LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  10/12/2005
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

CAPO III
 Interventi di sostegno
Art. 94

( ABROGATO )

Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 13, L. R. 17/2008
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 48, lettera f), L. R. 11/2009
3Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
Art. 95

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12 bis, comma 2, L. R. 4/2005
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 13/2008
3Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 2, L. R. 13/2008
4Parole soppresse al comma 5 da art. 25, comma 3, L. R. 13/2008
5Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 75, L. R. 17/2008
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 47, L. R. 24/2009
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 68, lettera d), L. R. 24/2009
8Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
9Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
10Ai sensi dell'art. 33, c. 2, della L.R. 19/2016 resta confermata l'abrogazione degli articoli 95, 96 e dei commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 dell'art. 98 della L.R. 29/2005.
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.
Art. 96

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12 bis, comma 2, L. R. 4/2005
2Parole soppresse al comma 4 da art. 26, comma 1, L. R. 13/2008
3Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 25, L. R. 11/2009
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 27, L. R. 11/2009
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 47, L. R. 24/2009
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 68, lettera d), L. R. 24/2009
7Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
8Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
9Ai sensi dell'art. 33, c. 2, della L.R. 19/2016 resta confermata l'abrogazione degli articoli 95, 96 e dei commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 dell'art. 98 della L.R. 29/2005.
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.
Art. 97

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
2Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 98
 (Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi)
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
3.1.  
( ABROGATO )
3.2.  
( ABROGATO )
3 bis.  
( ABROGATO )
3 ter.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
6 bis.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
10.  
( ABROGATO )
11.  
( ABROGATO )
12. Gli oneri relativi alle attività di cui al comma 14 fanno carico al Fondo.
13.  
( ABROGATO )
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, per assicurare al Comitato di gestione, di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2012 in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, un adeguato supporto tecnico e organizzativo nello svolgimento dei compiti d'istituto.
15.  
( ABROGATO )
16. La convenzione di cui al comma 14 è stipulata dall'Assessore alle attività produttive, previa deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41 bis, comma 1, L. R. 4/2005
2Parole sostituite al comma 6 da art. 13, comma 1, L. R. 7/2007
3Comma 6 bis aggiunto da art. 13, comma 2, L. R. 7/2007
4Parole sostituite alla lettera c) del comma 6 da art. 27, comma 1, L. R. 13/2008
5Parole soppresse al comma 11 da art. 27, comma 2, L. R. 13/2008
6Parole sostituite al comma 13 da art. 27, comma 3, L. R. 13/2008
7Comma 16 sostituito da art. 27, comma 4, L. R. 13/2008
8Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 14, comma 28, L. R. 11/2009
9Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 29, L. R. 11/2009
10Comma 3 ter aggiunto da art. 14, comma 29, L. R. 11/2009
11Comma 3 .1 aggiunto da art. 2, comma 46, lettera a), L. R. 24/2009
12Comma 3 .2 aggiunto da art. 2, comma 46, lettera a), L. R. 24/2009
13Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 46, lettera b), L. R. 24/2009
14Integrata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 63, L. R. 24/2009
15Rubrica dell'articolo sostituita da art. 13, comma 5, lettera a), L. R. 2/2012
16Parole sostituite al comma 12 da art. 13, comma 5, lettera b), L. R. 2/2012
17Parole aggiunte al comma 14 da art. 13, comma 5, lettera c), L. R. 2/2012
18Comma 1 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
19Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
20Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
21Comma 3 .1 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
22Comma 3 .2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
23Comma 3 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
24Comma 3 ter abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
25Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
26Comma 5 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
27Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
28Comma 6 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
29Comma 7 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
30Comma 8 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
31Comma 9 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
32Comma 10 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
33Comma 11 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
34Comma 13 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
35Comma 15 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
36Vedi la disciplina transitoria del comma 3 bis, stabilita da art. 2, comma 14 bis, L. R. 6/2013
37Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
38Ai sensi dell'art. 33, c. 2, della L.R. 19/2016 resta confermata l'abrogazione degli articoli 95, 96 e dei commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 dell'art. 98 della L.R. 29/2005.
39Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c. 25 della L.R. 13/2021, l'Amministrazione regionale continua ad applicare fino all'1/7/2022 le disposizioni di cui ai commi 12, 14 e 16 del presente articolo.
40I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
41In riferimento all'applicazione delle disposizioni dei commi 12, 14 e 16 del presente articolo, il termine dell'1/7/2022 è prorogato all'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
42In riferimento all'applicazione delle disposizioni dei commi 12, 14 e 16 del presente articolo, il termine dell'1/1/2023 è prorogato all'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
Art. 99

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
Art. 100
 (Contributi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio)
1. Al fine di promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, i consorzi di imprese, nonché i centri commerciali naturali e di concorrere in particolare alla riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:
a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione nonché acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica e per il commercio elettronico, e di sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;
b) adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento;
c) acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la creazione e per la diffusione e la promozione del commercio elettronico;
d) consulenze concernenti l'innovazione, la sostenibilità ambientale e l'efficientamento energetico, la qualità e le analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;
e) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere e attività di promozione;
f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;
g) acquisto di automezzi;
h)   ( ABROGATA )
i)   ( ABROGATA )
j) successione d'impresa tra l'imprenditore della microimpresa e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.
2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere da a) a h), sono incentivate nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.
3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio sono incentivate nella misura massima del 65 per cento della spesa ammissibile.
4. Le iniziative di cui al comma 1, lettera j), sono incentivate nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile. Nell'ambito dell'iniziativa di cui al comma 1, lettera j), sono ammissibili anche le spese per l'ottenimento di garanzie ovvero per il pagamento degli oneri finanziari in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale.
5. Le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al comma 1 sono delegate al CATT FVG ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera a).
6. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria.
7. Nel regolamento di esecuzione relativo al presente articolo possono essere anche previste premialità o priorità per i programmi d'investimento presentati dalle imprese per le quali i soggetti di cui all' articolo 71, comma 6 bis, del decreto legislativo 59/2010 risultano aver partecipato ai corsi formativi attestati nel libretto di cui all'articolo 8, comma 3.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 98, L. R. 1/2007
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 20, L. R. 27/2012
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 22, comma 1, L. R. 19/2015
4Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 11, L. R. 14/2016
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 58, L. R. 31/2017
7Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 30, L. R. 45/2017
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 1, comma 70, L. R. 14/2018
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 46, comma 4, L. R. 6/2019
10Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 45, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
11Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 45, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
12Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 45, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023
13Lettera i) del comma 1 abrogata da art. 45, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023
14Parole sostituite al comma 4 da art. 45, comma 1, lettera d), L. R. 5/2023
15Parole soppresse al comma 7 da art. 45, comma 1, lettera e), L. R. 5/2023
16Comma 6 sostituito da art. 45, comma 1, lettera f), L. R. 5/2023
Art. 100 bis
 (Contributi alle imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni)
1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese stesse incentivi in forma di contributo a fondo perduto sulle seguenti spese:
a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 6, lettera b), L. R. 15/2020
Art. 101
 (Assegnazione fondi)
1. Le imprese presentano al CATT FVG le domande di contributo che possono essere prefinanziate ai sensi dell' articolo 39, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. L'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sono effettuate dal CATT FVG in conformità alle disposizioni regolamentari e alle direttive impartite dalla Regione.
3. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l' articolo 33 della legge regionale 7/2000 .
4. Il CATT FVG invia trimestralmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio una relazione sull'utilizzazione dei fondi assegnati e presenta il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione dei fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della Direzione centrale competente in materia di commercio.
5. Con deliberazione della Giunta regionale il CATT è autorizzato a utilizzare i fondi a esso assegnati per l'esercizio delle funzioni delegate per le finalità di cui all'articolo 100, non concessi al 31 dicembre, per una quota non eccedente il fabbisogno emergente dalle domande presentate, nell'esercizio finanziario successivo e per le medesime finalità.
5 bis. Il CATT FVG restituisce alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, la quota eccedente il fabbisogno di cui al comma 5.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 4 da art. 7, comma 99, L. R. 1/2007
2Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 49, L. R. 24/2009
3Vedi la disciplina transitoria del comma 5 bis, stabilita da art. 2, comma 51, L. R. 24/2009
4Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010
5Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010
6Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010
7Derogata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 20, L. R. 27/2012
8Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
9Comma 5 sostituito da art. 8, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 14/2017
10Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 14/2017
11Comma 1 sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 5/2023
Art. 102
 (Criteri e modalità di concessione dei contributi)
1. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 100 sono definiti con regolamento regionale.
Art. 102 bis
 (Ripartizione dei fondi)
1. Il CATT FVG assicura che la ripartizione a livello territoriale dei fondi di cui all'articolo 101 e dei fondi relativi ai programmi di cui all'articolo 84 bis, comma 9, avvenga con la medesima percentuale risultante dall'assegnazione dei fondi relativi all'anno 2014. Con le medesime modalità di ripartizione sono riassegnate le risorse eccedenti il fabbisogno di ciascuna area territoriale, fino a esaurimento delle stesse, ai fini dello scorrimento delle rispettive graduatorie.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 4/2016
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 2, L. R. 37/2017
Art. 103
 (Misure a sostegno dei mercati agroalimentari all'ingrosso)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire la riqualificazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso, può promuovere interventi di trasferimento, mantenimento, adeguamento alle normative di sicurezza e innovazione o ampliamento del patrimonio strutturale esistente, mediante la concessione di contributi in conto capitale o in conto interessi.
2. Destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono i soggetti gestori dei mercati agroalimentari all'ingrosso.
2 bis. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Trieste e al Comune di Udine per investimenti infrastrutturali da realizzarsi in via diretta o indiretta finalizzati al miglioramento della logistica e della distribuzione commerciale all'ingrosso e oggetto di apposito accordo con l'Amministrazione regionale.
2 ter. A integrazione dei finanziamenti pluriennali di cui al comma 2 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 500.000 euro a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste con le modalità previste dallo stesso comma 2 bis.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 42, L. R. 30/2007
2Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 2, comma 48, lettera b), L. R. 11/2011
3Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 48, lettera c), L. R. 11/2011
Art. 104

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
Art. 105
 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con scadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nel perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, comma 2, avuto riguardo agli obiettivi programmati e alle scelte di pianificazione effettuate, in termini di effetti prodotti dagli interventi realizzati sul sistema socio-economico regionale.
2. Sulla base del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio regionale del commercio e delle altre indagini e studi eventualmente disposti dagli uffici competenti per materia, la Giunta, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una documentata relazione riferita in particolare:
a) ai contenuti degli strumenti di programmazione adottati e al loro stato di attuazione con riguardo all'andamento e sviluppo della rete distributiva e al contenimento dell'impatto territoriale e ambientale dei grandi insediamenti;
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d) alle scelte effettuate in sede di regolamentazione dell'accesso agli incentivi previsti e alle preferenze espresse dalle imprese in termini di domanda, con indicazione dei dati quantitativi e qualitativi degli interventi ammessi a finanziamento;
e) agli incentivi erogati e ai servizi prestati alle imprese e alla rispettiva incidenza sulla competitività e stabilizzazione dell'attività commerciale, con riferimento al saldo fra entrate e uscite dal mercato, avuto riguardo alla tipologia e alla dimensione delle imprese beneficiarie;
f)   ( ABROGATA )
g)   ( ABROGATA )
h) alle criticità eventualmente emerse in fase di attuazione degli interventi, tenuto conto degli orientamenti espressi dagli operatori del settore, dai lavoratori e dai consumatori.
3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 71, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
3Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
4Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
5Parole soppresse alla lettera d) del comma 2 da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 19/2016
6Parole soppresse alla lettera e) del comma 2 da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 19/2016
7Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 19/2016
8Lettera g) del comma 2 abrogata da art. 28, comma 1, lettera g), L. R. 19/2016
9Lettera h) del comma 2 sostituita da art. 28, comma 1, lettera h), L. R. 19/2016
10Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 47, comma 1, L. R. 5/2023