Art. 103
(Regolarizzazione dei vigneti)
1. In attuazione dell'
articolo 2 del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in particolare in ordine al potenziale produttivo, la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate o reimpiantate abusivamente tra l'1 aprile 1987 e il 31 agosto 1998 e' concessa ai produttori che hanno presentato domanda nei termini e con le modalita' previsti dai citati regolamenti comunitari e dal regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del
regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con DPReg. n. 0198/2004 e successive modifiche.
2. Per i vigneti impiantati tra l'1 aprile 1987 e il 31 agosto 1993 la regolarizzazione e' concessa previo versamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione.
3. Per i vigneti impiantati tra l'1 settembre 1993 e il 31 agosto 1998 la regolarizzazione e' concessa al richiedente che abbia ottemperato a una delle prescrizioni previste dall'articolo 16, comma 4, del regolamento di attuazione di cui al comma 1, secondo quanto indicato nella domanda ovvero, nel caso di impossibilita' di adempiere a quanto richiesto, a una delle altre forme previste dal medesimo articolo 16, comma 4.
4.
La regolarizzazione di cui al comma 3 puo' avvenire:
a) nel caso previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera a), del regolamento di attuazione di cui al comma 1, l'autorizzazione e' concessa previo pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione di vigneto irregolarmente impiantati;
b) nel caso previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera b), del regolamento di attuazione di cui al comma 1, l'autorizzazione e' concessa previo acquisto di un diritto di reimpianto pari al 150 per cento della superficie irregolarmente impiantata; in tal caso il 50 per cento della superficie eccedente, acquisito a titolo di sanzione, confluisce nella riserva regionale;
c) nel caso previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera d), del decreto del regolamento di attuazione di cui al comma 1, l'autorizzazione e' concessa previo pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione di vigneto irregolarmente impiantati.
6. Nel caso di mancato accoglimento della domanda, il produttore e' tenuto a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30 per cento del valore di mercato del vino ottenuto dalle uve provenienti dalle zone interessate, a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla data del provvedimento di non accoglimento della domanda medesima. Il valore di mercato assunto per il calcolo della sanzione e' commisurato con riferimento ai mercuriali della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e sulla base della produzione media aziendale delle ultime tre campagne che precedono la domanda di regolarizzazione.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dai commi 2, 4, lettere a) e c), e 6, sono accertate e riscosse nell'unita' previsionale di base 3.5.879 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 841 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 105
(Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 9, comma 4, e 40, commi 1 e 2, fanno carico all'unita' previsionale di base 11.6.330.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2821 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione e' rettificata in <<Spese per interventi per assistenza tecnica, indagini, ricerche, sperimentazioni, istruzione forestale e divulgazione, nonche' per le attivita' dell'Osservatorio del Legno e del distretto del legno>>.
2. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dagli articoli 17, commi 1 e 3, 46, comma 2, 53, comma 1, 65, commi 1, 2 e 5, 70, commi 1 e 2, 74, commi 1 e 2, 83, comma 1, 92, commi 1, 3, 4 e 5, visto il disposto di cui all'articolo 93, comma 1, sono accertate e riscosse nell'unita' previsionale di base 3.5.536 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 982 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione della disciplina in materia di risorse forestali>>e sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del capitolo 3151, ivi comprese le somme introitate nell'anno 2010.
4. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 43, comma 3, sono accertate e riscosse nell'unita' previsionale di base 3.5.1068 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 984 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione <<Entrate derivanti dal versamento previsto in alternativa al rimboschimento compensativo>>e sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del capitolo 3151, ivi comprese le somme introitate nell'anno 2010.
6 bis. Le entrate derivanti dalla gestione dei lotti boschivi, dalla gestione del patrimonio indisponibile, dalla gestione agricola dei beni immobiliari regionali della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 79 della legge regionale 42/1996, accertate e riscosse all'unita' di bilancio 3.1.103 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 sono finalizzate all'esclusivo finanziamento e sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del capitolo 3151, ivi comprese le somme introitate nell'anno 2010.
6 ter. Le entrate derivanti dall'utilizzazione di piante sul demanio idrico regionale, accertate e riscosse all'unita' di bilancio 3.1.104 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 sono finalizzate all'esclusivo finanziamento e sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del capitolo 3151, ivi comprese le somme introitate nell'anno 2010.
6 quater. Le entrate derivanti dalla fornitura di piante forestali alla societa' SNAM Rete Gas SpA per ripristini vegetazionali ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 8, comma 85, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, accertate e riscosse all'unita' di bilancio 3.2.111 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 sono finalizzate all'esclusivo finanziamento e sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del capitolo 3151, ivi comprese le somme introitate nell'anno 2010.
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 56, commi 1 e 2, fanno carico all'unita' previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 2938 e 2941 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 58, comma 1, fanno carico all'unita' previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 75, 76, 77, comma 1 e 78, comma 1, fanno carico all'unita' previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 87, comma 1, 88, commi 1, 4 e 5, e 89, fanno carico all'unita' previsionale di base 11.7.330.1.150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 2960 e 2961 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. In relazione al disposto di cui all'
articolo 5, comma 114, lettera a), della legge regionale 4/2001, come da ultimo sostituito dall'articolo 90, comma 3, e al disposto di cui all'articolo 90, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 390.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unita' previsionale di base 11.6.330.1.2261 <<Fondo regionale per i servizi forestali - di parte corrente>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 11 - programma 11.6 - rubrica n. 330 - con riferimento al capitolo 3112 (2.1.141.2.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - spese correnti - con la denominazione <<Finanziamento del Fondo regionale per i servizi forestali - di parte corrente>> e con lo stanziamento complessivo di 390.000 euro suddiviso in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009.
12. All'onere complessivo di 390.000 euro suddiviso in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 11, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unita' previsionale di base 11.6.330.1.731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3151 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento e' corrispondentemente ridotto di pari importo, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
13. In relazione al disposto di cui all'articolo 90, comma 1, la denominazione dell'unita' previsionale di base 11.6.330.2.2260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 e' rettificata in <<Fondo regionale per i servizi forestali - di parte capitale>> e la denominazione del capitolo 3111 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e' rettificata in <<Finanziamento del Fondo regionale per i servizi forestali - di parte capitale>>.
15. All'onere complessivo di 616.000 euro, suddiviso in ragione di 308.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 14 si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento ai capitoli del documento tecnico e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
| UPB | Cap. | 2008 | 2009 |
| 11.6.330.2.3 | 2836 | -40.000 | -40.000 |
| 11.6.330.2.153 | 3160 | -268.000 | -268.000 |
18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 91, comma 1, fanno carico all'unita' previsionale di base 11.6.330.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2821 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 5, comma 96, L. R. 30/2007
2Comma 6 abrogato da art. 5, comma 96, L. R. 30/2007
3Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 97, L. R. 30/2007
4Comma 6 ter aggiunto da art. 5, comma 97, L. R. 30/2007
5Comma 6 quater aggiunto da art. 5, comma 97, L. R. 30/2007
6Comma 3 abrogato da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 17/2008
7Comma 14 abrogato da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 17/2008
8Comma 16 abrogato da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 24/2009
9Comma 17 abrogato da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 24/2009
10Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
11Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
12Parole sostituite al comma 6 bis da art. 13, comma 38, lettera c), L. R. 11/2011
13Parole sostituite al comma 6 ter da art. 13, comma 38, lettera c), L. R. 11/2011
14Parole sostituite al comma 6 quater da art. 13, comma 38, lettera c), L. R. 11/2011