stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. 227

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 (in G.U. 01/06/1976, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1988)
Testo in vigore dal:  14-5-1976

Art. 13



Ai comuni indicati a norma del successivo art. 20 sono concessi per gli anni 1976 e 1977 contributi da parte dello Stato per il conseguimento del pareggio economico dei rispettivi bilanci.
La concessione dei contributi di cui al precedente comma è disposta con decreto del Ministro per l'interno, sentito l'organo regionale di controllo.
Al pagamento dei contributi provvedono i prefetti di Pordenone e di Udine mediante ordinativi tratti sulla propria contabilità speciale, alla quale sono accreditati i fondi occorrenti.
Nelle more dei provvedimenti previsti dal primo comma i prefetti di Pordenone e di Udine possono corrispondere anticipazioni in misura non superiore alla metà dell'importo del contributo concesso per l'anno precedente. Per il 1976 l'importo dell'anticipazione non potrà superare il terzo delle spese correnti previste per il bilancio 1975.
Per la concessione dei contributi previsti nel presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 3.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.
Per le aperture di credito inerenti al pagamento dei contributi di cui al presente articolo non si osservano le limitazioni previste dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.