CAPO III
Programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria
Art. 7
(Strumenti di programmazione)
1.
In attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 502/1992, come modificato dal decreto legislativo 229/1999, nella legge 328/2000 e nella legislazione regionale di settore, gli strumenti della programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria sono i seguenti:
a) il Piano sanitario e sociosanitario regionale;
b) il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;
c) il Piano attuativo locale (PAL) e il Piano attuativo ospedaliero (PAO);
d) il Programma delle attività territoriali (PAT);
e) il Piano di zona (PDZ).
2. Per la predisposizione degli strumenti di cui al comma 1, lettere d) ed e), la Giunta regionale emana apposite linee guida, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le quali vengono altresì individuate modalità di elaborazione congiunta.
3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di salute della popolazione della regione, che evidenzia il grado di raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria.
4. Con successivi provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina la partecipazione consultiva al processo di programmazione e verifica da parte delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni rappresentative dei cittadini, degli utenti e delle altre parti sociali, regolamentando il percorso di concertazione e definendo i criteri per l'individuazione dei soggetti chiamati a prendervi parte.
Art. 8
(Piano sanitario e sociosanitario regionale)
1. Il Piano sanitario e sociosanitario regionale definisce, in coerenza con le indicazioni del Piano sanitario nazionale, le strategie regionali in materia di sanità e di integrazione sociosanitaria.
2.
Il Piano indica in particolare:
a) gli obiettivi di salute perseguiti e i relativi indicatori di verifica;
b) i livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario regionale;
c) gli interventi di riordino dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione e per conseguire maggiore efficienza, efficacia ed economicità nell'uso delle risorse disponibili;
d) i piani di carattere settoriale;
e) i progetti obiettivo sociosanitari, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale ed operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali;
f) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario regionale verso il governo clinico, allo scopo di perseguire l'appropriatezza dell'assistenza e il miglioramento continuo della qualità dei servizi, anche mediante la salvaguardia di elevati standard assistenziali fondati sulla medicina basata sulle prove di efficacia;
g) le esigenze e gli interventi relativi alla formazione di base e alla formazione continua del personale, da realizzarsi anche tramite attività formative rivolte congiuntamente al personale appartenente al settore sanitario e al settore sociale;
h) l'ammontare delle risorse finanziarie destinate, per ciascun anno di validità del Piano, al finanziamento corrente del Servizio sanitario regionale e i criteri generali di riparto;
i) l'ammontare delle risorse finanziarie destinate, per ciascun anno di validità del Piano, agli investimenti edilizi e tecnologici e i criteri generali di assegnazione.
3. Il Piano ha durata triennale ed è adottato con deliberazione della Giunta regionale, sentite la competente Commissione consiliare e la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale.
4. Sui progetti obiettivo sociosanitari tra la Regione e la predetta Conferenza interviene apposita intesa.
Art. 9
(Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali)
1. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, al fine di promuovere azioni volte a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, definisce politiche integrate mirate a dare risposta ai bisogni della popolazione regionale, volte alla prevenzione, riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e di disagio della comunità regionale.
2. Il Piano è coordinato con la programmazione regionale in materia sanitaria, sociosanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti ed è predisposto tenuto conto dei rapporti tra i diversi livelli istituzionali, nel rispetto della titolarità delle funzioni, e nel pieno riconoscimento dei principi di sussidiarietà, concertazione e integrazione.
3.
Il Piano indica in particolare:
a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire e i fattori di rischio sociale da contrastare e i relativi indicatori di verifica;
b) le aree e le azioni prioritarie di intervento;
c) i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sul territorio regionale e le condizioni di esigibilità delle medesime;
d) le modalità di finanziamento del sistema;
e) le esigenze e gli interventi relativi alla formazione di base e alla formazione continua del personale, da realizzarsi anche tramite attività formative rivolte congiuntamente al personale appartenente al settore sanitario e al settore sociale;
f) i criteri per la sperimentazione di servizi e interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e a introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi;
g) i criteri generali per l'accreditamento dei soggetti che concorrono alla formazione e al funzionamento della rete integrata dei servizi sociali;
h) i criteri e le modalità per la predisposizione di interventi e progetti integrati nelle materie di cui al comma 2.
4. Il Piano ha durata triennale ed è adottato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e d'intesa con la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale.
5. La rilevazione dei bisogni di cui al comma 1 viene effettuata mediante l'utilizzo di indicatori omogenei ai settori sanitario e socio-assistenziale, definiti dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.
Art. 10
(Piano attuativo locale e Piano attuativo ospedaliero)
1. Il Piano attuativo locale (PAL) e il Piano attuativo ospedaliero (PAO) sono gli strumenti attraverso i quali vengono definite le strategie aziendali. Assume la denominazione di PAL o di PAO il complesso degli atti di programmazione triennale e annuale previsti dagli articoli dal 13 al 20 della
legge regionale 49/1996, come da ultimo modificata dalla presente legge, relativi al programma e bilancio pluriennali di previsione e al programma e bilancio preventivo annuali.
2. Nell'ambito degli obiettivi fissati dal Piano sanitario e sociosanitario regionale e dalle linee annuali di gestione emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'
articolo 12, comma 2, della legge regionale 49/1996, come modificato dall'articolo 18, comma 1, il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari, in coerenza con il suo mandato e fatti salvi i restanti obblighi di cui agli articoli 16 e 20 della
legge regionale 49/1996, come modificati dall'articolo 18, commi 2 e 3, predispone la proposta di PAL e la presenta alla Rappresentanza dei sindaci, di cui all'
articolo 13, comma 2, della legge regionale 12/1994, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, al fine di acquisirne il parere obbligatorio prima della negoziazione con l'Agenzia regionale della sanità.
3. Quanto disposto al comma 2 si applica anche ai PAO dell'Azienda ospedaliera, dell'Azienda ospedaliero- universitaria di Trieste, del Policlinico universitario di Udine e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, fatto salvo che, per questi, l'organismo di riferimento è la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale.
4. Il parere di cui al comma 2 è reso nei termini e con le modalità stabiliti dagli articoli 16 e 20 della
legge regionale 49/1996, come modificati dall'articolo 18, commi 2 e 3.
5. I programmi delle attività territoriali dei singoli distretti, di cui all'articolo 11, costituiscono parte integrante e sostanziale del PAL.
Art. 11
(Programma delle attività territoriali)
1. Il Programma delle attività territoriali (PAT) è lo strumento con il quale, nel rispetto dei principi e degli obiettivi della pianificazione regionale e in coerenza con le strategie aziendali, vengono stabilite le politiche sanitarie e sociosanitarie di distretto. Il PAT ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.
2.
Il PAT indica almeno:
a) l'analisi del bisogno;
b) gli obiettivi di salute e i relativi indicatori di verifica;
c) le modalità organizzative dei servizi di pertinenza;
d) i servizi di assistenza primaria e le attività sanitarie e sociosanitarie assicurati nell'ambito del distretto;
e) la localizzazione dei servizi e dei presidi territoriali;
f) il coordinamento, di cui esplicita modalità operative e azioni a ciò preordinate, tra le attività del distretto e quelle dei dipartimenti e dei restanti servizi aziendali, e in particolare quelle afferenti alle funzioni ospedaliere;
g) le attività di tipo integrato previste al capo IV cui dare attuazione;
h) l'entità delle risorse da investire nella realizzazione degli obiettivi di carattere sanitario e in quelli di integrazione sociosanitaria, per la quale vengono altresì determinate le quote, concordemente definite, da porre rispettivamente a carico dell'Azienda per i servizi sanitari e dei Comuni.
3. Il PAT può inoltre prevedere progetti di comunità riguardanti azioni e attività di prevenzione sociosanitaria e di promozione di adeguati stili di vita e relazionali, diretti a gruppi a rischio sociale e/o sanitario, nonché a fasce di popolazione interessate da problematiche connesse ai cicli vitali dell'individuo e della famiglia.
4. Il PAT è predisposto, sulla base delle risorse assegnate, dal Direttore di distretto che lo propone al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari, il quale provvede alla sua approvazione previo parere dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale sulla parte sanitaria e previo raggiungimento dell'intesa con la medesima Assemblea sulla parte sociosanitaria.
5. Le attività sociosanitarie previste dal PAT dovranno essere coincidenti con le omologhe previsioni del Piano di zona di cui all'articolo 12.
Art. 12
(Piano di zona)
2. Il PDZ è coordinato con la programmazione locale in materia sanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti.
3. Il PDZ è costruito secondo i principi di responsabilità, solidarietà e sussidiarietà e, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, deve garantire un sistema efficace, efficiente, capace di produrre promozione, prevenzione, cura, tutela e inclusione sociale.
4.
Il PDZ definisce almeno:
a) l'analisi del bisogno;
b) gli obiettivi di sviluppo, tutela e inclusione sociale e i relativi indicatori di verifica;
c) gli obiettivi di sistema dei servizi e le priorità di intervento;
d) le modalità organizzative dei servizi;
e) le attività di tipo integrato previste al capo IV cui dare attuazione;
f) le risorse necessarie a realizzare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali locali nonché l'integrazione sociosanitaria, per la quale vengono altresì determinate le quote rispettivamente a carico dell'Azienda per i servizi sanitari e dei Comuni;
g) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle Amministrazioni statali;
h) le modalità per la collaborazione tra servizi e soggetti impegnati nelle diverse forme di solidarietà sociale;
i) le forme di concertazione con l'Azienda per i servizi sanitari, per garantire la cooperazione nell'ambito delle aree ad alta integrazione sociosanitaria.
5. Il PDZ può inoltre prevedere progetti di comunità riguardanti azioni e attività di prevenzione sociosanitaria e di promozione di adeguati stili di vita e relazionali, diretti a gruppi a rischio sociale e/o sanitario, nonché a fasce di popolazione interessate da problematiche connesse ai cicli vitali dell'individuo e della famiglia.
6. Il PDZ, promosso su iniziativa del Presidente dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, è definito dai Comuni associati di cui al comma 1, con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle Province e di tutti i soggetti attivi nella programmazione di cui all'
articolo 1, comma 4, della legge 328/2000 e sentito il parere delle associazioni di categoria di cui all'
articolo 7, comma 2, lettera d), della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'
articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), come modificato dall'
articolo 10, comma 5, della legge regionale 8/2001, e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all'
articolo 8 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 12 (Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale). I pareri sono resi entro trenta giorni dalla formale richiesta; decorso tale termine si procede comunque all'approvazione del PDZ.
7. Il PDZ rappresenta anche uno strumento di partecipazione degli attori sociali al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e la sua definizione vede l'ampio concorso delle organizzazioni dei cittadini e delle loro associazioni.
8. Il PDZ è approvato con accordo di programma, sottoscritto dai sindaci dei Comuni dell'ambito territoriale di pertinenza e, in materia di integrazione sociosanitaria, dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari. All'accordo possono aderire, con le modalità definite dalle linee guida previste all'articolo 7, comma 2, le Aziende pubbliche di servizi alla persona e le Province, nonché i soggetti di cui all'
articolo 1, comma 4, della legge 328/2000.
9. Le attività sociosanitarie previste dal PDZ dovranno essere coincidenti con le omologhe previsioni del PAT.
CAPO IV
Integrazione sociosanitaria
Art. 13
(Prestazioni sociosanitarie)
2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono assicurate dalle Aziende per i servizi sanitari, quelle di cui alla lettera c) sono assicurate dai Comuni.
3. Al fine di garantire la piena e uniforme realizzazione dell'integrazione sociosanitaria, la Regione determina, anche con i progetti obiettivo di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), le prestazioni da ricondurre al comma 1, nonché gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione, funzionamento e finanziamento delle prestazioni sociosanitarie.
Art. 14
(Destinatari e modalità di erogazione delle prestazioni sociosanitarie)
1. Le prestazioni sociosanitarie sono dirette alle persone con bisogni di salute complessi, che necessitano di risposte unitarie, sanitarie e di protezione sociale, anche di lungo periodo.
2. L'assistenza sociosanitaria è erogata di norma utilizzando lo strumento dei progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali e di approcci multidisciplinari.
3. Per la definizione delle modalità tecnico-organizzative dei progetti di cui al comma 2, la Regione emana apposite linee guida.
CAPO VI
Norme transitorie e finali
Art. 20
(Norma transitoria)
1. Con appositi provvedimenti della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definita la tempistica da rispettare in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Il rapporto contrattuale dei Coordinatori dei servizi sociali nominati ai sensi del previgente
articolo 17 della legge regionale 12/1994, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, viene adeguato alle disposizioni dell'articolo 17 della menzionata
legge regionale 12/1994, come sostituito dall'articolo 17, comma 4, della presente legge, fatto salvo che devono essere garantite almeno le condizioni economiche riconosciute e la scadenza contrattuale originariamente prevista.
3. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'
articolo 1, comma 6, della legge regionale 8/2001, come sostituito dall'articolo 4, di cui all'
articolo 13, comma 2, della legge regionale 12/1994, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, e di cui all'
articolo 40, comma 8, della legge regionale 49/1996, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, valgono le norme regolamentari in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 21
(Norma finale)
1. Ove non disposto diversamente, qualora un parere non sia formalmente espresso con le modalità ed entro il termine temporale previsti, lo stesso si intende reso positivamente.
2. Le intese previste dalla presente legge intervengono entro quarantacinque giorni dalla richiesta avanzata dal soggetto cui compete l'adozione dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, l'atto può essere motivatamente emanato prescindendo dall'intesa.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle intese sul PAT previste all'articolo 11.
4. Le intese tra la Regione, la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e la Conferenza dei sindaci, di cui all'
articolo 1, comma 7, lettera h), della legge regionale 8/2001, come sostituito dall'articolo 4, e all'
articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale 12/1994, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, intervengono di regola entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dal soggetto cui compete l'adozione dell'atto.
5. Entro trenta giorni dalla richiesta e per una sola volta, i soggetti di cui al comma 4 possono rappresentare formalmente motivi di dissenso dalla proposta ovvero elementi per la modificazione della proposta stessa.
6. Qualora nei quindici giorni successivi non si pervenga all'accordo, l'intesa si intende raggiunta sulla proposta avanzata dall'Amministrazione regionale. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.