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DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004, n. 153

Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-7-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2012)
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Testo in vigore dal:  8-7-2004

Art. 3

Registro delle imprese di pesca
1. Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese di pesca, istituito presso ogni Capitaneria di porto, gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro delle imprese di pesca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
Nota all'art. 3:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, si rinvia alle note all'art. 2.