Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
TITOLO III
 POLITICHE ATTIVE E TUTELA DEL LAVORO
CAPO I
 Promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali
Art. 30
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 26/2012
4 Comma 2 ter aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 26/2012
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 93, L. R. 14/2012
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
7 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
9 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
12 Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
13 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
14 Parole sostituite al comma 2 ter da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
Art. 31
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 27, L. R. 6/2013 , nei limiti di quanto previsto ai commi 28 e 29 del medesimo art. 9 L.R. 6/2013.
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 32
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
9 Parole soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2020
10 Parole aggiunte al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2020
11 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 33
2. I programmi di cui al presente articolo possono essere realizzati anche in concorso con le parti sociali e gli enti di formazione accreditati.
3. Con regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al presente articolo.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 16, comma 2, L. R. 5/2012
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014
7 Parole soppresse al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
9 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
12 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
13 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 bis da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
Art. 33 bis
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statutospeciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), può prevedere, in sede di approvazione della legge di stabilità, agevolazioni di natura fiscale quali riduzione di aliquote o deduzione dalle basi imponibili con riferimento a tributi il cui gettito è integralmente attribuito alla Regione nelle seguenti ipotesi:
a) per il perseguimento delle finalità e nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 30, 32 e 33, per l'assunzione di particolari categorie di lavoratori e con riferimento a specifiche forme contrattuali;
b) per il sostegno di misure che siano state oggetto di contratti e accordi collettivi nazionali, aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), finalizzate all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo dei lavoratori.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 35
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2 Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3 Parole soppresse al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
CAPO II
 Inserimento lavorativo delle persone con disabilità
Art. 36
Note:
1 Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, della presente legge.
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 63, L. R. 17/2008
3 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4 Comma 3 bis sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
5 L'abrogazione del comma 63 dell'art. 10, L.R. 17/2008, disposta erroneamente dall'art. 34, comma 1, lett. d), L.R. 13/2015, si intende non produttiva di effetti a carico del comma 3bis del presente articolo.
6 Integrata la disciplina della lettera d) del comma 3 bis da art. 36, comma 2, L. R. 6/2006 nel testo modificato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2015
7 Parole aggiunte alla lettera e) del comma 3 bis da art. 8, comma 2, lettera a), L. R. 24/2016
8 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 3 bis da art. 8, comma 2, lettera b), L. R. 24/2016
9 Rubrica dell'articolo modificata da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
10 Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
11 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
12 Comma 3 sostituito da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
13 Lettera g) del comma 3 bis abrogata da art. 26, comma 1, lettera e), L. R. 17/2020
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d) entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, della presente legge.
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 36, comma 2, L. R. 6/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 31, comma 1, L. R. 13/2015
3 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera e), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 38
2. Nell'ambito dei Servizi del collocamento mirato operano i comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità con compiti relativi alla valutazione delle capacità globali, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilità.
Note:
1 Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e) entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12 della presente legge.
2 Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 36, comma 5, L. R. 13/2015
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 20/2018 , a decorrere dall'1/10/2018, come disposto dall'art. 12, c. 3, L.R. 20/2018.
5 Articolo sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 38 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 64, L. R. 17/2008
2 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera f), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 39
1. Per le finalità di cui all'articolo 36 è istituito il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2 Comma 3 sostituito da art. 8, comma 3, lettera a), L. R. 24/2016
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 3, lettera b), L. R. 24/2016
4 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 28, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 40
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 88, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 88, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Comma 1 sostituito da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
5 Rubrica dell'articolo modificata da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
6 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera c), L. R. 20/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 41/1996.
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
2 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
Art. 44
 (Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista)
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
4 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
CAPO III
 Previsione e gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale
Art. 45
 (Azioni per prevenire e fronteggiare le gravi difficoltà occupazionali)
3. La Regione, anche tramite le azioni di cui al comma 1, promuove il raccordo a livello regionale fra le politiche del lavoro e quelle delle attività produttive.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4 Comma 2 sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 46
2. In sede di concertazione sociale viene accertata l'effettiva sussistenza della situazione di grave difficoltà occupazionale, anche sulla base delle risultanze illustrate dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.
3. A seguito dell'accertamento di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro dichiara la situazione di grave difficoltà occupazionale e promuove la redazione di un Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 47.
4. La dichiarazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 3, ha efficacia per un periodo di 12 mesi, prorogabile secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
6. Nei casi di cui al comma 5 non trovano applicazione i commi 1, 2, 3 e 4, nonché l'articolo 47.
7. Ai lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito delle situazioni di cui al comma 5 trovano applicazione tutti gli interventi di politica attiva del lavoro per il fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale previsti dalla vigente normativa regionale, anche a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 23, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017
5 Comma 3 quater aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017
6 Articolo sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 47
2. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro presenta il Piano alla Giunta regionale per la sua approvazione.
3. Il Piano di cui al comma 2 ha efficacia per un periodo di dodici mesi, prorogabile secondo la procedura di cui al comma medesimo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 8), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
2 Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 9), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
3 Comma 4 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4 Articolo sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 48
2. Le misure di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro ai sensi dell'articolo 24, il cui compenso è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti.
3. Con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la concertazione sociale, sono individuate una o più situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale nel cui bacino occupazionale sono identificati i soggetti da ricollocare, nell'ambito dei beneficiari di cui al comma 3.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 4/2013
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014
4 Comma 2 abrogato da art. 34, comma 1, lettera h), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
9 Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 17/2020
10 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 10, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO IV
 Pari opportunità e qualità del lavoro
Art. 49
2. A tal fine la Regione realizza azioni di sistema finalizzate a sostenere l'attività lavorativa delle donne, sia per quanto riguarda l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, sia per quanto riguarda i percorsi di carriera e il contrasto alla segregazione di genere, con particolare attenzione ai settori più innovativi dell'imprenditoria e del lavoro autonomo e professionale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 7, comma 3, lettera b), L. R. 44/2017
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
Art. 50
1. La Regione promuove la realizzazione nei luoghi di lavoro di iniziative finalizzate al benessere dei lavoratori e al rafforzamento dei livelli di salute e sicurezza e favorisce i processi di innovazione organizzativa e l'attuazione di forme di lavoro agile che contribuiscano a elevare la qualità e la sicurezza della vita lavorativa, favorendone la conciliazione con i tempi e le esigenze di vita familiare.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, ferme restando le iniziative di cui all'articolo 33 bis, può concedere, anche ricorrendo a risorse dell'Unione europea, incentivi alle imprese per l'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro finalizzati a promuovere il benessere organizzativo anche utilizzando le possibilità offerte dalle tecnologie informative, fra cui il lavoro agile, i piani aziendali di digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi e di potenziamento delle dotazioni informatiche. La Regione può altresì concedere incentivi alle imprese che, singolarmente oppure in sinergia con altre imprese e realtà pubbliche o private del territorio, sviluppano una offerta di servizi a favore dei propri lavoratori e a favore della comunità.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove altresì azioni di informazione e formazione rivolte a imprese, lavoratori e parti sociali.
4. La Regione, per il tramite dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 28 bis, promuove attività di studio e valutazione delle forme di lavoro agile e delle iniziative di promozione del benessere aziendale attuate sul territorio regionale, nonché dei loro effetti.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 4, lettera a), L. R. 44/2017
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 4, lettera b), L. R. 44/2017
3 Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 4, lettera c), L. R. 44/2017
4 Articolo sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 17/2020
Capo IV bis
 Misure di sostegno alla condivisione delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra tempi di vita familiare e impegni lavorativi
Art. 51 bis
1. La Regione pone in essere azioni volte a facilitare la conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari mediante il concorso delle seguenti iniziative:
a) sviluppo di servizi educativi per l'infanzia e di cura per la persona e la famiglia, da realizzarsi nell'ambito delle norme regionali in materia di politiche familiari e di politiche sociali;
b) attivazione di specifici servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori;
c) promozione di piani, aziendali e territoriali, e di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario di lavoro, il telelavoro, il lavoro agile e lo sviluppo di servizi alla famiglia, anche a livello aziendale;
d) azioni positive per favorire l'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla normativa nazionale in materia, in particolare dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e per favorire la condivisione delle responsabilità familiari;
e) misure di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori al rientro al lavoro dopo un'assenza per la fruizione di congedi di maternità, paternità e parentali o a seguito di un periodo di cura o di malattia propria o di un familiare;
f) azioni di supporto e di formazione alle lavoratrici e ai lavoratori, realizzate anche mediante il ricorso a risorse dell'Unione europea, per la conciliazione delle esigenze lavorative con quelle di cura familiare di minori o delle persone non autosufficienti con essi conviventi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 51 ter
2. I servizi operano in raccordo con i servizi sociali dei Comuni, con le strutture del sistema sanitario regionale competenti e con gli istituti di patronato del territorio.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, i servizi possono rapportarsi con la Consigliera o il Consigliere di parità regionale e di area vasta per lo scambio di informazioni e buone prassi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2020
CAPO V
 Contrasto del lavoro sommerso e irregolare e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Art. 52
 (Finalità e interventi)
2. Gli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, lettera b), sono emanati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute, previa concertazione con le parti sociali, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Università degli studi di Trieste e di Udine convenzioni per la realizzazione di iniziative formative finalizzate a promuovere la cultura della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere iniziative concordate tra le parti sociali utili a una più efficace azione di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e a promuovere campagne di informazione che accrescano la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 56
 (Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro)
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
2 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
3 Comma 2 abrogato da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
Art. 56 bis
1. La Regione partecipa a iniziative di solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti sul luogo di lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie.
3. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, approvato previo parere della competente Commissione consiliare, i destinatari, i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 30/2007
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 10, comma 68, L. R. 17/2008
3 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 10, comma 68, L. R. 17/2008
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 10/2023 . La disposizione trova applicazione per gli eventi verificatisi a decorrere dall'1/1/2022.