo dei sanitari
3. Ruolo degli agronomi
4. Ruolo degli ispettori del Corpo forestale regionale
Carriera di concetto
1. Ruolo dei geometri
2. Ruolo dei periti agrari
3. Ruolo delle assistenti sanitarie visitatrici
Carriera esecutiva
1. Ruolo degli assistenti tecnici
Carriera ausiliaria
1. Ruolo degli addetti tecnici
2. Ruolo degli addetti agrari e forestali

Art. 39
 Passaggio ad altro ruolo
Il personale esercita le funzioni inerenti alla qualifica rivestita ed alla carriera e ruolo cui appartiene.
Per il trasferimento di impiegati da un ruolo ad altro della stessa carriera si applicano le modalità di cui all' articolo 200, 2 e 3 comma, del TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.
La promozione alla qualifica superiore di altro ruolo è consentita soltanto nell' ambito di ciascuna carriera dei ruoli amministrativi, limitatamente ai casi in cui per la promozione stessa siano previsti l' esame di idoneità o il concorso per merito distinto.
TITOLO IV
 DISCIPLINA DEL PERSONALE A CONTRATTO
ED IN POSIZIONE DI COMANDO
Art. 40
 Affidamento delle funzioni di Capo dell' Ufficio
legislativo e legale mediante contratto a termine
Le funzioni di Capo dell' Ufficio legislativo e legale possono anche essere affidate, per incarico a tempo indeterminato, a persona che appartenga ad una delle seguenti categorie e che non abbia superato il 60 anno di età:
1) ex magistrato di Corte di Cassazione;
2) ex magistrato delle giurisdizioni amministrative ed ex avvocato dello Stato, con qualifica non inferiore a quella equiparata a consigliere di Cassazione;
3) avvocato con almeno 20 anni di esercizio professionale, ammesso al patrocinio in Corte di Cassazione.

Con decreto di attribuzione dell' incarico sarà determinato il trattamento economico che non potrà essere superiore al complessivo trattamento di un direttore regionale.
Art. 41
 Giornalisti addetti all' Ufficio stampa e
pubbliche relazioni
Due posti della carriera direttiva presso l' Ufficio stampa e pubbliche relazioni possono essere affidati a contratto ad iscritti all' Ordine dei giornalisti, professionisti e pubblicisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Per lo stato giuridico ed il trattamento economico di detto personale si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria.
Le nomine sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
Nell' atto deliberativo sono specificate la qualifica e le funzioni attribuite, che comunque non potranno essere superiori a quelle di direttore di servizio, nonché le modalità di applicazione delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico contenute nel contratto nazionale di lavoro giornalistico.
Art. 42
 Diritti e doveri del personale a contratto
Per tutta la durata del servizio, il personale a contratto è considerato dipendente dalla Regione, avendo i medesimi doveri del personale regionale, in particolare per quanto concerne l' obbligo di fedeltà, di disciplina, dell' osservanza del segreto d' ufficio e di non esercitare altre attività.
Al medesimo personale competono le responsabilità e le prerogative gerarchiche previste per il personale regionale di qualifica equiparata.
Art. 43
 Sanzioni disciplinari
Per le infrazioni ai doveri d' ufficio valgono, in quanto applicabili, le norme previste per i dipendenti regionali.
Il contratto è risolto in tutti i casi previsti dall' articolo 85 del TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.
Art. 44
 Comandi
L' Amministrazione regionale, per periodi di tempo limitati e per speciali esigenze di servizio, può avvalersi delle prestazioni di funzionari direttivi appartenenti ad una delle Amministrazioni dello Stato o ad un ente pubblico, in posizione di comando disposto dall' Amministrazione di appartenenza su proposta di quella regionale.
Il numero complessivo delle persone che prestino contemporaneamente la loro opera alla Regione in posizione di comando non può superare le 5 unità.
L' Amministrazione regionale si assume l' onere del trattamento economico complessivo del predetto personale.
PARTE III
 RAPPORTI INFORMATIVI
E ORGANI COLLEGIALI
DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE
TITOLO I
 RAPPORTI INFORMATIVI
Art. 45
 Organi competenti alla compilazione
del rapporto informativo
ed alla formulazione del giudizio complessivo
Per i direttori regionali e per i direttori dei servizi direttamente dipendenti dal Presidente o dall' Assessore, il rapporto informativo è compilato rispettivamente dalla Giunta e dal Presidente o dall' Assessore, mentre la Giunta regionale formula sempre il giudizio complessivo.
Il rapporto informativo per i direttori di servizio della Segreteria generale e degli Assessorati è compilato rispettivamente dal Segretario generale e dal direttore regionale, che formulano pure il giudizio complessivo.
Il rapporto informativo per i direttori di sezione e per i segretari superiori viene compilato dal direttore di servizio; il giudizio complessivo è formulato dal Segretario generale o rispettivamente dal direttore regionale.
Per i consiglieri e per gli impiegati della carriera di concetto di qualifica inferiore a segretario superiore, nonché per quelli della carriera esecutiva ed ausiliaria, il rapporto informativo è compilato dal direttore di sezione competente; il giudizio complessivo è espresso dal direttore di servizio.
TITOLO II
 ORGANI COLLEGIALI
PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
E PER L' ORDINAMENTO DEL PERSONALE
Art. 46
 Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione del personale è presieduto dal Presidente della Giunta o da un Assessore da lui delegato ed è composto:
a) dal Segretario generale della Giunta regionale;
b) dal Segretario generale del Consiglio regionale;
c) dal direttore della Ragioneria generale;
d) dal direttore del Servizio degli affari generali, organizzazione e metodi;
e) dal direttore del Servizio degli affari del personale;
f) da cinque direttori regionali scelti dalla Giunta e rappresentanti i due gruppi di ruoli;
g) da cinque rappresentanti del personale, di cui almeno uno degli uffici periferici, designati tra i dipendenti della Regione dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

I membri di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), in caso di legittimo impedimento o di vacanza dei rispettivi posti, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci nell' adempimento delle rispettive funzioni.
Possono essere chiamati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione i direttori degli uffici direttamente interessati agli argomenti all' ordine del giorno.
Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte da un impiegato del Servizio degli affari del personale con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Il Consiglio è organo di consulenza della Giunta in materia di ordinamento del personale e degli uffici. Il Consiglio esercita altresì le attribuzioni stabilite dal TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, in materia di personale, compatibili con la presente legge, ed esprime il parere sulle proposte del Servizio degli affari generali, organizzazione e metodi, concernenti la semplificazione delle procedure, l' applicazione di nuove tecniche amministrative, l' addestramento del personale a nuovi metodi e tecniche di lavoro, nonché su quelle atte a migliorare il rendimento dei servizi, a ridurre i costi e, in genere, a rendere più efficiente l' azione amministrativa.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e delibera con provvedimento motivato sul conferimento in tutto o in parte dei posti disponibili per promozioni e, in caso affermativo, procede agli scrutini.
Per gli impiegati di qualifica superiore a direttore di servizio di I classe o a questa equiparata, le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dalla Giunta regionale.
Per gli impiegati delle carriere ausiliarie è costituita una Commissione di avanzamento composta dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, che la presiede, da due impiegati con qualifica non inferiore a direttore di servizio, nominati dal Presidente della Giunta, e da due rappresentanti del personale ausiliario, designati con le modalità di cui alla lettera g); le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del Servizio degli affari del personale con qualifica non superiore a direttore di sezione.
I componenti del Consiglio di Amministrazione e della Commissione di avanzamento sono nominati con decreto del Presidente della Giunta e durano in carica per un periodo di due anni.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 47
 Commissione di disciplina
La Commissione di disciplina è costituita:
a) da un presidente che abbia la qualifica di direttore regionale;
b) da due impiegati della carriera direttiva, tra i più elevati in grado della Regione;
c) da due rappresentanti del personale, di qualifica non inferiore a quella del dipendente sottoposto a procedimento.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
I componenti della Commissione di disciplina sono nominati con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della stessa. I componenti di cui alle lettere a) e b) durano in carica per un periodo di tre anni e quelli di cui alla lettera c) sono nominati di volta in volta.
Non possono essere nominati membri della Commissione impiegati che siano fra loro parenti od affini di primo o secondo grado.
Per ciascuno dei cinque membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i membri della Commissione.
Qualora, durante il triennio, taluno dei membri o il segretario venga a cessare dall' incarico, si provvede alla sostituzione per il tempo che manca al compimento del triennio, secondo le modalità previste nel presente articolo.
PARTE IV
 TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
Art. 48
 Trattamento economico
Al personale regionale spetta il trattamento economico previsto dalle leggi per gli impiegati civili dello Stato (stipendio base e relativi aumenti periodici, aggiunta di famiglia, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità).
Nella tabella che costituisce l' allegato A della presente legge è determinata l' equiparazione tra le qualifiche regionali e quelle statali.
Art. 49
 Indennità perequativa
Al fine di uniformare il trattamento economico del personale regionale a quello complessivo medio degli impiegati dello Stato, tenuto conto delle varie specie di indennità da questi percepite, è attribuita al predetto personale una indennità perequativa nella misura del 10% dello stipendio in godimento.
Tale indennità viene corrisposta anche al personale di cui all' articolo 44, nonché al Capo di Gabinetto ed ai segretari particolari scelti al di fuori dell' Amministrazione regionale.
Art. 50
 Trattamento economico del Capo di Gabinetto
della Presidenza della Giunta
e dei segretari particolari
Al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta, qualora rivesta una qualifica inferiore a quella di direttore regionale o equiparabile, viene corrisposta per tutta la durata dell' incarico un' indennità mensile commisurata alla differenza tra gli assegni lordi iniziali della qualifica rivestita e quelli lordi iniziali previsti per la qualifica di direttore regionale.
Ai segretari particolari del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori, qualora siano pubblici dipendenti e rivestano una qualifica inferiore a quella di direttore di sezione o equiparabile, viene corrisposta per tutta la durata dell' incarico un' indennità mensile commisurata alla differenza tra gli assegni lordi iniziali della qualifica rivestita e quelli lordi iniziali previsti per la qualifica di direttore di sezione.
Ai segretari particolari scelti tra estranei alla pubblica Amministrazione è corrisposto, per il periodo in cui svolgono le mansioni, il trattamento economico previsto per la qualifica di direttore di sezione.
Art. 51
 Indennità di Gabinetto
L' indennità di Gabinetto di cui all' articolo 6 del DL 14 settembre 1946, n. 112 e successive modificazioni, spetta per intero al Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, al Capo di Gabinetto e al Capo dell' Ufficio legislativo e legale; nella misura dell' 80% ai segretari particolari del Presidente e degli Assessori, al Capo dell' Ufficio stampa e pubbliche relazioni, qualora non goda del trattamento economico di cui agli articoli 41 e seguenti, nonché al funzionario preposto all' Ufficio distaccato in Roma; nella misura del 60% al restante personale dell' Ufficio di Gabinetto e dell' Ufficio stampa e pubbliche relazioni, che non goda del trattamento economico di cui agli articoli 41 e seguenti, nonché ai funzionari direttivi dell' Ufficio legislativo e legale.
Detta indennità spetta altresì, per intero, al Segretario generale del Consiglio regionale e, nella misura dell' 80%, al segretario particolare del Presidente del Consiglio medesimo ed ai segretari delle Commissioni legislative.
L' indennità di cui al presente articolo spetta nella misura del 60% agli impiegati della carriera esecutiva addetti alle segreterie particolari dei Presidenti del Consiglio e della Giunta e degli Assessori.
Art. 52
 Indennità per lavoro straordinario, compensi speciali
e trattamento di missione
Fino a quando non verrà diversamente disposto, restano immutate le norme statali in materia di lavoro straordinario, compensi speciali e trattamento di missione.
Art. 53
 Trattamento di quiescenza, previdenziale ed assistenziale
Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e, ai fini assistenziali e previdenziali, all' ENPDEDP o ad altro istituto esercitante funzioni analoghe.
La Regione assicura comunque, anche mediante apposite convenzioni, prestazioni previdenziali ed assistenziali equivalenti, per qualità e quantità, a quelle spettanti agli impiegati civili dello Stato.
Nel regolamento verranno indicate le qualifiche del personale ausiliario che verrà assicurato contro i rischi derivanti da malattie professionali e da cause di servizio.
La Regione adeguerà inoltre con proprie leggi il trattamento economico del personale in quiescenza ai successivi miglioramenti del trattamento economico del personale in servizio.
Art. 54
 Provvidenze ed indennità per il personale a contratto
Ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale, i giornalisti a contratto che ne abbiano i requisiti saranno iscritti all' Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani << Giovanni Amendola >>, come prescritto dalle leggi vigenti e dal contratto nazionale di lavoro della categoria.
Ai dipendenti a contratto possono essere estese, con deliberazione della Giunta regionale, le provvidenze previste per il restante personale regionale che non siano già comprese nel contratto nazionale di lavoro giornalistico.
Per l' indennità di missione e trasferta saranno applicate ai dipendenti a contratto le norme vigenti per il restante personale di qualifica equiparata.
Art. 55
 Partecipazione a sedute del Consiglio
e della Giunta regionali
Ai dipendenti dei quali viene richiesto l' intervento nelle sedute del Consiglio regionale e delle Commissioni o della Giunta regionale, compete un gettone di presenza, per ogni giornata di seduta, nella misura di L. 5.000 per gli appartenenti alla carriera direttiva, di L. 3.000 per gli appartenenti alla carriera di concetto e di L. 2.000 per il rimanente personale.
Art. 56
 Compensi per lavoro straordinario e soprassoldo
al personale della carriera ausiliaria tecnica
Per le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale orario di lavoro, agli addetti tecnici ed agli addetti tecnici capi spetta il compenso per lavoro straordinario nella misura e secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge sugli impiegati civili dello Stato.
In casi di urgenza e quando un maggior prolungamento del servizio occorra per evitare pericoli o danni alle persone o alle cose, o nei casi in cui si debba provvedere a lavori o servizi da eseguirsi soltanto all' infuori dell' orario normale, il lavoro straordinario del predetto personale può essere compensato fino ad un massimo di 130 ore mensili.
Al personale di cui al precedente comma, nonché agli addetti agrari e forestali che nell' esercizio delle loro mansioni svolgano lavori particolarmente gravosi e pericolosi oppure in disagevoli condizioni d' ambiente, può essere altresì concessa una indennità giornaliera nella misura del 25% della retribuzione media giornaliera, ridotta del 10% a favore del personale che svolge incarichi di responsabilità, sorveglianza o controllo su agenti o operai, od altri speciali incarichi.
PARTE V
 NORME TRANSITORIE E FINALI
TITOLO I
 INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO
Art. 57
 Criteri per l' inquadramento
Il personale dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, nonché il rimanente personale in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale abbia prestato lodevole servizio presso la Regione, può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli dell' Amministrazione regionale.
L' inquadramento nelle carriere e nelle qualifiche regionali si effettua in base alla carriera di appartenenza ed alla qualifica rivestita dall' impiegato nell' Amministrazione di provenienza, quando tale qualifica corrisponda ad una qualifica prevista dallo Statuto degli impiegati civili dello Stato.
Il personale statale appartenente alle carriere speciali, al ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, e quello che, nell' Amministrazione di provenienza, rivesta una qualifica non corrispondente a quelle statali, viene inquadrato sulla base della carriera e della qualifica statale individuate per assimilazione o equiparazione con deliberazione della Giunta regionale, anche in applicazione dell' art. 11 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7. Al personale statale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento, di cui al presente comma, non potrà comunque essere assegnata una qualifica corrispondente ad un coefficiente inferiore a quello in godimento nel ruolo di provenienza.
Il personale non di ruolo viene inquadrato nella qualifica iniziale della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto; il personale che nello Stato rivesta, da almeno 5 anni, la qualifica di avventizio di III categoria viene inquadrato nella carriera esecutiva, anche se sprovvisto del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.
Il personale cui, con deliberazione della Giunta regionale di data anteriore a quella dell' approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale, sono state attribuite funzioni superiori per gli effetti di cui all' articolo 2 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, è considerato, ai fini dell' inquadramento, come appartenente alla qualifica statale immediatamente superiore a quella rivestita nell' Amministrazione di appartenenza, quando tale qualifica corrisponda ad una qualifica statale, ovvero a quella individuata per assimilazione o equiparazione in occasione dell' assunzione in posizione di comando nell' ipotesi di cui al 3 comma del presente articolo.
Il personale di ruolo in possesso del titolo di studio prescritto per l' accesso alla carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza può essere inquadrato, a domanda, nella qualifica iniziale di tale carriera superiore.
Art. 58
 Modalità per l' inquadramento
All' applicazione dei criteri stabiliti dall' articolo 57, si provvede con le seguenti modalità:
1) sono inquadrati nei posti di Segretario generale coloro ai quali sono state attribuite le funzioni di Segretario generale;
2) sono inquadrati nei posti di direttore regionale coloro che siano provvisti della qualifica di direttore generale o equiparata nonché gli ispettori generali o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;
3) sono inquadrati nei posti di direttore di servizio di I classe coloro che siano provvisti della qualifica di ispettore generale o equiparata ed i direttori di divisione o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;
4) sono inquadrati nei posti di direttore di servizio di II classe coloro che siano provvisti della qualifica di direttore di divisione o equiparata ed i direttori di sezione o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;
5) sono inquadrati nei posti di direttore di sezione coloro che siano provvisti della qualifica di direttore di sezione o equiparata ed i consiglieri di I classe o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;
6) sono inquadrati nei posti di consigliere di I classe coloro che siano provvisti della qualifica di consigliere di I classe o equiparata ed i consiglieri di II classe o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;
7) sono inquadrati nei posti di consigliere di II classe coloro che siano provvisti della qualifica di consigliere di II classe o equiparata e quelli di III classe o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;
8) sono inquadrati nei posti di consigliere di III classe coloro che siano provvisti della qualifica di consigliere di III classe o equiparata;
9) sono inquadrati nei posti di segretario superiore coloro che siano provvisti della qualifica di segretario capo o equiparata ed i segretari principali o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;
10) sono inquadrati nei posti di segretario capo di I classe coloro che siano provvisti della qualifica di segretario principale o equiparata ed i primi segretari o equiparati cui siano state attribuite funzioni superiori;
11) sono inquadrati nei posti di segretario capo di II classe coloro che siano provvisti della qualifica di I segretario o equiparata ed i segretari o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;
12) sono inquadrati nei posti di segretario di I classe coloro che siano provvisti della qualifica di segretario o equiparata ed i segretari aggiunti o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;
13) sono inquadrati nei posti di segretario di II classe coloro che siano provvisti della qualifica di segretario aggiunto o equiparata ed i vice segretari o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;
14) sono inquadrati nei posti di segretario di III classe coloro che siano provvisti della qualifica di vice segretario o equiparata;
15) sono inquadrati nei posti di applicato superiore coloro che siano provvisti della qualifica di archivista superiore o equiparata e gli archivisti capi o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;
16) sono inquadrati nei posti di applicato capo di I classe coloro che siano provvisti della qualifica di archivista capo o equiparata ed i primi archivisti o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;
17) sono inquadrati nei posti di applicato capo di II classe coloro che siano provvisti della qualifica di primi archivisti o equiparati e gli archivisti o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;
18) sono inquadrati nei posti di applicato di I classe coloro che siano provvisti della qualifica di archivista o equiparata e gli applicati o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;
19) sono inquadrati nei posti di applicato di II classe coloro che siano provvisti della qualifica di applicato o equiparata e gli applicati aggiunti o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;
20) sono inquadrati nei posti di applicato di III classe coloro che siano provvisti della qualifica di applicato aggiunto o equiparata;
21) sono inquadrati nei posti di commesso capo di I classe coloro che siano provvisti della qualifica di commesso capo o equiparata ed i commessi o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;
22) sono inquadrati nei posti di commesso capo di II classe coloro che siano provvisti della qualifica di commesso o equiparata e gli uscieri capi o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;
23) sono inquadrati nei posti di commesso di I classe coloro che siano provvisti della qualifica di usciere capo o equiparata e gli uscieri o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;
24) sono inquadrati nei posti di commesso di II classe coloro che siano provvisti della qualifica di usciere o equiparata e gli inservienti o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;
25) sono inquadrati nei posti di commesso di III classe coloro che siano provvisti della qualifica di inserviente o equiparata.

Art. 59
 Modalità per l' inquadramento degli operai
degli uffici del Ministero dell' agricoltura e delle foreste
trasferiti alla Regione
Il personale salariato degli uffici del Ministero dell' agricoltura e delle foreste trasferiti dallo Stato alla Regione, in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella carriera ausiliaria tecnica secondo le modalità seguenti.
Gli operai specializzati o equiparati, che godono il trattamento economico previsto per l' ex coeff. 167, sono inquadrati nella qualifica di addetto agrario e forestale di I classe.
Gli operai qualificati o equiparati, che godono il trattamento economico previsto per l' ex coeff. 157, sono inquadrati nella qualifica di addetto agrario e forestale di II classe.
Gli operai comuni ed i manovali o equiparati, che godono il trattamento economico previsto per gli ex coeff. 151 e 148, sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche di addetto agrario e forestale di III e di IV classe.
Le addette ad opere tipicamente femminili, che godono il trattamento economico previsto per l' ex coeff. 139, sono inquadrate nella qualifica di addetto agrario e forestale di IV classe.
Art. 60
 Collocamento nei ruoli amministrativi e tecnici
Il personale di cui all' articolo 57 è collocato nei ruoli tenendo conto del servizio prestato e dei settori di attività in cui venne impiegato nell' Amministrazione regionale o in quella di provenienza ed eventualmente del titolo di studio nonché, compatibilmente con le esigenze degli uffici, della preferenza manifestata dagli interessati nella domanda di inquadramento.
Per il collocamento nei ruoli tecnici degli ingegneri ed architetti, dei geometri e degli assistenti tecnici è richiesto il possesso del titolo di studio rispettivamente prescritto per l' accesso ai corrispondenti ruoli tecnici dell' Amministrazione statale dei lavori pubblici.
Per il collocamento nei ruoli tecnici dei medici, dei veterinari e delle assistenti sanitarie visitatrici è richiesto il possesso del titolo di studio rispettivamente prescritto per l' accesso ai ruoli corrispondenti del Ministero della sanità. Per il collocamento nel ruolo tecnico sanitario dei chimici - biologi è richiesto il possesso della laurea in chimica ad indirizzo organico - biologico.
Per il collocamento nei ruoli degli agronomi, degli ispettori del Corpo forestale regionale e dei periti agrari è richiesto il possesso del titolo di studio rispettivamente prescritto per l' accesso ai corrispondenti ruoli tecnici del Ministero dell' agricoltura e delle foreste. Comunque il personale posto a disposizione della Regione in posizione di comando ai sensi dell' articolo 33 del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, è collocato nei ruoli regionali, ove esistano, corrispondenti a quelli dell' Amministrazione di provenienza. Il personale del ruolo statale degli sperimentatori è collocato in quello regionale degli agronomi. Il personale in possesso della laurea in geologia è collocato nel ruolo degli ispettori del Corpo forestale regionale.
Per esigenze di inquadramento nei ruoli, di cui alle tabelle allegate, del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei posti di qualifica superiore non utilizzato può venire temporaneamente portato in aumento a quello delle qualifiche inferiori.
Qualora i posti degli organici previsti non fossero sufficienti ad assicurare l' inquadramento, nei posti corrispondenti alla qualifica posseduta, del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, esso potrà essere effettuato anche in eccedenza ai posti previsti per le singole qualifiche, lasciandone libero un corrispondente numero nelle qualifiche inferiori. I posti in soprannumero verranno riassorbiti per cessazione dal servizio o per avanzamento dei dipendenti che li occupano.
Art. 61
 Procedimento e termini per l' inquadramento
Il provvedimento di inquadramento del personale di cui all' articolo 57 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora l' interessato abbia prodotto la domanda entro 60 giorni dalla predetta data, ovvero dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia stata prodotta oltre il suindicato termine di 60 giorni, ma non oltre sei mesi dall' entrata in vigore della legge.
Per la valutazione dei requisiti e della posizione giuridica dell' impiegato ai fini dell' inquadramento si ha riguardo al giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il provvedimento di inquadramento è adottato dal Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, previa deliberazione della Giunta medesima.
Entro 30 giorni dalla comunicazione dell' avvenuta registrazione del provvedimento di inquadramento, il dipendente può revocare la domanda di cui al 1 comma del presente articolo.
La Giunta regionale può consentire, previa intesa con l' Amministrazione di appartenenza, che il personale che non ha presentato domanda di inquadramento entro il termine ultimo di cui al 1 comma o che l' ha revocata ai sensi del comma precedente, possa continuare a prestare servizio in posizione di comando sino alla copertura dei relativi posti con personale regionale.
Il medesimo personale conserva, sino alla cessazione del comando, il trattamento economico di cui alla legge regionale 21 novembre 1964, n. 3 e successive modificazioni, in godimento al giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 62
 Valutazione dell' anzianità
Il personale inquadrato ai sensi dell' articolo 57, 2 e 3 comma, conserva ad ogni effetto, nella qualifica regionale attribuita all' atto dell' inquadramento, l' anzianità maturata nella corrispondente qualifica rivestita presso l' Amministrazione di appartenenza.
Al personale inquadrato ai sensi del 5 comma dell' articolo 57 viene attribuita, nella qualifica di inquadramento, ai soli effetti giuridici, l' anzianità maturata nell' effettivo esercizio di funzioni superiori.
Il personale conserva comunque l' anzianità complessiva di servizio, compresi gli eventuali periodi prestati in soppressi ruoli transitori ed aggiunti, maturata presso l' Amministrazione di provenienza e per metà quella non di ruolo.
Il personale non di ruolo, inquadrato ai sensi del 4 comma dell' articolo 57, nonché quello di ruolo inquadrato ai sensi dell' ultimo comma del medesimo articolo, conserva ai fini della promozione alla qualifica superiore, per metà e per non più di 5 anni, l' anzianità di servizio, anche se non di ruolo, maturata nell' Amministrazione pubblica di provenienza.
Per il personale proveniente dalla Direzione generale dell' alimentazione del Ministero dell' agricoltura e delle foreste, ai fini dell' anzianità per la promozione alla qualifica superiore, opera il disposto dell' articolo 13 della legge 6 marzo 1958, n. 199.
La maggiore anzianità nella qualifica, posseduta dagli impiegati inquadrati ai sensi del 5 comma dell' articolo 57, si considera posseduta, ai soli fini della promozione alla qualifica superiore, anche dagli impiegati inquadrati nella medesima qualifica, ruolo e carriera, ai sensi del 2 comma dell' articolo 57.
Art. 63
 Posizione nel ruolo
L' impiegato inquadrato ai sensi dell' articolo 57 è collocato nel ruolo, a parità della decorrenza dell' inquadramento, secondo l' anzianità attribuita nella qualifica ai sensi dell' articolo precedente; a parità di anzianità si tiene conto della maggiore anzianità complessiva di servizio.
Art. 64
 Conservazione del trattamento economico in godimento
Al personale che, nella posizione di comando, fosse in godimento di un trattamento economico, al lordo degli scatti di stipendio, degli assegni, dell' indennità di cui all' articolo 2, III comma, della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, nonché delle altre indennità e competenze comunque percepite in modo continuativo in forza di disposizioni vigenti per l' Amministrazione di appartenenza, con l' esclusione dei compensi per lavoro straordinario e per indennità di missione, superiore a quello che gli compete nella nuova posizione in applicazione degli articoli precedenti, è attribuito un assegno personale pari alla differenza fra il predetto trattamento già goduto ed il nuovo. Detto assegno personale è riassorbito con i successivi aumenti di stipendio previsti dall' articolo 1 del DPR 11 gennaio 1956, n. 19, o dovuti a promozione.
L' indennità di cui all' articolo 4 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3 e successive modificazioni, nella misura eccedente quella prevista dall' articolo 49, verrà gradualmente riassorbita per effetto dei singoli miglioramenti economici dipendenti dall' applicazione di norme generali. Saranno di volta in volta imputati, ai fini di detto riassorbimento, i due terzi del miglioramento.
Il termine di cui all' articolo 1 della legge regionale 1 luglio 1966, n. 11, è prorogato fino all' entrata in vigore della presente legge; da tale data e fino al giorno dell' avvenuto inquadramento nei ruoli dell' Amministrazione regionale, al personale in servizio sarà corrisposto, a titolo di acconto, salvo conguaglio da praticare in sede di liquidazione definitiva, il trattamento economico in godimento al giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 65
 Trattamento previdenziale
L' Amministrazione regionale riconosce a tutti gli effetti al personale di cui all' articolo 57 l' anzianità ed i servizi utili a pensione, compresi quelli riscattati, o che saranno riscattati, assumendo in proprio, e per quanto le compete, i relativi impegni di natura assistenziale e previdenziale a decorrere dalla data di cui al 1 comma dell' articolo 61.
Nelle more del perfezionamento della ricostituzione delle singole posizioni assicurative presso la Cassa pensioni, l' Amministrazione regionale garantisce e liquida al dipendente, a titolo di acconto, un trattamento complessivo di pensione in misura non inferiore ai 9/ 10 di quello che la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali corrisponde ai suoi iscritti a parità di servizio.
Ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza e dell' indennità di buonuscita e della ricostituzione della posizione assicurativa, i rapporti finanziari conseguenti al passaggio alla Regione di detto personale vengono regolati con successivi accordi tra le Amministrazioni di provenienza, gli Istituti e le Casse di previdenza e la Regione.
Comunque tale trattamento dovrà essere equivalente a quello riservato dallo Stato ai propri dipendenti, per l' intero periodo di servizio prestato.
Agli effetti del trattamento di quiescenza, la posizione di ciascun dipendente non potrà risultare più sfavorevole in conseguenza dell' applicazione della presente legge.
TITOLO II
 INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
TEMPORANEAMENTE ASSUNTO
Art. 66
 Criteri per l' inquadramento
Il personale temporaneamente assunto ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, può, a domanda, essere inquadrato nei ruoli organici dell' Amministrazione regionale, sempre che abbia svolto lodevole servizio.
L' inquadramento del predetto personale nelle qualifiche corrispondenti alle funzioni ed al coefficiente di stipendio attribuitigli con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell' articolo 3, 1 comma, della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, si effettua secondo le modalità di cui agli articoli 57, 2 comma, e 58, in quanto compatibili e previo esame speciale inteso ad accertare l' idoneità ad esercitare le funzioni stesse.
Il medesimo personale che sia in possesso di un titolo di studio prescritto per l' accesso ad una carriera superiore a quella cui appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere di essere inquadrato, previo esame speciale, nella qualifica iniziale della predetta carriera superiore.
Il servizio prestato da almeno un anno, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell' effettivo svolgimento dell' incarico previsto dal 3 comma dell' articolo 2 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7, è equiparato, ai fini dell' applicazione del 2 comma del presente articolo all' esercizio delle funzioni di consigliere di I classe, se il personale, durante tutto lo svolgimento dell' incarico era in possesso del diploma di laurea; all' esercizio delle funzioni di primo segretario, se sprovvisto di tale titolo.
Il personale assunto ai sensi dell' articolo 10, 5 comma, della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7, può, a domanda, continuare a prestare servizio alla Regione con le modalità previste dagli articoli 41, 42 e 54 della presente legge oppure, a richiesta, può essere inquadrato secondo le norme comuni, nel qual caso il servizio prestato da almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell' effettivo svolgimento dell' incarico, è equiparato, ai fini dell' applicazione del 2 comma del presente articolo, alle funzioni di direttore di sezione.
L' esame speciale consiste in una prova scritta ed in una orale, differenziate secondo la carriera, il ruolo e le qualifiche da attribuire.
La prova scritta è integrata da una prova pratica per la copertura dei posti del ruolo degli stenodattilografi d' aula, ed è sostituita da una prova pratica per la copertura dei posti dei ruoli degli assistenti tecnici, dei telescriventisti ed operatori grafici, degli addetti tecnici e degli addetti agrari e forestali.
Per l' inquadramento nelle qualifiche iniziali delle carriere esecutiva ed ausiliaria del personale appartenente alle categorie di cittadini aventi diritto all' assunzione senza concorso nei ruoli delle pubbliche Amministrazioni si prescinde dall' esame speciale.
L' ammissione all' esame speciale è deliberata dalla Giunta regionale.
La composizione delle commissioni e le modalità dell' esame speciale sono stabilite da apposito regolamento da emanarsi entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 67
 Inquadramento degli operai
Il personale salariato provvisoriamente assunto, con la qualifica di operaio comune, è inquadrato, salvo sempre il superamento dell' esame speciale, nella qualifica di addetto tecnico di II classe.
Art. 68
 Collocamento nei ruoli amministrativi e tecnici
Per il collocamento nei ruoli amministrativi e tecnici del personale inquadrato ai termini dell' articolo 66 si applicano le modalità previste dall' articolo 60, in quanto compatibili.
Art. 69
 Procedimento e termini per l' inquadramento
La domanda di inquadramento di cui al 1 comma dell' articolo 66 deve essere presentata entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Il provvedimento di inquadramento del personale di cui all' articolo 66, che abbia superato favorevolmente l' esame speciale, è adottato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ed ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 70
 Valutazione del servizio prestato
Il servizio prestato ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, è utile ad ogni effetto; sono fatti salvi, ai fini delle promozioni alle qualifiche superiori e della progressione economica, i termini più favorevoli previsti dal successivo 3 comma.
Il personale inquadrato nella prima qualifica della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto ai sensi del 3 comma dell' articolo 66, conserva, ai fini della promozione alla qualifica superiore, la metà dell' anzianità di servizio di cui al comma precedente.
Il personale che per effetto del 2 comma dell' articolo 66 venga inquadrato, anziché in quella iniziale, nella seconda o terza qualifica della carriera di appartenenza, è ammesso alla promozione alle qualifiche di cui agli articoli 164, 176 e 185 del TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, dopo aver raggiunto un' anzianità complessiva rispettivamente di metà e di un terzo di quella prevista dall' articolo 77.
Art. 71
 Posizione nel ruolo
Il personale inquadrato ai sensi degli articoli 66 e 67 è collocato nei ruoli secondo l' anzianità di servizio di cui al 1 e 2 comma dell' articolo 70.
A parità di qualifica, detto personale è comunque collocato dopo quello di ruolo di cui agli articoli 57 e 59.
Art. 72
 Conservazione del trattamento economico in godimento
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 64.
TITOLO III
 SITUAZIONI PARTICOLARI
Art. 73
 Operai addetti alla guida di automezzi
Gli operai qualificati e specializzati, comandati o provvisoriamente assunti, in possesso della patente di guida, utilizzati stabilmente dalla Regione in qualità di autisti, sono inquadrati nella qualifica di addetto tecnico di I classe.
I capi operai, comandati o provvisoriamente assunti, in possesso della patente di guida, utilizzati stabilmente dalla Regione quali autisti, sono inquadrati nella qualifica di addetto tecnico capo.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale salariato dello Stato trasferito alla Regione ai sensi del DPR 26 agosto 1965, n. 1116.
Art. 74
 Inquadramento di personale con funzioni
di stenodattilografo d' aula
Il personale comandato o temporaneamente assunto che alla data di entrata in vigore della presente legge assolva alle funzioni di stenodattilografo d' aula presso il Consiglio regionale, anche se non sia in possesso del titolo di studio di scuola media di 2 grado, ma abbia tuttavia conseguito il diploma di stenodattilografia, è inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo degli stenodattilografi d' aula, previo l' accertamento di idoneità di cui all' articolo 66.
Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli di inquadramento di cui alla presente legge.
Art. 75
 Inquadramento dei telescriventisti e degli operatori grafici
Il personale comandato o temporaneamente assunto che alla data di entrata in vigore della presente legge assolva alle funzioni di telescriventista od operatore grafico, anche se non munito del titolo di scuola media inferiore, è inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo dei telescriventisti e degli operatori grafici, previo l' accertamento di idoneità di cui all' articolo 66.
I telescriventisti dovranno tuttavia essere in possesso del diploma di specializzazione relativo alle mansioni svolte.
Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli di inquadramento di cui alla presente legge.
Art. 76
 Inquadramento del personale che ha svolto funzioni
di carriera diversa
Il personale comandato, di ruolo, cui con deliberazione della Giunta regionale sia stato riconosciuto l' esercizio di funzioni proprie di carriera immediatamente superiore, da almeno un anno, è inquadrato, previo l' accertamento di idoneità di cui all' articolo 66, in detta carriera superiore nella qualifica statale corrispondente al coefficiente di stipendio in godimento al momento dell' entrata in vigore della presente legge, purché in possesso almeno del titolo di studio richiesto per l' accesso alla carriera di provenienza.
Il personale di cui all' articolo 66 potrà venire inquadrato secondo le modalità di cui al precedente comma, previo sempre esame speciale, purché con deliberazione della Giunta regionale sia stato ad esso riconosciuto l' esercizio di funzioni proprie di carriera immediatamente superiore da almeno due anni.
Il presente articolo non si applica per l' inquadramento del personale nei ruoli tecnici.
TITOLO IV
 NORME FINALI
Art. 77
 Regime transitorio di avanzamento
Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i termini per l' ammissione agli scrutini ed agli esami di cui agli articoli 163, 164, 175, 176, 184, 185, 192 e 193 del TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, sono ridotti della metà per il personale comandato e di un terzo per il personale temporaneamente assunto.
Nella prima applicazione della presente legge, successiva all' operazione di inquadramento, per il personale inquadrato nei posti di consigliere, di segretario e di applicato che, ai sensi degli articoli 62 e 70 e del 1 comma del presente articolo abbia maturato l' anzianità richiesta per la promozione alla qualifica superiore, l' esame di idoneità è sostituito dallo scrutinio per merito comparativo.
Nel primo scrutinio per merito comparativo immediatamente successivo all' operazione di inquadramento il Consiglio di Amministrazione valuterà l' esercizio formalmente attribuito da almeno due anni delle funzioni della qualifica da conferire, sia come incarico sia quale attitudine allo svolgimento delle funzioni stesse, assegnando all' impiegato il coefficiente massimo attribuito a tali titoli, ai sensi degli articoli dal 62 al 67 del DPR 3 maggio 1957, n. 686.
Art. 78
 Esercizio di funzioni superiori
Per un periodo di tre anni dall' entrata in vigore della presente legge, qualora a seguito di vacanza di posti o di assenza o impedimento dei titolari, un impiegato sia temporaneamente destinato, ai sensi del combinato disposto dell' articolo 31 del TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e dell' articolo 16 del DPR 3 maggio 1957, n. 686, a funzioni superiori dello stesso ruolo e della stessa carriera, e l' esercizio delle funzioni si protragga per un periodo superiore a due mesi, al medesimo è corrisposta, a decorrere dall' inizio del terzo mese, una indennità mensile lorda di incarico commisurata alla differenza tra gli assegni lordi iniziali della qualifica rivestita e quelli lordi iniziali previsti per la qualifica corrispondente alle funzioni temporaneamente attribuite.
Le altre indennità accessorie, limitatamente al periodo di godimento delle indennità di incarico, sono corrisposte nella misura corrispondente a quella della qualifica temporaneamente rivestita.
Art. 79
 Inquadramento di personale in soprannumero
Qualora i posti degli organici previsti nel ruolo degli addetti agrari e forestali non fossero sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni di cui alla presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero al fine di assicurare l' inquadramento del personale trasferito dallo Stato alla Regione, ai sensi dell' articolo 33 del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, in servizio alla data di entrata in vigore della legge. Il personale inquadrato in soprannumero mantiene lo sviluppo di carriera a parità del personale del ruolo normale sino ad esaurimento. I posti predetti verranno riassorbiti a seguito della loro vacanza per cessazione dal servizio o per avanzamento dei dipendenti che li occupano.
Art. 80
 Ispettori, sottufficiali, guardie scelte
e guardie del Corpo forestale regionale
Il Corpo forestale regionale sarà costituito da ispettori, sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali.
Con successiva apposita legge regionale da predisporsi entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, saranno emanate norme per l' inquadramento degli ispettori, dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale in posizione di comando, per i quali rimangono frattanto fermi le disposizioni speciali vigenti nella legislazione statale ed il trattamento economico in godimento, comprese le indennità previste dalla legge regionale 21 novembre 1964, n. 3 e successive modificazioni.
Art. 81
 Applicazione delle norme transitorie e finali
I benefici previsti dalle norme transitorie e finali della presente legge non possono essere goduti più di una volta, per il medesimo titolo, dallo stesso dipendente.
Art. 82
 Rinvio al Regolamento
Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione ai sensi degli articoli 42 e 46 dello Statuto.
Art. 83
 Abrogazione di norme
Sono abrogate le norme regionali che siano in contrasto con la presente legge.
Art. 84
 Norma finanziaria
Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 2 e 55 della presente legge fanno carico rispettivamente ai capitoli 52 e 51 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
Per gli altri oneri, previsti in lire 120 milioni per l' esercizio finanziario 1968, relativi agli assegni e indennità non facenti parte del trattamento economico fondamentale, cui si provvede con l' apposito articolo finanziario del provvedimento legislativo sull' ordinamento degli uffici del Consiglio e dell' Amministrazione regionali, si fa fronte mediante prelevamento dell' importo di lire 120 milioni dall' apposito fondo iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968 (rubrica n. 2 dell' elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo).
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei conti, le occorrenti variazioni di bilancio per l' esercizio 1968.
L' onere relativo agli esercizi successivi farà carico sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.