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DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005, n. 126

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-7-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/07/2005)
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Testo in vigore dal:  23-7-2005

Art. 5

Norme finanziarie
1. Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via provvisoria, in conformità a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000 e in data 13 novembre 2000.
2. Decorso il primo anno di esercizio delle funzioni, entro i successivi sei mesi la regione predispone per il Ministero dall'economia e delle finanze, un'apposita rendicontazione degli importi liquidati o accertati nell'esercizio delle funzioni di cui al punto
a) della tabella «A» allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000. Tale rendicontazione, con riferimento al primo anno di esercizio della funzione, viene effettuata sulla base della tabella allegata al presente decreto.
3. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua l'eventuale conguaglio delle risorse da assegnare alla regione e procede, d'intesa con la medesima, alla rideterminazione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni a regime, da effettuarsi ai sensi del comma 4. Fino a tale rideterminazione il finanziamento delle funzioni di cui al comma 2 viene effettuato, di anno in anno, con il procedimento di cui al medesimo comma.
4. Con legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, modificherà il titolo IV dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, si provvederà, entro due anni dalla data di trasferimento delle funzioni, a garantire, in via definitiva, il finanziamento delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 1, d'intesa tra lo Stato e la regione medesima.
Note all'art. 5:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 è citato nelle note all'art. 1.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 è citato nelle note all'art. 3.
- Il quinto comma, dell'art. 63 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), cita:
- Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta dt ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.».
- Il Titolo IV dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia concerne: «Finanze. Demanio e patrimonio della Regione».