LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2005
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

CAPO II
 Esercizio dell'attività
Art. 5
 (Requisiti morali e professionali)
1. Ai fini della tutela del consumatore, l'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2.  
( ABROGATO )
(1)
3. L'accertamento dei requisiti è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche.
4. La verifica dei requisiti soggettivi relativi alle attività di commercio all'ingrosso è di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cui va comunicata l'iscrizione ai fini dell'esercizio dell'attività all'ingrosso.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 7/2007
2Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 4/2016
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 17, comma 2, L. R. 4/2016
Art. 6
 (Requisiti morali e condizioni ostative)
1. Non possono esercitare l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e successive modifiche, ivi compresa l'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia stata emessa ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale .
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 1, L. R. 7/2007
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 2, L. R. 7/2007
3Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 13/2008
4Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
6Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
7Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 53, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
8Comma 1 bis aggiunto da art. 53, comma 1, lettera e), L. R. 26/2012
9Parole sostituite al comma 2 da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 26/2012
10Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 4/2016
Art. 7
 (Requisiti professionali)
1. L'esercizio dell'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti non alimentari è subordinato al possesso dei soli requisiti morali.
2. L'esercizio dell'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, nonché della somministrazione di alimenti e bevande, ancorché svolto nei confronti di una cerchia limitata di persone in locali non aperti al pubblico, è subordinato al possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 59/2010 .
3. Quanto prescritto all'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010 viene attestato dall'istituto che ha rilasciato il titolo.
4. E' riconosciuta validità ai requisiti professionali maturati o riconosciuti ai sensi dell'ordinamento delle altre Regioni.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 7/2007
2Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 2, L. R. 7/2007
3Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
5Comma 3 sostituito da art. 54, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
6Vedi la disciplina transitoria della lettera a) del comma 2, stabilita da art. 13, comma 2, L. R. 4/2016
7Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
8Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
9Comma 4 sostituito da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
Art. 8
 (Corsi professionali)
1. I corsi professionali di cui all' articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 59/2010 , vengono organizzati dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) e dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), senza delega ad altri soggetti, ferme restando le competenze degli organismi di formazione professionale ai sensi dell' articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010.
1 bis. I corsi professionali di cui all' articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), e di cui all' articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), vengono organizzati dal CATT FVG e dai CAT.
2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità di organizzazione, la durata e le singole materie dei corsi di cui all'articolo 7, fermo restando che tra le materie d'insegnamento va inclusa la normativa sulla ludopatia di cui alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), e ferma restando la conoscenza della lingua italiana, secondo le prescrizioni di cui alla legge vigente e fermo restando che il 50 per cento del numero di ore di durata del corso è dedicato alle materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative all'igiene e alla sicurezza alimentare e dei prodotti, nonché alla tutela della salute e della sicurezza del consumatore, in base anche a quanto stabilito dal codice del consumo.
3. Il CATT FVG e i CAT possono organizzare e gestire corsi facoltativi e a tal fine istituiscono un libretto di registrazione dei corsi di aggiornamento frequentati dagli operatori del settore.
3 bis. I CAT e il CATT FVG, ai sensi del comma 1, possono organizzare anche corsi di formazione a distanza (modalità FAD), a esclusione delle materie attinenti salute, sicurezza e informazione del consumatore, riguardanti aspetti igienico - sanitari, e fermo restando che l'esame abilitante è svolto obbligatoriamente alla presenza della commissione d'esame. Tale modalità di formazione a distanza può essere utilizzata anche per i corsi professionali di cui all' articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), e di cui all' articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), organizzati dal CATT FVG e dai CAT ai sensi del comma 1 bis.
3. ter. L'obbligatoria conoscenza della lingua italiana, sia scritta che orale, di cui al comma 2 è accertata dai CAT ovvero dal CATT FVG sulla base del test di conoscenza previsto dalla normativa di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), livello base A1. Il test d'ingresso non occorre ove il soggetto sia in possesso di documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 55, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 55, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
4Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
5Comma 3 sostituito da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
6Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
7Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
8Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017
9Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 12/2018
10Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 12/2018
11Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 7, comma 1, L. R. 3/2020
12Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 2, comma 12, L. R. 22/2020
13Parole sostituite al comma 3 ter da art. 4, comma 1, L. R. 5/2023
14Parole sostituite al comma 3 ter da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 13/2023
Art. 9
 (Commissione d'esame)
1. A conclusione del corso previsto all'articolo 8, comma 1, l'idoneità dei candidati è accertata da commissioni costituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nominate dalla giunta camerale per una durata di cinque anni, e composta da:
a) il Segretario generale camerale o un suo sostituto, con funzioni di presidente;
b) un funzionario della Regione o un suo sostituto;
c) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso o un suo sostituto;
d) un esperto in materia igienico-sanitaria degli alimenti o un suo sostituto;
d bis) un esperto in materia di normativa di cui alla legge regionale 1/2014 o un suo sostituto;
e) un esperto in merceologia o un suo sostituto;
f) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori.
1 bis. Possono essere designati più soggetti in sostituzione dei componenti di cui al comma 1.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 56, comma 1, L. R. 26/2012
2Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
4Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
5Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 14/2017
Art. 9 bis
 (Commissione esaminatrice relativa ai corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio)
1. Le prove finali dei corsi professionali, istituiti e organizzati nella Regione Friuli Venezia Giulia per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), sono svolte dinanzi a commissioni territoriali d'esame nominate ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono costituite per la durata di cinque anni con la seguente composizione:
a) il Direttore centrale della struttura direzionale dell'Amministrazione regionale competente in materia di commercio o suo delegato;
b) un rappresentante designato dal Ministero competente in materia di istruzione;
c) un rappresentante designato dal Ministero competente in materia politiche del lavoro;
d) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso;
e) un rappresentante dei docenti del corso;
f) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;
g) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;
h) un rappresentante della Camera di commercio competente per territorio, in relazione alle sede dei corsi.
3. La commissione è presieduta dal Direttore centrale di cui al comma 2, lettera a), o suo delegato. Per ciascun componente effettivo di cui al comma 2, lettere da b) a h), sono nominati due o più sostituti, designati con le medesime modalità.
4. Ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2016
2Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 10, L. R. 12/2018
Art. 10

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 7/2007
2Parole sostituite al comma 1 da art. 57, comma 1, L. R. 26/2012
3Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016