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Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1983, n. 64

Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983 (Primo provvedimento) - Varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/1983
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO I
 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE 1983-
1985 ED AL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L' ESERCIZIO 1983
Art. 1
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << A >>.
Art. 2
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << B >>.
Art. 3
 
Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << C >>.
Art. 4
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' esercizio 1983 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella << D >>.
Art. 5
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella << E >>.
Art. 6
 
Le variazioni relative ai capitoli 263, 301, 311, 314, 316, 318, 321, 401, 910, 911, 1057, 1063, 1064, 1065, 1071, 2310, 2504, 2506, 2532, 2534, 2703, 2912, 3255, 3328, 3329, 3653, 5205, 6479, 6486, 6490, 6701, 6851, 6901, 7238, 7239, 7240, 7272, 7856, 8224, 8755, 8844 dello stato di previsione della spesa, disposte col precedente articolo 2, sono conseguentemente apportate anche nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 7
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito il capitolo 756 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << A >>.
Art. 8
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito il capitolo 3151 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << B >>.
Art. 9
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983 viene istituito il capitolo 654 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << C >>.
Art. 10
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983 vengono istituiti i capitolo 7183 e 7422 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << C >>.
Art. 11
 
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 2506 dello stato di previsione della spesa viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 12
 
Le annualità successive al 1985 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitoli 503 dello stato di previsione dell' entrata e 7265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983, verranno aumentate dell' importo di lire 530 milioni per gli esercizi finanziari 1986 e 1987, corrispondentemente a quanto disposto per gli esercizi finanziari 1983-1985 con la tabella << C >>, allegata alla presente legge.
Art. 13
 
Le annualità successive al 1985 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitoli 504 dello stato di previsione dell' entrata e 7264 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, verranno aumentate dell' importo di lire 442 milioni per gli esercizi finanziari 1986 e 1987, corrispondentemente a quanto disposto per gli esercizi finanziari 1983-1985 con la tabella << C >>, allegata alla presente legge.
Art. 14
 
Il capitolo 5460 viene trasferito dalla Categoria IX alla Categoria XI.
Il capitolo 5595 viene trasferito dalla Categoria XI alla Categoria IX.
Il capitolo 7055 viene trasferito dalla Rubrica n. 4 alla Rubrica n. 2 - Servizio economia montana.
Art. 15
 
La somma di lire 83.010 milioni relativa alla differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione per l' esercizio 1983 previste dalla Tabella << A >> viene destinata, per lire 69.110 milioni alla copertura della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione per l' esercizio 1983 previste dalla Tabella << B >> e, per le restanti lire 13.900 milioni, alla copertura delle nuove e maggiori spese autorizzate, sempre per il medesimo esercizio, con il successivo Capo I del Titolo II.
Le somme di lire 7.950 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 9.950 milioni per l' esercizio 1985 relative alla differenza tra le variazioni in diminuzione ed in aumento per gli esercizi medesimi previste dalla Tabella << B >> vengono destinate alla copertura delle nuove e maggiori spese autorizzate con il successivo Capo I del Titolo II.
TITOLO II
 VARIE NORME FINANZIARIE E CONTABILI
CAPO I
 Interventi comportanti nuove e maggiori spese
Art. 16
 
In relazione alle disposizioni contenute nell' articolo 31, sesto, settimo ed ottavo comma, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, ed allo scopo di assicurare la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale nell' ambito del Friuli - Venezia Giulia, a fronte di un aumento dei costi di esercizio da contenersi entro il limite del 13 per cento rispetto al 1982, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in via anticipata nell' esercizio 1983, alle Aziende di trasporto pubbliche e private di cui all' articolo 11, della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, un contributo chilometrico integrativo di carattere straordinario, in misura non superiore al 13 per cento dell' ammontare dei contributi determinati per l' esercizio 1982, per le varie categorie e modi di trasporto di cui all' articolo 9 lettere a) e d) della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni.
L' Amministrazione regionale, tramite la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, provvede a trasmettere al Ministero dei Trasporti la documentazione indicata all' articolo 31, commi sesto e settimo, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, ai fini del riconoscimento da parte dello Stato delle somme anticipate dalla Regione per le finalità di cui al comma precedente, in aumento alla quota del Fondo Nazionale Trasporti spettante alla Regione medesima per l' anno 1984 ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151.
Le Aziende di trasporto che, a fine esercizio 1983, non risultino aver rispettato le condizioni indicate dall' articolo 31, commi sesto e settimo, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono tenute alla restituzione dei contributi integrativi di cui al primo comma del presente articolo, e corrisposti dall' Amministrazione regionale, mediante conguaglio del relativo ammontare sulle erogazioni spettanti, nell' esercizio 1984, ai sensi degli articoli 9 e 11, della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le finalità previste dal precedente primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria IV - il capitolo 517 con la denominazione: << Contributi chilometrici integrativi di carattere straordinario alle Aziende di trasporto pubbliche e private >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6.200 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 17
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 44, secondo comma, della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, si intende che la soppressione dei Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica comporta la soppressione delle Scuole libere di istruzione tecnica, diretta emanazione dei Consorzi medesimi.
Oltre che nella proprietà di tutti i beni e nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi non liquidati dei Consorzi, la Regione succede pertanto anche nella proprietà dei beni e nella titolarità dei rapporti instaurati da dette Scuole.
Per far fronte agli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del precedente comma, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 90 milioni per l' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria III - il capitolo 977 con la denominazione: << Oneri relativi al subentro della Regione nei rapporti attivi e passivi non liquidati dalle soppresse Scuole libere di istruzione tecnica >> (spesa obbligatoria) e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 90 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 18
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 68, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' esercizio finanziario 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria IV - il capitolo 1080 con la denominazione: << Finanziamenti e spese per l' organizzazione e l' allestimento della Mostra della civiltà friulana di ieri e di oggi >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 19
 
Per le finalità previste dall' articolo 37 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, ed in considerazione del significato storico dei monumenti, la Regione è autorizzata a concedere alle Amministrazioni comunali interessate contributi per iniziative volte alla conservazione e valorizzazione delle Foibe di Basovizza e di Monrupino.
A tale fine è autorizzata nell' esercizio 1983, la spesa, in termini di competenza, di lire 10 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria IV - il capitolo 1081 con la denominazione: << Contributi alle amministrazioni comunali per iniziative volte alla conservazione e valorizzazione delle Foibe di Basovizza e di Monrupino >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10 milioni per l' esercizio 1983.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo sarà riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 20
 
Per le finalità previste dall' articolo 17, lettera b), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' esercizio 1983.
Il predetto onere fa carico al capitolo 2530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 21
 
Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 82, è autorizzata la spesa in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' esercizio 1983.
Il predetto onere fa carico al capitolo 3332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 22
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale - Categoria XI - il capitolo 5207 con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle Comunità montane, ai Comuni o loro Consorzi per la realizzazione delle strutture necessarie all' attivazione di impianti di diffusione radiofonica e televisiva della RAI - Radio Televisione Italiana >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 23
 
Per le finalità previste dagli articoli 5 e 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' esercizio 1983.
Il predetto onere fa carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 24
 
Per le finalità previste dall' articolo 46, del DPR 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l' esercizio 1983.
Il predetto onere fa carico al capitolo 6402 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 400 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 25
 
Per le finalità previste dall' articolo 37, punto 1), della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' esercizio 1983.
Il predetto onere fa carico al capitolo 6451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 250 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 26
 
Per le finalità di cui agli articoli 3, 6, 6 bis della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l' esercizio 1983.
Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6468 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 400 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 27
 
L' Amministrazione regionale predispone un programma di interventi conservativi del patrimonio edilizio facente parte del compendio minerario di Cave del Predil per un importo complessivo di lire 600 milioni.
Alla realizzazione del suddetto programma provvede la SAMIM SpA, concessionaria del compendio stesso. A tal fine l' importo di cui al precedente comma verrà erogato alla SAMIM SpA, per intero, prima dell' esecuzione dei lavori, con l' obbligo della Società stessa di fornire, a lavori effettuati, la dimostrazione del suo impiego.
Per le finalità previste dai precedenti commi, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l' esercizio finanziario 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo II - Sezione I - Rubrica n. 3 - Categoria IX - il capitolo 6714 con la denominazione: << Spese per la realizzazione del programma di interventi conservativi del patrimonio edilizio del compendio minerario di Cave del Predil >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l' esercizio finanziario 1983.
Art. 28
 
Al fine di consentire alla << Autovie Servizi >> SpA, proprietaria dell' attuale centro doganale al confine con l' Austria in Comune di Tarvisio, la progettazione e la realizzazione delle opere di ristrutturazione, ampliamento e completamento dei relativi impianti per i servizi confinari, compresi quelli doganali, attinenti al traffico delle merci, rese necessarie dal completamento del tratto terminale dell' Autostrada Udine - Tarvisio - Confine di Stato, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l' onere della spesa occorrente, fino all' importo massimo di lire 16.000 milioni, mediante conferimento di capitale alla predetta Società.
Le modalità e i termini del conferimento del capitale, di cui al precedente comma, sono regolati da apposita convenzione, da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la << Autovie Servizi >>.
Per le finalità previste dai precedenti commi è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 16.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6835 con la denominazione: << Conferimenti a favore della << Autovie Servizi >> SpA per la progettazione, la ristrutturazione, l' ampliamento ed il completamento degli impianti confinari alla frontiera italo - austriaca di Tarvisio >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 16.000 milioni suddiviso in ragione di lire 7.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 9.000 milioni per l' esercizio 1985.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 11/1996
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 146, L. R. 1/2005
Art. 29
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato nell' esercizio finanziario 1983, un limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1987.
L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 7828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 30
 
Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 2.850 milioni per l' esercizio 1983.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 2.850 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 31
 
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e dall' articolo 2 ter della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, come inserito con l' articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 200 milioni, per l' esercizio 1983.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 32
 
Il limite di impegno di lire 500 milioni, autorizzato per l' esercizio 1981 con l' articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, e già ridotto con l' articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 33, di lire 350 milioni a decorrere dall' esercizio 1984, viene ulteriormente ridotto di lire 419.885.000 per l' esercizio 1983 e di lire 69.885.000 a decorrere dall' esercizio 1984. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 419.885.000 per l' esercizio 1983 e di lire 69.885.000 per ciascuno degli esercizi dal 1984 al 1990.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, è autorizzato nell' esercizio 1983, l' ulteriore limite di impegno di lire 419.885.000.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 419.885.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
L' onere complessivo di lire 1.259.655.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 8388 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di complessive lire 700 milioni, suddivisi in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 33
 
Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dal primo e dal secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 750 milioni per l' esercizio 1983.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8515 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 34
 
Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dal primo e dal secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83, è autorizzato, nell' esercizio 1983, l' ulteriore limite d' impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 8516, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
CAPO II
 Interventi finanziati con storni di bilancio
non comportanti maggiori spese
Art. 35
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, negli anni 1983-1984-1985, contributi straordinari a favore del Consorzio dei Comuni denominato Comunità Collinare del Friuli e delle Comunità Montane di cui alla legge 13 dicembre 1971, n. 1102, costituite, prevalentemente, dai Comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall' articolo 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti per le finalità di cui al primo comma dell' articolo 13 del citato decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, in ognuno degli anni considerati, nella misura massima corrispondente all' importo erogato dallo Stato a ciascuna Comunità, nell' anno 1977, ai sensi dell' articolo 5 del summenzionato decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
Per le suddette finalità, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Servizio economia montana - Categoria XI - il capitolo 5871 con la denominazione: << Contributi a favore delle Comunità Montane terremotate e della Comunità Collinare del Friuli per far fronte agli oneri derivanti dagli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 14.040 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.680 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
Al predetto onere di lire 14.040 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia iscritto al capitolo 6991 del precitato stato di previsione.
Art. 36
 
La Regione concede le garanzie fidejussorie sui mutui che gli Enti teatrali, di cui all' articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 58, assumeranno con i propri tesorieri, ovvero in mancanza di un servizio di tesoreria, con gli Istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari.
La Regione concede altresì la propria garanzia fidejussoria per le anticipazioni che gli Enti teatrali, di cui al primo comma del presente articolo, assumeranno con i propri tesorieri o con gli Istituti di credito, che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari, per il pagamento delle spese di gestione inerenti i compiti istituzionali degli Enti stessi.
I mutui e le anticipazioni ammessi alle garanzie regionali previste dai precedenti commi non devono superare complessivamente per tutti gli Enti l' importo di lire 10 miliardi.
La concessione delle garanzie di cui al primo e secondo comma del presente articolo è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
La domanda per la concessione dovrà essere corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo o dell' anticipazione e nella quale dovrà essere dichiarata motivatamente l' impossibilità dell' Ente a presentare propria garanzia e dall' atto di adesione dell' Istituto mutuante.
In relazione alla garanzia concessa, l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal Tesoriere dell' Ente mutuatario, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, un importo pari alle rate scadute e non pagate relative alla restituzione del prestito.
Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo faranno carico al capitolo 6901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 37
 
Il limite di impegno di lire 600 milioni autorizzato per l' esercizio 1976 con l' articolo 17 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, viene ridotto di lire 250 milioni a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1990.
Per le finalità previste dal decimo comma dell' articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, come sostituito con l' articolo 17 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 250 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
L' onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 7292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni.
Al predetto onere di lire 750 milioni si provvede - in relazione a quanto disposto col precedente primo comma - mediante storno di pari importo dal capitolo 7287 del precitato stato di previsione.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 38
 
Il limite di impegno di lire 1 miliardo autorizzato per l' esercizio 1981 con l' articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, viene ridotto di lire 785 milioni a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 785 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, è autorizzato, nell' esercizio 1983, l' ulteriore limite d' impegno di lire 785 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 785 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
L' onere complessivo di lire 2.355 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 8343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 39
 
Il limite di impegno di lire 250 milioni autorizzato per l' esercizio 1981 con l' articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, viene ridotto di lire 68.240.000 a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 68.240.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.
Per le finalità previste dall' articolo 1 e dall' articolo 2 ter della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, il primo come modificato dall' articolo 1 ed il secondo inserito con l' articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, è autorizzato, nell' esercizio 1983, l' ulteriore limite d' impegno di lire 68.240.000.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 68.240.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
L' onere complessivo di lire 204.720.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 8347, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 40
 
La disciplina prevista dalla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, si applica pure all' articolo 71, terzo e quarto comma della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come integrato dall' articolo 46 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
Per le finalità di cui al citato articolo 71, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è autorizzato l' ulteriore limite d' impegno di lire 2.100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
L' onere di lire 6.300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 8395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.300 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985.
Al predetto onere di lire 6.300 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6992 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >>.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
CAPO III
 Norme varie
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.
2La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma 3, L.R. 12/2010.
3A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11, comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.
4Con DPReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5), è stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.
Art. 42

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.
Art. 43
 
All' articolo 54 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, il riferimento all' articolo 13 va invece inteso come riferimento all' articolo 16.
Art. 44
 
In via di interpretazione autentica del terzo comma dell' articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, si intende che le norme previste dagli articoli 21 e 23 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, vanno applicate anche alla quota di lire 704 milioni iscritta al capitolo di spesa relativo al limite di impegno di lire 1 miliardo autorizzato per il settore del commercio con l' articolo 9 della citata legge regionale, in quanto coperta con la riduzione dell' autorizzazione di spesa derivante dal combinato disposto dai primi due commi del medesimo articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14.
Art. 45
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.