Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023
Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale.
Art. 4
(Trasferimento di risorse finanziarie)
1.Le risorse finanziarie attribuite dallo Stato alla Regione per il finanziamento delle funzioni trasferite sono assegnate alle Aziende per i servizi sanitari a eccezione degli importi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 126/2005. Sono altresì assegnati alle Aziende per i servizi sanitari gli importi derivanti dagli eventuali conguagli, come determinati dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 126/2005.