LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70

Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978 n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferiti alla Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/12/1980
Materia:
120.11 - Enti soppressi
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

CAPO I
 Disposizione preliminare
Art. 1
 
Fino all' entrata in vigore delle norme di riordino organico delle materie di competenza regionale nelle quali rientrano le funzioni amministrative già esercitate nel Friuli - Venezia Giulia dagli enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978 n. 481 dalla legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferite con il DPR 18 dicembre 1979 n. 839, le funzioni medesime sono attribuite, a far tempo dal giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge, agli enti locali territoriali e sono esercitate secondo le modalità indicate al successivo Capo II, salve le eccezioni specificate allo stesso Capo II ed al Capo III.
Le funzioni trasferite e non attribuite, ai sensi del comma precedente, saranno esercitate dalla Regione attraverso i propri organi ed uffici. I beni relativi, acquisiti al demanio e patrimonio regionale o che, comunque, passano alla Regione, potranno essere affidati - secondo le modalità indicate al successivo Capo IV - in gestione a tempo indeterminato, salvo revoca da parte della Giunta regionale, ad enti regionali dipendenti avuto riguardo alla natura, destinazione ed utilizzazione degli stessi in relazione alle finalità istituzionali degli enti.