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DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 2003, n. 386

Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/2/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2018)
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Testo in vigore dal:  13-2-2004

Art. 10

(Registro dei materiali di base)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei materiali di base delle specie elencate nell'allegato I presenti nel proprio territorio. In detto registro, sono inseriti i dati specifici relativi a ciascuna unità di ammissione unitamente al riferimento unico del registro. I popolamenti già iscritti al Libro nazionale dei boschi da seme sono iscritti nel registro, salvo parere contrario della regione o provincia autonoma competente per territorio.
2. Il registro di cui al comma 1 è trasmesso al Ministero entro tre mesi dalla data della sua istituzione.
3. Sulla base dei registri regionali e provinciali, il Ministero redige un registro nazionale dei materiali di base. Il Ministero redige, inoltre, una sintesi del registro nazionale sotto forma di elenco, redatto in formato standard per ciascuna unità di ammissione, e lo rende disponibile alla Commissione europea, agli altri Stati membri, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Per i materiali: "identificati alla fonte" e: "selezionati" è consentita una sintesi delle informazioni dei materiali di base in funzione delle "regioni di provenienza" recante le seguenti informazioni:
a) il nome botanico;
b) la categoria;
c) la destinazione;
d) il tipo di materiale di base;
e) il riferimento di registro o, se del caso, sintesi dello stesso, o il codice d'identità relativo alla regione di provenienza;
f) l'ubicazione: una breve denominazione, se del caso, nonché uno dei seguenti insiemi di dati:
1) per la categoria: "identificati alla fonte", regione di provenienza ed estensione latitudinale e longitudinale;
2) per la categoria: "selezionati", regione di provenienza e posizione geografica definita da latitudine e longitudine o estensione latitudinale e longitudinale;
3) per la categoria: "qualificati", la posizione o le posizioni geografiche esatte dei materiali di base;
4) per la categoria: "controllati", la posizione o le posizioni geografiche esatte dei materiali di base;
g) l'altitudine o estensione altimetrica;
h) la superficie: le dimensioni di una o più fonti di semi, uno o più soprassuoli o uno o più arboreo da seme;
i) l'origine: occorre inoltre dichiarare se i materiali di base sono autoctoni/indigeni, non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta. Per i materiali di base non autoctoni/non indigeni, l'origine, se conosciuta, deve essere dichiarata;
l) nel caso di materiali: "controllati", occorre indicare se sono geneticamente modificati.
4. La demarcazione delle regioni di provenienza deve essere indicata dagli organismi ufficiali, singolarmente o d'intesa tra di loro, tramite la redazione e pubblicazione di apposite cartografie, realizzate secondo criteri omogenei definiti dalla Commissione di cui all'articolo 14, di concerto con gli organismi ufficiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Le cartografie vengono inviate al Ministero e, tramite questo, alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
5. I requisiti minimi per l'ammissione all'iscrizione sui registri ufficiali dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati come identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati, sono individuati negli allegati II, III, IV, V.