Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attivitā produttive e di risorse agricole e forestali.
Art. 7
2. In sede di prima applicazione dell'articolo 3, comma 36, della legge regionale 22/2010, come sostituito dal comma 1, le disposizioni dallo stesso previste si applicano anche alle convenzioni stipulate con i CAA dall'1 gennaio 2015. Fino alla data di sottoscrizione delle convenzioni per l'anno 2015 con le modalitā di cui all'articolo 3, comma 36, della legge regionale 22/2010, come sostituito dal comma 1, conservano validitā le convenzioni sottoscritte in applicazione della normativa previgente.
3. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa dell'articolo 3, comma 36, della legge regionale 22/2010, come prevista dal comma 1, si provvede con le risorse all'uopo giā destinate a valere sull'unitā di bilancio 1.1.1.1001 con riferimento al capitolo 6236 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.