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DECRETO-LEGGE 18 settembre 1976, n. 648

Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730 (in G.U. 02/11/1976, n.292).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  1-12-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 40


Fino alla data del 31 dicembre 1977, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto:
a) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici di fabbricati o di porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, nonché le cessioni di aree fabbricabili effettuate dagli stessi soggetti nei confronti degli aventi diritto ai contributi per la ricostruzione, siti nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dal precedente articolo 11, nonché le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi.
b) le cessioni di prefabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, compresa la eventuale posa in opera, da installare nei comuni indicati nella precedente lettera a), e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto per la realizzazione delle relative infrastrutture. Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, dell'avvenuta posa in opera dei prefabbricati stessi;
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto e di mutuo, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorché destinati ad uso diverso dalla abitazione, e di attrezzature distrutti o danneggiati, siti nei comuni indicati nella precedente lettera a). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione in carta libera del comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure del capo degli uffici del genio civile o degli uffici tecnici erariali competenti per territorio.
d) le cessioni di rimorchi ad uso abitazione destinati ad essere utilizzati anche per attività imprenditoriali nei comuni indicati nella precedente lettera a). Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova risultante da apposita certificazione comunale, della destinazione data ai rimorchi stessi;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte a favore delle aziende agricole ammesse ai contributi previsti dalle leggi statali e regionali riguardanti provvidenze in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei comuni indicati nella precedente lettera a);
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché in relazione all'attività di demolizione e sgombero delle macerie.(5)(13) (14)
Le domande, gli atti, i contratti e i provvedimenti relativi alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma del precedente comma sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecali e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonché dagli emolumenti di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.
Gli atti e i contratti relativi all'attuazione delle provvidenze poste in essere dal commissario straordinario sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse sulle concessioni governative e da ogni altro diritto. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente nonché alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del commissario straordinario, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni ed i servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazione del comune.
Fino alla data del 31 dicembre 1977 non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del primo comma, effettuate nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma ed alle condizioni ivi previste.(5)
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 6 maggio 1976. Chi abbia assolto o corrisposto in via di rivalsa l'imposta sul valore aggiunto in relazione ai beni ed ai servizi importati, acquistati o ricevuti dalla predetta data e fino a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha diritto al rimborso dell'imposta da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza dell'avente diritto, semprechè non si tratti di beni o servizi importati, acquistati o ricevuti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, per i quali compete il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.(8)(12)
((16))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 10 giugno 1977, n.307, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1977, n.500, ha disposto (con l'art.3-ter) che "Il termine del 31 dicembre 1977 previsto dall'articolo 40, primo e quinto comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è prorogato al 30 giugno 1979."
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 19 giugno 1979, n.207, convertito con modificazioni dalla L. 13/8/1979, ha disposto (con l'art.1) che "Il termine previsto dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, già prorogato al 30 giugno 1979 dall'articolo 3-ter del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981 limitatamente alle cessioni di beni e servizi indicate nelle lettere a), b), c), e) ed f) del primo comma ed a quelle indicate nelle lettere b), c), e) ed f) del quinto comma del citato articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730."
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 22 dicembre 1981, n.790, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 1987, n.47, ha disposto (con l'art.1 comma 1) che "Il termine previsto dall'art. 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, già prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1981 dal decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1979, n. 376, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1985, con le limitazioni di cui all'art. 1 del preindicato decreto n. 207."
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n,791, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n.46, ha disposto (con l'art.5 comma 1-quater) che "Il termine previsto dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, già prorogato da ultimo al 31 dicembre 1985 dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, nonché il termine previsto dall'articolo 41 del medesimo decreto-legge n. 648 del 1976, sono prorogati al 31 dicembre 1986."
Ha inoltre disposto (con l'art.5 comma 1-octies) che "La previsione dell'articolo 40, comma primo, lettera f), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, va intesa come riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilità riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andrà, comunque, a riparare, ricostruire o costruire sino alla data di validità della predetta previsione nell'ambito della zona terremotata, così come delimitata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1976. e successive integrazioni."
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n.46, come modificato dalla L. 28 ottobre 1986, n.730, ha disposto (con l'art 5, comma 1-octies) che ""1-octies. La previsione dell'articolo 40, primo comma, lettera f), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, va intesa come riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilità riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andrà, comunque, a riparare, ricostruire o costruire sino alla data di validità della predetta previsione"."
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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 30 settembre 1994, n.564, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n.656. ha disposto (con l'art.2-terdecies, comma 1) che "Le disposizioni indicate all'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che esse continuano a trovare applicazione anche oltre il termine del 31 dicembre 1994, fissato dall'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, per le specifiche cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, contemplati dalle disposizioni suddette, relativi ad opere che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino effettivamente e regolarmente iniziate."