LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
1. In considerazione dei maggiori costi per oneri fiscali delle opere assistite dai contributi previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, conseguenti alla cessazione del beneficio dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 40 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni ed integrazioni, la spesa ammissibile a contributo è incrementata della percentuale del quattro per cento.
2. L'aliquota percentuale indicata al comma 1 è applicata:
a) al costo determinato ai sensi degli articoli 46, terzo comma, e 59 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modifiche ed integrazioni, per gli alloggi e, rispettivamente, per i vani adibiti ad attività produttiva, nel caso di opere di ricostruzione assistite dai contributi della citata legge regionale 63/1977;
b) all'importo dei lavori, come risultante dal progetto approvato, nel caso di opere di riparazione e di consolidamento antisismico degli edifici assistite dai contributi previsti rispettivamente dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 13 maggio 1988, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
c) all'importo dei lavori, come risultante dal progetto approvato, nel caso di opere assistite dai contributi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, relative al consolidamento, ripristino, ricostruzione e nuova costruzione di muri di sostegno finalizzati alla riparazione o alla ricostruzione degli edifici;
d) all'importo dei lavori, come risultante dal progetto approvato, nel caso di opere assistite dai contributi previsti dagli articoli 30 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e 81 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e loro successive modificazioni ed integrazioni, intese ad eliminare fenomeni di infiltrazione d'acqua dagli edifici riparati o ricostruiti con i benefici delle leggi regionali 30/1977 e 63/1977 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'incremento contributivo previsto dal comma 1 è riconosciuto limitatamente:
a) ai soggetti titolari dei contributi previsti dall'articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 30/1977 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) ai soggetti titolari dei contributi previsti dal capo III della legge regionale 30/1977 purché essi stessi, o i loro danti causa, occupassero l'immobile alla data degli eventi sismici;
c) ai soggetti titolari dei contributi previsti dai capi I e III del titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) ai soggetti titolari dei contributi previsti dalla legge regionale 30/1988;
e) ai soggetti titolari dei contributi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 45/1980 e successive modifiche ed integrazioni, purché finalizzati a riparare o a ricostruire edifici assistiti dai contributi richiamati alle lettere a), b) e c);
f) ai soggetti titolari dei contributi previsti dagli articoli 30 della legge regionale 26/1988 e 81 della legge regionale 50/1990 e loro successive modificazioni ed integrazioni, purché finalizzati ad eliminare fenomeni di infiltrazioni di acqua dagli edifici riparati o ricostruiti con i contributi richiamati alle lettere a), b) e c).

4. I contributi concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 3 possono essere rideterminati applicando la maggiorazione prevista dal comma 1, su domanda da presentarsi all'autorità concedente entro centoventi giorni dalla predetta data, a favore dei beneficiari che alla medesima data abbiano in corso lavori non assistiti dal beneficio dell'esenzione IVA in forza dell'articolo 2 terdecies del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi pubblici per i quali l'IVA dovuta per l'esecuzione dei relativi lavori deve intendersi compresa, in via di interpretazione autentica, nel contributo.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 138, comma 30, L. R. 13/1998 con effetto dal 20 settembre 1996, data di entrata in vigore della L.R. 40/96, come previsto dal comma 31 del medesimo articolo.