LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 settembre 1981, n. 55

Modifiche ed integrazione della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, concernente: << Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978, n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641 e trasferiti alla Regione >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.11 - Enti soppressi

Art. 4
 
Al personale, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che sia cessato dal servizio successivamente al 12 aprile 1980, o cessi prima dell' entrata in vigore della legge di cui all' articolo 4, secondo comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un' anticipazione sull' indennità di buonuscita maturata secondo l' ordinamento dell' Ente di provenienza, valutando la totalità dei servizi resi alle dipendenze dell' Ente medesimo e presso le strutture trasferite, ai sensi del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.
La liquidazione dell' anticipazione è subordinata al rilascio, da parte del dipendente, di apposita procura irrevocabile, a favore della Regione, per la riscossione dell' indennità maturata nell' Ente di provenienza.