Legge regionale 01 dicembre 2017, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.
TITOLO III
 GESTIONE DELLE RISORSE ITTICHE
Capo I
 Disciplina delle modalità di pesca
Art. 23
 (Disciplina della pesca sportiva)
2. I singoli regimi di pesca e i settori in cui ciascun regime trova applicazione sono individuati dal regolamento.
4. Al fine di limitare la pressione di pesca, il regolamento può prevedere che, nella medesima giornata, la pesca sportiva venga effettuata da ciascun pescatore solo nell'ambito di un unico o di determinati regimi di pesca.
6. Il regolamento individua le modalità per la predisposizione e la collocazione di tabelle di delimitazione dei regimi di pesca.
7. In caso di gravi ed eccezionali situazioni connesse alle condizioni climatiche o ambientali, i periodi in cui è consentito pescare in applicazione del comma 1, lettera a), possono essere ridotti per l'anno in corso con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI.
Art. 24
 (Disciplina della pesca professionale)
1. L'attività di pesca professionale è consentita esclusivamente nelle zone del territorio regionale e nei periodi dell'anno individuati dal regolamento.
2. L'attività di pesca si svolge esclusivamente mediante gli attrezzi, individuati e descritti nel regolamento, che non consentono la pesca in movimento, non arrecano danno all'ambiente acquatico e permettono la selezione delle specie.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 11, lettera a), L. R. 12/2018
Capo II
 Adempimenti per l'esercizio della pesca
Art. 27
 (Requisiti per l'esercizio della pesca sportiva)
3. Le giornate di cui al comma 2 sono individuate al momento del pagamento del canone infra-annuale.
7. Per esercitare la pesca sportiva il pescatore professionale non è esentato dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
8. A seguito del pagamento del canone di pesca sportiva viene rilasciato il documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attività di pesca che è acquisito dall'ETPI anche per finalità statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3.
12. I minori di anni quattordici esercitano la pesca sportiva nelle acque interne della Regione accompagnati da un maggiorenne in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nel documento per le registrazioni dell'accompagnatore è annotato il pesce trattenuto, anche da più minori, nei limiti consentiti all'accompagnatore medesimo.
13. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), muniti della certificazione di disabilità rilasciata dall'autorità competente, possono esercitare la pesca sportiva nelle acque interne della Regione accompagnati da un maggiorenne in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nel documento per le registrazioni dell'accompagnatore è annotato il pesce trattenuto, anche da più soggetti, nei limiti consentiti all'accompagnatore medesimo.
14. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei pescatori sportivi in cui vengono annotate anche le sanzioni accertate e irrogate e provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet di tutte le informazioni utili sui requisiti per l'esercizio della pesca.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2 Comma 4 sostituito da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
4 Parole aggiunte al comma 9 da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
5 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 11 da art. 36, comma 1, lettera e), L. R. 6/2021
6 Comma 14 bis aggiunto da art. 36, comma 1, lettera f), L. R. 6/2021
7 Comma 14 bis abrogato da art. 3, comma 9, lettera c), L. R. 16/2021
8 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
10 Comma 14 ter aggiunto da art. 3, comma 4, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 28
 (Autorizzazione per la gestione della pesca sportiva nei laghetti)
1. Fatta salva l'osservanza degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia sanitaria, la gestione privata della pesca sportiva negli specchi d'acqua situati su fondi di proprietà privata o appartenenti al patrimonio degli enti pubblici è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte dell'ETPI ai titolari o ai conduttori che ne fanno richiesta.
2. A seguito dell'autorizzazione di cui al comma 1 l'esercizio della pesca sportiva non è soggetto alle disposizioni degli articoli 23 e 27 e può svolgersi a pagamento.
4. Il regolamento individua i criteri e le modalità per il rilascio, il rinnovo, il subentro e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.
5. Dagli specchi d'acqua di cui al comma 1 non può essere trasferito alcun esemplare ancora in vita, salvo il caso di trasferimento di specie ittiche da parte del titolare dell'autorizzazione in altri specchi d'acqua di cui al comma 1 o impianti di piscicoltura nel rispetto di quanto stabilito dalla rispettiva autorizzazione.
Art. 29
 (Requisiti per l'esercizio della pesca professionale)
2. Al momento del rilascio della licenza di pesca professionale viene verificato il possesso dei requisiti previdenziali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
3. La licenza di pesca professionale è rilasciata, senza verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, ai pescatori che esercitano la pesca marittima iscritti nel registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima). I pescatori in possesso della licenza conseguita ai sensi del presente comma, possono esercitare l'attività di pesca sulle imbarcazioni munite della licenza di pesca di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 153/2004.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 36, comma 2, lettera a), L. R. 6/2021
2 Parole aggiunte al comma 5 da art. 36, comma 2, lettera b), L. R. 6/2021
Capo III
 Adempimenti per lo svolgimento delle gare di pesca
Art. 32
 (Autorizzazione per lo svolgimento delle gare di pesca)
1. Lo svolgimento delle gare di pesca è consentito esclusivamente dall'1 febbraio al 31 dicembre nei campi di gara individuati dal regolamento ed è subordinato al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della gara.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della gara e il procedimento si conclude in trenta giorni.
4. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate l'ETPI predispone e aggiorna costantemente il calendario delle gare di pesca sportiva che è pubblicato sul sito internet dell'Ente.
5. La partecipazione alle gare non è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 1.
6. Con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12, può essere istituito un canone annuale specifico per la partecipazione alle gare di pesca, da versare da parte dei pescatori che non hanno pagato il canone annuale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a).
Capo IV
 Disciplina delle immissioni
Art. 35
 (Immissioni a scopo di pesca sportiva)
2. L'autorizzazione alle immissioni a scopo di pesca sportiva è rilasciata dall'ETPI contestualmente all'autorizzazione per l'organizzazione di gare di pesca di cui all'articolo 32.
3. Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono realizzate esclusivamente con individui di taglia ammessa per la loro cattura come individuata ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), e dell'articolo 32, comma 7, lettera b).
Capo V
 Tutela della fauna ittica
Art. 38
 (Misure di tutela della fauna ittica nella realizzazione di interventi in alveo)
1. I progetti degli interventi che interessano, anche parzialmente, l'alveo di un corso o di uno specchio d'acqua prevedono adeguati accorgimenti per la salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti acquatici, anche finalizzati a mantenere la continuità idrologica e biologica.
3. Nel fornire il parere di cui al comma 2 l'ETPI valuta che sussistano le condizioni per la conservazione o il ripristino della funzionalità dell'ambiente acquatico e delle biocenosi caratteristiche della tipologia del corso o specchio d'acqua interessato.
Note:
1 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 11, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 39
 (Obblighi ittiogenici)
1. I titolari delle concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali per usi industriali, irrigui, idroelettrici e di piscicoltura, rilasciate, rinnovate o oggetto di variante dopo l'entrata in vigore della presente legge, contribuiscono annualmente alla copertura dei costi per il ripopolamento ittico delle acque interne.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 9/2019
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 85, lettera a), L. R. 13/2023
3 Comma 2 .1 aggiunto da art. 3, comma 85, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 40
 (Recupero della fauna ittica in caso di asciutte artificiali e lavori in alveo)
1. Nel caso di esecuzione di asciutte artificiali, di lavori in alveo, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione delle acque o ne modifichino il percorso, il soggetto esecutore ne dà comunicazione scritta all'ETPI, almeno cinque giorni prima dell'esecuzione, salvo termini più brevi determinati da motivate ragioni di urgenza.
3. Durante le attività di recupero della fauna ittica ai sensi del comma 2, lettera b), l'elettrostorditore può essere utilizzato esclusivamente da quanti hanno superato il corso di cui all'articolo 31, comma 4.