CAPO II
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA E DI RICERCA
Art. 10
(Disposizioni generali)
1.
L'attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui all'
articolo 2 del regio decreto 1443/1927
è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
2. La Regione, al fine di razionalizzare l'utilizzo di una risorsa non rinnovabile, autorizza l'attività estrattiva delle sostanze minerali di cui all'articolo 8, comma 4, sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni del PRAE.
3.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del PRAE sul Bollettino ufficiale della Regione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva:
a) nelle aree di cava dismesse, anche se situate al di fuori delle zone omogenee D4, per una superficie di ampliamento non superiore al 50 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 50.000 metri quadrati e, per le cave di pietra ornamentale, per una superficie di ampliamento non superiore al 100 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 25.000 metri quadrati, a condizione che il progetto dell'attività estrattiva preveda il riassetto ambientale dei luoghi dell'area di cava dismessa e dell'eventuale superficie di ampliamento;
b) per l'ampliamento delle aree di cava autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato;
c) per l'ampliamento delle aree di cava di pietra ornamentale autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 60 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione;
d) per nuove attività estrattive, a condizione che risulti scavato il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale sulla base delle zone definite dal PRAE.
3 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, lettera d), è, altresì, ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva da parte di soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della nuova attività estrattiva diviene efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attività di scavo nell'area di cava già autorizzata e, comunque, non oltre tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine il soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attività di scavo presentando la documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2.
4.
Ai fini di cui al comma 3, lettera a), con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sono individuate le aree di cava dismesse valutando almeno i seguenti elementi:
a) riduzione della pericolosità idrogeologica;
b) diminuzione della pericolosità potenziale del sito per la sicurezza della popolazione;
c) compatibilità con lo strumento urbanistico di pianificazione comunale;
d) preesistenza di ulteriori aree di cava sul territorio comunale;
e) non vicinanza ad aree urbanizzate;
f) distanza da aree boscate;
g) non adiacenza alle infrastrutture di rete;
h) sostenibilità della viabilità limitrofa.
5. Ai fini di cui al comma 3, lettera d), entro il 30 aprile di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, è indicata la percentuale del volume scavato rispetto a quello complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale.
6. La disposizione di cui al comma 3, lettere b) e d), non si applica alle sostanze minerali strategiche.
7. Nel caso in cui risulti scavato almeno il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale prevista dal comma 5, i soggetti di cui al comma 3, lettera d), possono presentare la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 13.
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2018
3Lettera d) del comma 3 sostituita da art. 6, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 3/2018
4Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 3/2018
5Parole soppresse alla lettera d) del comma 3 da art. 7, comma 9, lettera b), numero 1), L. R. 12/2018
6Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 9, lettera b), numero 2), L. R. 12/2018
Art. 11
(Sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva)
1.
All'interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla
legge regionale 30 settembre 1996, n. 42
(Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è vietato l'esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali, a eccezione di quelle relative alle pietre ornamentali.
2. Ai fini della tutela della falda freatica, i progetti delle attività estrattive devono garantire un franco minimo di due metri tra la quota di massimo scavo di progetto e il massimo storico di escursione della falda, nonché un tempo minimo di infiltrazione verticale di cinquantacinque ore.
3. Fermo restando il divieto dello scavo in falda, nei sistemi fessurati, la quota di massimo scavo è determinata in base ai criteri dettati dal PRAE.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 3/2018
Art. 12
(Attività di ricerca)
1.
L'attività di ricerca delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al
regio decreto 1443/1927
, che può essere condotta anche al di fuori delle zone omogenee D4, è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
2. La domanda di autorizzazione all'attività di ricerca è presentata, a pena di inammissibilità, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a).
3. Il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente la domanda di autorizzazione all'attività di ricerca, corredata delle autorizzazioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 4), ai fini dell'istruttoria nell'ambito della quale è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni sul cui territorio ricadrebbe l'attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
4. Il procedimento di cui al comma 3 si conclude con il rilascio dell'autorizzazione all'attività di ricerca o con il diniego della stessa entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
5. Il soggetto autorizzato presta la garanzia fideiussoria a favore del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 19.
6. L'autorizzazione all'attività di ricerca, che ha durata massima di due anni, può essere prorogata per una sola volta e per un periodo non superiore a un anno, sentiti i Comuni ai sensi del comma 3.
7.
L'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività di ricerca è presentata, a pena di inammissibilità, almeno novanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione corredata:
b) della dichiarazione attestante l'avvenuta prestazione della garanzia fideiussoria per il periodo di proroga dell'autorizzazione richiesto.
8. Il provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'attività di ricerca, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca, dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 19.
9. Nel caso di diniego della proroga dell'autorizzazione, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca, escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
10. L'autorizzazione è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del soggetto autorizzato, nonché previo consenso di quest'ultimo. L'autorizzazione all'attività di ricerca è sospesa per il periodo di durata del procedimento di trasferimento dell'autorizzazione.
11. L'attività di ricerca è conclusa con la liberazione dalla garanzia fideiussoria disposta ai sensi dell'articolo 19, comma 10.
12. Nel caso in cui il soggetto autorizzato all'attività di ricerca presenti la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive sospende l'obbligo di esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, fino all'esito del procedimento autorizzatorio. La liberazione dalla garanzia fideiussoria per l'attività di ricerca è disposta ad avvenuta prestazione della garanzia fideiussoria per l'attività estrattiva. In caso di diniego dell'autorizzazione all'attività estrattiva, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive fissa un termine entro il quale il soggetto autorizzato all'attività di ricerca provvede all'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi a tale obbligo il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
13. Nel caso in cui il Comune o i Comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 12 per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
14. Nelle operazioni di ricerca può essere asportata la quantità di materiale strettamente necessaria allo svolgimento delle prove di laboratorio.
15. È vietata la commercializzazione del materiale estratto.
Note:
1Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 3/2018
Art. 13
(Domanda di autorizzazione all'attività estrattiva)
1.
La domanda di autorizzazione all'attività estrattiva è presentata con le modalità di cui all'articolo 14 ed è corredata:
a) della documentazione descritta nel decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a);
b) del progetto dell'attività estrattiva, redatto secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, lettera b), avente uno sviluppo temporale non superiore a dieci anni, strutturato in lotti anche funzionali della durata massima di cinque anni ciascuno, per le operazioni di coltivazione e per gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera k), numeri 1) e 2), al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l’esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera k), numero 3);
c bis)
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'
articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
attestante la disponibilità in concessione, o copia dell'istanza di concessione, nel caso di aree interessate dall'esercizio dell'attività estrattiva appartenenti al patrimonio indisponibile o demaniale di un ente pubblico.
2. La domanda di autorizzazione non conforme a quanto previsto dal comma 1 è rigettata in quanto ritenuta inammissibile entro trenta giorni dalla presentazione della medesima.
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 3/2018
3Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera f), numero 3), L. R. 3/2018
Art. 14
(Procedimento autorizzatorio)
1. Ai fini della semplificazione del procedimento autorizzatorio in materia di attività estrattive, nonché della gestione unitaria dei rapporti con le strutture regionali e gli enti locali coinvolti nelle relative fasi istruttorie, la struttura regionale competente in materia di ambiente costituisce sportello per la presentazione delle domande finalizzate all'ottenimento dell'autorizzazione all'attività estrattiva e per l'emissione di ogni conseguente provvedimento amministrativo.
2.
Ai fini del coordinamento tra il procedimento autorizzatorio in materia di attività estrattive e la procedura di valutazione d'impatto ambientale di cui alla
legge regionale 7 settembre 1990, n. 43
(Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale):
a)
contestualmente alla domanda di autorizzazione all'attività estrattiva il soggetto proponente presenta:
b) le strutture regionali competenti nelle materie di cui alla lettera a) provvedono a comunicare contestualmente al soggetto proponente l'avvio dei rispettivi procedimenti;
c)
l'istruttoria finalizzata alla valutazione del progetto dell'attività estrattiva è allineata con l'istruttoria relativa all'istanza di VIA del medesimo progetto; i termini del procedimento autorizzatorio rimangono sospesi durante i termini fissati dalla
legge regionale 43/1990
per le consultazioni, per l'espressione del parere della Commissione tecnico-consultiva VIA e per l'emissione del provvedimento di VIA;
d) le strutture regionali e gli enti locali si esprimono contestualmente sul progetto dell'attività estrattiva sia ai fini del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, sia ai fini del procedimento autorizzatorio;
e) le strutture regionali, rispettivamente competenti in materia di attività estrattive e di valutazioni ambientali, valutano contestualmente gli esiti istruttori;
g) le prescrizioni dettate dal provvedimento di VIA sono recepite nel progetto dell'attività estrattiva entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di VIA.
3.
Nel caso di cui al comma 2 l'autorizzazione è denegata nelle ipotesi di:
a) esito negativo della procedura di VIA o della procedura di valutazione di incidenza;
b) diniego di una delle autorizzazioni di cui al comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 4);
c) esito negativo dell'istruttoria finalizzata alla valutazione del progetto dell'attività estrattiva.
4. Il procedimento autorizzatorio si conclude con l'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o di diniego della stessa, entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
5.
Qualora il progetto dell'attività estrattiva sia da sottoporre alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'
articolo 9 bis della legge regionale 43/1990
, la relativa istanza è presentata alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali. Nel caso di esclusione del progetto dall'obbligo di procedura di VIA il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente in materia di ambiente ai sensi del comma 1 la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva, corredata delle domande relative alle autorizzazioni di cui al comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 4), ai fini dell'istruttoria che si svolge mediante la convocazione di una conferenza di servizi nell'ambito della quale il Comune o i Comuni sul cui territorio ricadrebbe l'attività estrattiva esprimono il parere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
6. Il procedimento di cui al comma 5 si conclude con l'emanazione dell'autorizzazione all'attività estrattiva o con il diniego della stessa entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della relativa domanda.
7. Nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale e di valutazione d'impatto ambientale è considerata anche l'eventuale modifica di durata temporale del progetto in applicazione degli articoli 16 e 17.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle istanze di autorizzazione alle varianti sostanziali del progetto dell'attività estrattiva.
Art. 15
(Provvedimento di autorizzazione)
1. Il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia, ha efficacia decorrente dalla comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva della garanzia fideiussoria e ha durata pari a quella prevista per l'esecuzione del progetto dell'attività estrattiva.
1 bis. Nel caso di domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c bis), l'efficacia dell'autorizzazione all'attività estrattiva è condizionata al rilascio della concessione patrimoniale attestante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva. La sospensione dell'efficacia non può superare i centottanta giorni dall'emanazione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, pena la decadenza della stessa.
2. Entro il termine di scadenza delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), il soggetto autorizzato presenta alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, a pena di sospensione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, le nuove autorizzazioni.
3.
Il provvedimento di autorizzazione stabilisce in particolare:
a) i limiti di superficie, di volume e di profondità della coltivazione;
b) i modi e i termini di esecuzione delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi;
c) le eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.
4. L'autorizzazione è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del soggetto autorizzato, nonché previo consenso di quest'ultimo. L'attività estrattiva è sospesa per il periodo di durata del procedimento di trasferimento dell'autorizzazione.
5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive trasmette il provvedimento di autorizzazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, all'Ispettorato forestale competente per territorio, al Servizio valutazioni ambientali e al Servizio paesaggio e biodiversità.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2018
Art. 16
(Rinnovo dell'autorizzazione)
1. L'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno due anni prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, ai fini del completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi.
2. La presentazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell'attività estrattiva.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere concesso per una volta e per un periodo non superiore a cinque anni e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, previa valutazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive della fattibilità del completamento del progetto dell'attività estrattiva, esclusi i citati interventi di manutenzione, nel periodo indicato dal soggetto richiedente anche in considerazione dell'attività già eseguita.
4. In deroga ai commi 2 e 3 il rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva di pietre ornamentali può essere concesso per due volte e per un periodo non superiore a cinque anni ciascuna e la presentazione dell'istanza di rinnovo non preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell'attività estrattiva.
5.
L'istanza di cui al comma 1 è corredata:
a) dell'attestazione di permanenza della compatibilità del progetto dell'attività estrattiva alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, rilasciata dal Comune o dai Comuni competenti per territorio;
b)
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'
articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
, attestante il mantenimento della disponibilità dell'area di cava per la durata del progetto dell'attività estrattiva, nonché l'impegno a estendere la garanzia fideiussoria o a prestarne una nuova per il periodo di rinnovo richiesto;
c) delle autorizzazioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a);
d) del cronoprogramma del completamento del progetto dell'attività estrattiva, entro il termine indicato dal soggetto richiedente, al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi.
5 bis. Nel caso in cui l'istanza di rinnovo non sia corredata delle autorizzazioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), ma contenga la richiesta di convocazione della conferenza di servizi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la conferenza di servizi nell'ambito della quale sono acquisiti tali autorizzazioni e il parere di cui al comma 7.
6. L'istanza di cui al comma 1 indica le ragioni che hanno reso impossibile il completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi entro il termine previsto dall'autorizzazione, il periodo di rinnovo richiesto e gli eventuali elementi per la valutazione di cui al comma 3.
7. Nell'ambito dell'istruttoria è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b). Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
8. Il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di rinnovo ai sensi dell'articolo 19.
9. Il provvedimento di diniego del rinnovo dell'autorizzazione comporta l'obbligo di adeguare il progetto dell'attività estrattiva alla situazione di fatto, sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva e le strutture regionali interessate.
10. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi all'obbligo di cui al comma 9 il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
11. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 10, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
11 bis. La domanda di rinnovo non conforme a quanto previsto dai commi 5 e 6 è rigettata entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera h), numero 1), L. R. 3/2018
2Comma 11 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 3/2018
Art. 17
(Proroga dell'autorizzazione)
1. L'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), per la conclusione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, escluso il periodo triennale per l'esecuzione della manutenzione di tali interventi.
2.
L'istanza di cui al comma 1, finalizzata al completamento degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi in misura non superiore al 50 per cento della superficie prevista dal progetto dell'attività estrattiva, è corredata:
a) dell'attestazione di permanenza della compatibilità del progetto dell'attività estrattiva alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale rilasciata dal Comune competente per territorio;
b)
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'
articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
, attestante il mantenimento della disponibilità dell'area di cava, nonché l'impegno a estendere la garanzia fideiussoria o a prestarne una nuova per il periodo di proroga richiesto;
c) delle autorizzazioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a);
d) del cronoprogramma del completamento degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi nel periodo indicato dal soggetto richiedente.
3. La proroga dell'autorizzazione può essere concessa per una volta e per un periodo non superiore a due anni e, in ogni caso, non superiore al periodo di durata dell'autorizzazione medesima, escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi se inferiore a due anni.
4. Il provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di proroga ai sensi dell'articolo 19.
5. Qualora, nei sei mesi antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, per cause di forza maggiore, non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, su richiesta del soggetto autorizzato, può fissare un termine, non superiore a sei mesi, decorrente dalla cessazione della causa di forza maggiore, per l'ultimazione di tali interventi. Nel caso in cui non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi secondo il progetto autorizzato, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive prescrive le modalità e i termini per l'esecuzione degli interventi.
6. Nel caso di diniego della proroga dell'autorizzazione o decorsi i termini di cui al comma 5, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
7. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 6, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
7 bis. La domanda di proroga non conforme a quanto previsto dal comma 2 è rigettata entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.
Note:
1Comma 7 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera i), L. R. 3/2018
CAPO III
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA
Art. 18
(Realizzazione dell'attività estrattiva)
2. Prima dell'inizio dell'attività estrattiva l'area di cava è recintata e segnalata con le modalità indicate nel provvedimento di autorizzazione.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, su motivata istanza, con il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva la recinzione può essere limitata all'area di cava relativa al singolo lotto in coltivazione.
4. La realizzazione delle opere e dei manufatti previsti nel progetto dell'attività estrattiva è subordinata al possesso del titolo abilitativo edilizio di competenza comunale.
5.
All'interno dell'area di cava è vietato:
a) lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f) e k);
b) la realizzazione di opere e manufatti non previsti nel progetto dell'attività estrattiva autorizzato, a eccezione di quelli finalizzati all'attuazione delle misure di sicurezza e all'organizzazione dell'attività e degli impianti tecnologici.
6. Nel rispetto della normativa sulla sicurezza all'interno dell'area di cava sono ammesse attività di manutenzione idrogeologica e vegetazionale, nonché usi temporanei senza fini di lucro; tali usi sono preventivamente comunicati alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive al fine di coordinare i medesimi con l'attività estrattiva.
7. L'esecuzione dell'attività di coltivazione in ciascun lotto del progetto, a esclusione delle pietre ornamentali, non può essere inferiore al 50 per cento di quella prevista dal progetto autorizzato per il medesimo lotto.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera j), L. R. 3/2018
Art. 19
(Garanzia fideiussoria)
1.
Il soggetto autorizzato, entro un anno dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca, a pena di decadenza dagli stessi, presta una garanzia fideiussoria a favore del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricadono tali attività finalizzata a coprire:
a) il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo di cui all'articolo 26;
b) i costi necessari ad assicurare la realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi e della manutenzione degli stessi da parte dei Comuni, in caso di inadempimento del soggetto obbligato.
2. La quota della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a), finalizzata a coprire il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo, è commisurata agli oneri da versare per il 10 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. La liberazione della quota di garanzia fideiussoria è disposta ad avvenuto pagamento dell'ultima annualità degli oneri dovuta.
3. La quota della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera b), finalizzata a coprire i costi di realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, nonché quelli per la demolizione degli impianti, è determinata in misura pari al 120 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, o in misura pari al 100 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale per le attività estrattive di pietra ornamentale, come calcolati nel computo metrico allegato al progetto di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b).
4.
I soggetti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221, del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il
regolamento (CE) n. 761/2001
e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, riferita all'area di cava, nonché i soggetti autorizzati all'attività estrattiva di pietre ornamentali, possono chiedere la rideterminazione della garanzia fideiussoria in misura pari al costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. La perdita del possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009
(EMAS) comporta la rideterminazione della garanzia fideiussoria nella misura di cui al comma 3.
5. L'entità della garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è determinata con il provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca o all'attività estrattiva. È fatto obbligo al soggetto autorizzato di adeguare la garanzia ogni due anni, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT, inviandone, contestualmente, copia alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
6.
La garanzia fideiussoria, che è costituita ai sensi della
legge 10 giugno 1982, n. 348
(Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), ed è predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera c), ha durata almeno pari a quella del progetto dell'attività di ricerca o dell'attività estrattiva.
7.
Il soggetto autorizzato estende la garanzia fideiussoria o ne presta una nuova:
a) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata del periodo triennale di esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi previsti dal progetto dell'attività estrattiva autorizzato;
b) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata delle operazioni di collaudo finale di cui all'articolo 25, comma 5, e fino alla decorrenza del termine di cui al comma 10;
c) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di rinnovo di cui all'articolo 16, per la durata del periodo di rinnovo dell'autorizzazione;
d) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di proroga di cui all'articolo 17, per la durata del periodo di proroga dell'autorizzazione;
e) contestualmente alla presentazione del progetto relativo agli interventi di valorizzazione dell'area di cava di cui all'articolo 27, per la durata del periodo di esecuzione dell'intervento.
8. I Comuni di cui al comma 1, ai fini dell'accettazione della garanzia fideiussoria, valutano la conformità della stessa a quanto disposto dal presente articolo e dal decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), nonché dal provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca o all'attività estrattiva. I Comuni nell'accettazione delle garanzie fideiussorie presentate possono avvalersi, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle stesse, della collaborazione della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
9. I Comuni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla ricezione della garanzia fideiussoria, informano il soggetto autorizzato e, contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria ai fini della decorrenza dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione, di rinnovo e di proroga o della mancata accettazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma 1, lettera e).
10. I Comuni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla consegna del certificato di collaudo finale, dispongono la liberazione dalla garanzia fideiussoria. Decorso inutilmente tale termine la liberazione si intende disposta.
11. La liberazione dalla garanzia fideiussoria è disposta dal Comune, anche in relazione al singolo lotto funzionale del progetto, entro sessanta giorni dalla consegna del certificato di collaudo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi anche prima che ne sia iniziata la manutenzione e per l'ammontare del costo degli interventi eseguiti.
12. I Comuni di cui al comma 1, in caso di esito negativo del collaudo che riguardi la realizzazione di interventi di riassetto ambientale difformi rispetto a quelli previsti dal progetto autorizzato, ne danno comunicazione entro quindici giorni alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale valuta l'esito del collaudo e, eventualmente, prescrive gli interventi di riassetto ambientale che il soggetto autorizzato è tenuto a effettuare e il relativo termine di ultimazione.
13. Qualora il soggetto autorizzato non esegua gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi con le modalità e nel rispetto del termine di ultimazione, stabiliti ai sensi del comma 12, i Comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza di tale termine, escutono la garanzia fideiussoria, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e provvedono all'attuazione dei prescritti interventi di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31.
14. Nel caso in cui i Comuni non si attivino entro il termine di cui ai commi 12 e 13, ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 2), L. R. 3/2018
3Comma 7 sostituito da art. 6, comma 1, lettera k), numero 3), L. R. 3/2018
4Parole sostituite al comma 8 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 4), L. R. 3/2018
5Parole aggiunte al comma 10 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 5), L. R. 3/2018
6Parole sostituite al comma 11 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 6), L. R. 3/2018
7Parole aggiunte al comma 12 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 7), L. R. 3/2018
Art. 20
(Convenzione con il Comune)
1. Il soggetto autorizzato e il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva possono stipulare una convenzione relativamente all'esecuzione di opere di collegamento dell'area di cava con la viabilità principale o di opere che risultino necessarie per evitare situazioni di pericolo o di danno a persone, beni e attività o di interventi di recupero e di riuso dell'area di cava ai sensi dell'articolo 27.
Art. 21
(Consorzi)
1. La Regione e i Comuni possono promuovere la costituzione di consorzi volontari o possono disporre la costituzione di consorzi tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini al fine di garantirne un più razionale sfruttamento della risorsa, un'omogeneità nel recupero ambientale dei siti estrattivi contigui o vicini, e, comunque, ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza.
Art. 22
(Stato di fatto)
1. Entro l'1 marzo di ogni anno il soggetto autorizzato presenta alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, uno stato di fatto, riferito all'attività estrattiva svolta entro il 31 dicembre dell'anno precedente, sottoscritto dal medesimo soggetto.
2. Lo stato di fatto, predisposto con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 5, lettera d), e asseverato da un professionista abilitato incaricato dal soggetto autorizzato, descrive e quantifica l'attività estrattiva eseguita nell'anno solare precedente.
Art. 23
(Varianti al progetto)
1.
Sono varianti non sostanziali al progetto dell'attività estrattiva quelle che, rispetto al progetto autorizzato, non prevedono:
a) aumento del perimetro;
b) aumento della superficie;
c) aumento dei volumi;
d) modifiche alle condizioni di sicurezza.
2. Le domande di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attività estrattiva, corredate degli eventuali atti di assenso comunque denominati, sono esaminate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, decorsi i quali, la variante si intende autorizzata.
2 bis. Le domande di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attività estrattiva non corredate degli atti di assenso comunque denominati, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ai fini dell'istruttoria che si svolge mediante la convocazione di una conferenza di servizi nell'ambito della quale sono acquisiti gli atti di assenso comunque denominati necessari all'autorizzazione alla variante. Il procedimento si conclude con l'emanazione dell'autorizzazione alla variante o con il diniego della stessa, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
3. Nel caso in cui la variante non sostanziale comporti una modifica del costo del progetto di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, provvede all'autorizzazione del progetto di variante e alla rideterminazione della garanzia fideiussoria.
4. Sono varianti sostanziali al progetto dell'attività estrattiva quelle che non rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1. Il progetto della variante sostanziale è soggetto al procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera l), L. R. 3/2018
Art. 24
(Disomogeneità e discontinuità dell'ammasso roccioso)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, nel caso in cui durante lo svolgimento dell'attività estrattiva, a causa di un'imprevista e imprevedibile disomogeneità o discontinuità dell'ammasso roccioso, sia stato necessario modificare l'attività di coltivazione prevista dal progetto autorizzato, è consentita la prosecuzione dell'attività.
2. Al verificarsi di quanto previsto dal comma 1 il soggetto autorizzato ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale, previo sopralluogo, ne verifica la sussistenza.
Art. 25
(Collaudo)
1. Il collaudo dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva è finalizzato alla verifica della conformità delle attività stesse al progetto autorizzato.
2. Il Comune o i Comuni sul territorio dei quali è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, successivamente alla data in cui ha assunto efficacia il provvedimento di autorizzazione, nominano un collaudatore scelto in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).
3.
Il collaudatore svolge le seguenti attività:
a) verifica la percentuale dell'attività di coltivazione eseguita, sia al termine di ogni singolo lotto del progetto, sia per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b);
b) effettua il collaudo finale dell'attività di ricerca;
c) effettua il collaudo finale, anche per singoli lotti funzionali, delle operazioni di coltivazione, degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi anche prima che ne sia iniziata la manutenzione;
d) controfirma, altresì, gli stati di fatto annualmente presentati ai sensi dell'articolo 22.
4. Il collaudatore comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la data in cui, per le finalità di cui al comma 3, effettuerà il sopralluogo, nonché, entro il termine di trenta giorni dall'esecuzione di quest'ultimo, gli esiti delle attività di cui al comma 3.
5. Le operazioni di collaudo finale sono concluse entro novanta giorni, o trenta giorni nel caso di attività di ricerca, dall'ultimazione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi con la consegna, al Comune o ai Comuni sul cui territorio è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso.
6. In caso di mancata nomina del collaudatore entro il termine di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
7. I Comuni di cui al comma 2 possono disporre la sospensione del termine di conclusione delle operazioni di collaudo per un periodo non superiore a novanta giorni, o a trenta giorni nel caso di attività di ricerca, qualora il collaudo non sia possibile per fatti non imputabili al soggetto autorizzato.
8. Nel caso in cui le operazioni di collaudo non siano concluse entro i termini di cui al comma 5 il soggetto autorizzato ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale provvede ai sensi dell'articolo 32.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera m), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole aggiunte alla lettera c) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera m), numero 2), L. R. 3/2018
Art. 26
(Oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo)
1. Il soggetto autorizzato versa al Comune o ai Comuni sul cui territorio è svolta la ricerca o ricade l'attività estrattiva un onere di ricerca o di coltivazione quale forma di indennizzo per il disagio derivante dall'esercizio di tali attività e dall'utilizzo del territorio rapportato al volume di sostanza minerale scavato, nonché un onere di collaudo.
2. Gli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo sono determinati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono versati ai Comuni di cui al comma 1, entro il termine fissato per la presentazione dello stato di fatto e sono destinati alla copertura dei costi delle attività di collaudo, nonché alla realizzazione di interventi sulla viabilità conseguenti all'attività estrattiva e di interventi di tutela ambientale.
3. I Comuni di cui al comma 1 possono consentire la rateizzazione della corresponsione degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il soggetto obbligato decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto a pagare l'onere residuo in un'unica soluzione.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, lettera e), nel caso di ritardato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo, i Comuni di cui al comma 1 sono tenuti a informare immediatamente la struttura regionale competente in materia di attività estrattive che fissa un termine perentorio per la corresponsione dell'importo dovuto.
5. In caso di ritardato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo il soggetto obbligato è tenuto anche alla corresponsione degli interessi calcolati al tasso legale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera n), numero 1), L. R. 3/2018
2Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, lettera n), numero 2), L. R. 3/2018
CAPO IV
VICENDE DELL'AUTORIZZAZIONE
Art. 27
(Valorizzazione dell'area di cava)
1. Gli interventi di riassetto ambientale possono essere sostituiti da interventi aventi finalità di valorizzazione sociale, culturale, turistica e ricreativa.
2. Due anni prima della scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva, il soggetto autorizzato presenta, d'intesa con il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, ai sensi dell'articolo 14, il progetto relativo a uno degli interventi di cui al comma 1, in sostituzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi previsti dal progetto autorizzato.
3. La garanzia fideiussoria, prestata ai sensi dell'articolo 19, è estesa fino all'esecuzione dell'intervento di cui al comma 2. Qualora l'importo di tale garanzia sia inferiore al costo dell'intervento di cui al comma 2 la stessa è aumentata fino all'ammontare di detto costo.
4. Nel caso di mancata esecuzione dell'intervento di cui al comma 2 il Comune o i Comuni, entro sessanta giorni, escutono la garanzia fideiussoria dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e provvedono all'attuazione del progetto di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31 oppure, nel caso in cui l'area di cava interessata sia di proprietà comunale, possono realizzare l'intervento di cui al comma 2.
5. Nel caso in cui i Comuni non si attivino ai sensi del comma 4 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 4, provvede ai sensi dell'articolo 32.
Art. 28
(Sospensione dell'autorizzazione)
1.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è sospesa nei seguenti casi:
a) situazione di pericolo temporaneo per la pubblica incolumità rilevata dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive;
b) mancata presentazione delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 15, comma 2;
c) mancato adeguamento biennale della garanzia fideiussoria, in relazione alle variazioni degli indici ISTAT, di cui all'articolo 19, comma 5;
d) mancato rispetto del termine per la presentazione dello stato di fatto fissato ai sensi dell'articolo 22, comma 1;
e) ritardo, superiore a sessanta giorni, rispetto al termine di cui all'articolo 26, comma 2, nel versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo;
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva può essere, altresì, sospesa nelle more dello svolgimento dell'istruttoria per l'emanazione dei provvedimenti di decadenza e di revoca dell'autorizzazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive sospende l'autorizzazione all'attività estrattiva per un periodo massimo di sei mesi e, nel caso in cui entro il periodo di durata della sospensione, non sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione di tale provvedimento, previo atto di diffida al soggetto titolare, provvede ai sensi dell'articolo 29.
4. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive dispone la ripresa dell'attività estrattiva nel caso in cui, entro il periodo di durata della sospensione, sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione.
5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, disposta la sospensione o la ripresa dell'attività estrattiva, ne dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva.
6. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 1, lettera c), si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.
Note:
1Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera o), L. R. 3/2018
Art. 29
(Decadenza dall'autorizzazione)
1.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva decade nei seguenti casi:
a) mancato inizio dell'attività estrattiva entro dodici mesi dalla data in cui ai sensi dell'articolo 15, comma 1, assume efficacia il provvedimento di autorizzazione;
b) esecuzione dell'attività di coltivazione nel singolo lotto del progetto, inferiore al 50 per cento di quella indicata nel progetto per il medesimo lotto, fatto salvo il caso in cui siano state presentate le istanze di rinnovo dell'autorizzazione, o di variante al progetto dell'attività estrattiva che comporti la riduzione del volume da estrarre nel singolo lotto o la modifica della durata temporale del lotto medesimo, o di variante al progetto ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera c);
c) mancata presentazione o mancata autorizzazione della variante al progetto di cui all'articolo 35, comma 4, lettera c);
d) trasferimento a terzi dell'autorizzazione all'attività estrattiva in difetto del provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive;
e) mancata prestazione della garanzia fideiussoria entro il termine previsto dall'articolo 19, comma 1, o mancata estensione della garanzia fideiussoria nei termini indicati dall’articolo 19, comma 7, o mancata accettazione della garanzia fideiussoria ai sensi del medesimo articolo 19, comma 9;
f) perdita del possesso dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva;
g) mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva;
h) inosservanza delle previsioni del progetto dell'attività estrattiva, consistente nell'esecuzione di uno scavo che supera il 10 per cento del volume autorizzato per il singolo lotto o nella mancata esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi per una superficie inferiore all’80 per cento del singolo lotto, con esclusione del caso di cui all'articolo 24;
j) inosservanza, per almeno tre volte durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione, delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dal provvedimento medesimo, diverse da quelle di cui alla lettera h), nonché della normativa di settore, contestata mediante ordinanza ingiunzione o estinta mediante pagamento della sanzione in misura ridotta;
k) mancata cessazione della causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 28, comma 3;
l) situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità causata dall'esercizio dell'attività estrattiva;
m) irreversibile alterazione dello stato dell'ambiente, causata dall'esercizio dell'attività estrattiva, che renda impossibile il riassetto ambientale dell'area di cava coerente con la morfologia dei luoghi.
2. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, dichiarata la decadenza dall'autorizzazione, ne dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria.
3. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di far cessare la causa che ha determinato le situazioni di cui al comma 1, lettere l) e m), nonché di eseguire il riassetto ambientale dei luoghi sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni competenti per territorio e le strutture regionali interessate.
4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza non ottemperi all'obbligo di cui al comma 3, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
5. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal provvedimento di decadenza per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
6. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 1, lettere a) e b), si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera p), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole aggiunte alla lettera e) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera p), numero 2), L. R. 3/2018
3Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera p), numero 3), L. R. 3/2018
Art. 30
(Revoca dell'autorizzazione)
1.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è revocata nei seguenti casi:
a) situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità, dovuta a cause di forza maggiore, che renda impossibile il riassetto ambientale dell'area di cava, coerente con la morfologia dei luoghi;
b) irreversibile alterazione dello stato dell'ambiente dovuta a cause di forza maggiore.
2.
Il provvedimento di revoca comporta l'obbligo di eseguire, entro un termine fissato, il riassetto ambientale dei luoghi con le seguenti modalità:
a) sulla base del progetto dell'attività estrattiva autorizzato, qualora possibile;
b) sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva e le strutture regionali competenti, qualora non sia possibile eseguire il progetto autorizzato.
3. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva della disposta revoca dall'autorizzazione, i quali, qualora non vi avessero già provveduto ai sensi dell'articolo 25, comma 2, nominano il collaudatore un anno prima della scadenza del termine di cui al comma 2.
4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di revoca non ottemperi all'obbligo di cui al comma 2, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
5. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal provvedimento di revoca per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.