Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Capo I
 Gestione forestale sostenibile
Sezione I
 Disciplina delle attività di gestione forestale
Art. 15
 (Taglio colturale)
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 64, comma 7, lettera a), L. R. 17/2010
2 Comma 2 abrogato da art. 64, comma 7, lettera b), L. R. 17/2010
3 Comma 3 sostituito da art. 64, comma 7, lettera c), L. R. 17/2010
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 94, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 94, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
Art. 16
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 227/2001 e nei limiti stabiliti dal regolamento forestale, sono vietati la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo e il taglio raso, inteso come taglio totale del soprassuolo forestale su una superficie superiore a 5.000 metri quadrati; tale divieto non vige nei casi in cui il taglio a raso o comunque l'eliminazione del bosco siano, sulla base di un PRFA, espressamente finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 64, comma 8, lettera a), L. R. 17/2010
2 Comma 2 sostituito da art. 64, comma 8, lettera b), L. R. 17/2010
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 64, comma 8, lettera c), L. R. 17/2010
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 5/2014
5 Parole soppresse al comma 3 da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
6 Comma 3 ter abrogato da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
Art. 17
 (Sanzioni)
3. Coloro che effettuano gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, senza la prescritta autorizzazione sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 64, comma 9, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 64, comma 9, lettera b), L. R. 17/2010
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 64, comma 9, lettera b), L. R. 17/2010
4 Comma 5 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 14/2012
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 5/2014
7 Comma 4 bis abrogato da art. 96, comma 1, L. R. 11/2014
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 14/2016
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 46, L. R. 30/2007
2 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 11, comma 41, lettera b), L. R. 17/2008
3 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 64, comma 13, lettera a), L. R. 17/2010
4 Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 64, comma 13, lettera a), L. R. 17/2010
5 Lettera i) del comma 1 abrogata da art. 64, comma 13, lettera a), L. R. 17/2010
6 Comma 2 sostituito da art. 64, comma 13, lettera b), L. R. 17/2010
7 Comma 6 abrogato da art. 64, comma 13, lettera c), L. R. 17/2010
8 Parole soppresse al comma 7 da art. 64, comma 13, lettera d), L. R. 17/2010
9 Parole soppresse al comma 8 da art. 64, comma 13, lettera e), L. R. 17/2010
10 Comma 10 abrogato da art. 64, comma 13, lettera f), L. R. 17/2010
11 Parole soppresse al comma 5 da art. 115, comma 1, L. R. 26/2012
12 Articolo abrogato da art. 98, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 21
 (Gestione del patrimonio forestale di proprietà degli enti pubblici)
2. Al fine dell'ottimale gestione economico-conservativa del patrimonio forestale di proprietà regionale, gli interventi urgenti e indifferibili, legati a eventi naturali o biologici non prevedibili, possono prescindere dalle previsioni programmatorie di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche.
4. In deroga alle procedure di cui al comma 3, lettere a) e b), sono consentite la vendita diretta per importi non superiori a 10.000 euro (IVA esclusa) e la cessione gratuita nel caso di legname privo di valore commerciale.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 64, comma 14, L. R. 17/2010
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 116, comma 1, L. R. 26/2012
3 Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 99, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
6 Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
7 Comma 3 bis sostituito da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
8 Comma 5 ter aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 14/2016
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 23
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 12/2009
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 12/2009
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 12/2009
4 Comma 1 quater abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
5 Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 13, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
6 Parole soppresse al comma 1 ter da art. 117, comma 1, L. R. 26/2012
7 Rubrica dell'articolo modificata da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
9 Comma 1 ter abrogato da art. 7, comma 5, lettera a), L. R. 33/2015
Art. 24 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 64, comma 16, L. R. 17/2010
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 27/2012
3 Articolo abrogato da art. 103, comma 1, L. R. 11/2014
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 103, comma 2, L. R. 11/2014
Sezione II
 Imprese forestali
Art. 25
 (Elenco regionale delle imprese forestali)
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche, la Regione istituisce un elenco regionale in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonché per le opere e i servizi di interesse forestale e di difesa del territorio.
3. I requisiti necessari all'iscrizione, le relative procedure e la tenuta dell'elenco sono stabiliti dal regolamento forestale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
2 Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
5 Comma 3 quater aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
6 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
7 Comma 3 bis abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8 Comma 3 ter abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9 Comma 3 quater abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10 Comma 3 quinquies abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Sezione III
 Associazionismo forestale
Art. 28
 (Ruolo degli enti locali)
2. Gli enti pubblici possono partecipare all'iniziativa consortile conferendo in tutto o in parte il proprio patrimonio boschivo per assicurarne la funzionalità gestionale, specie nei settori della tutela ambientale e della viabilità agricolo-forestale.
3. Qualora sia impossibile giungere all'individuazione o al reperimento di uno o più proprietari dei terreni compresi nell'area oggetto di consorzio e fino a quando tale situazione perduri, il Comune si sostituisce a tutti gli effetti, nel consorzio, ai proprietari assenti o irreperibili.
4. I Comuni, nel caso lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie individuata e sussista un rilevante interesse pubblico sotto il profilo della funzionalità gestionale e ambientale, possono costituire coattivamente il consorzio, sostituendosi a tutti gli effetti ai proprietari dissenzienti; qualora venga meno la superficie minima dei tre quarti i Comuni possono sostituirsi a tutti gli effetti ai proprietari dissenzienti.
6. La Regione e gli enti locali possono avvalersi dei consorzi o di altri organismi associativi per l'esecuzione degli interventi di propria competenza attraverso apposite convenzioni, anche pluriennali.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 104, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 104, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
Art. 29
 (Finanziamenti)
1 bis. Con apposito regolamento, da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono individuati i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.
2. I consorzi e gli altri organismi associativi di cui al comma 1 beneficiano delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), e successive modifiche, e all'articolo 21 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi e interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II), e successive modifiche, ivi comprese quelle finalizzate alla realizzazione dei piani di ricomposizione particellare.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi anche alle associazioni d'imprese forestali inserite nell'elenco di cui all'articolo 25, purché costituite da almeno dieci soci.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 4, lettera a), L. R. 11/2011
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 60, lettera b), L. R. 18/2011
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 4, lettera b), L. R. 11/2011
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 60, lettera a), L. R. 18/2011
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 60, lettera a), L. R. 18/2011
6 Comma 3 bis abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 28/2017
Sezione IV
 Vivaistica forestale e materiale di propagazione
Art. 31
 (Produzione di piante forestali)
1. La Direzione centrale provvede alla produzione di piante forestali certificate ai sensi della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, come recepita dalla legge 180/2002, e dal decreto legislativo 386/2003, e successive modifiche, nonché di piante arbustive ed erbacee.
Note:
1 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 17/2008
2 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 3, L. R. 14/2012
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 119, comma 1, L. R. 26/2012
4 Comma 4 sostituito da art. 106, comma 1, L. R. 11/2014
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 19/2015
6 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 14/2016
7 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 7, lettera c), L. R. 24/2016
8 Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 44/2017
Art. 32
Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 17/2008
2 Articolo sostituito da art. 64, comma 18, L. R. 17/2010
3 Comma 1 sostituito da art. 107, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 107, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 14/2016
6 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 7, lettera d), L. R. 24/2016
7 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 3, comma 7, lettera d), L. R. 24/2016
8 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera c), L. R. 44/2017
9 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera d), L. R. 44/2017
Art. 33
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), e successive modifiche, nel rispetto del decreto legislativo 386/2003, e successive modifiche, è data attuazione alla direttiva 1999/105/CE e sono disciplinati criteri e modalità per la raccolta e certificazione della provenienza e della qualità del materiale forestale di base e di moltiplicazione.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 108, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 108, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014