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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1959, n. 128

Norme di polizia delle miniere e delle cave.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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Testo in vigore dal:  29-12-1996
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Art. 24

((
1. I lavori che hanno luogo nelle attività estrattive devono essere denunciati all'autorità di vigilanza competente almeno otto giorni prima dell'inizio o delle ripresa.
2. La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro:
a) gli estremi del titolo minerario o dell'autorizzazione di cava;
b) l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo;
c) il nome, cognome e domicilio del direttore responsabile;
d) il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno.
3. Nel caso di società regolarmente costituite deve essere indicato il legale rappresentante.
4. Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale.
))