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DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2000, n. 254

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari.

note: Entrata in vigore del Decreto: 27/9/2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2000)
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Testo in vigore dal:  27-9-2000

Art. 5

Collegio di direzione e Comitato di dipartimento
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 2 aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale sull'attività e la composizione del Collegio di direzione e del Comitato di dipartimento, i predetti organi operano nella composizione e secondo le modalità stabilite da ciascuna azienda sanitaria, fermo restando per il Collegio di direzione la presenza dei membri di diritto".
Nota all'art. 5:
- L'art. 17, del citato decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 17 (Collegio di direzione) - 1. In ogni azienda è costituito il collegio di direzione, di cui il direttore generale si avvale per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione della attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il direttore generale si avvale del collegio di direzione per la elaborazione del programma di attività dell'azienda, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e per l'utilizzazione delle risorse umane.
2. La regione disciplina l'attività e la composizione del collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e amministrativo, di direttori di distretto, di dipartimento e di presidio.
2-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale sull'attività e la composizione del collegio di direzione e del comitato di dipartimento, i predetti organi operano nella composizione ed secondo le modalità stabilite da ciascuna azienda sanitaria, fermo restando per il collegio di direzione la presenza dei membri di diritto.