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LEGGE 29 marzo 1985, n. 113

Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal:  21-5-2022
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Art. 2

Abilitazione alla funzione di centralinista
1. sono considerati abilitati i privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico, rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi.
2. I privi della vista che frequentano corsi professionali per
((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista))
, istituiti secondo la disciplina di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono l'abilitazione professionale, ai fini di cui al comma precedente, a seguito di un esame effettuato dalle commissioni di cui al successivo settimo comma.
3. I corsi professionali di cui al comma precedente non possono avere durata inferiore ad un anno scolastico per coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore ovvero abbiano compiuto il 21° anno di età e a due anni per coloro che siano in possesso di licenza di scuola media dell'obbligo. Sono ammessi ai corsi anche i non vedenti in possesso di licenza elementare.
4. Le regioni, nell'ambito dei piani regionali di istruzione professionale, stabiliscono gli specifici programmi dei corsi per
((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista))
.
5. Gli esami di abilitazione di cui al precedente secondo comma si svolgeranno secondo i programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Le regioni debbono altresì svolgere periodici corsi di aggiornamento in rapporto allo sviluppo tecnologico nel settore della telefonia.
7. Con provvedimento del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è istituita la commissione regionale per l'esame di abilitazione dei
((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista))
.
8. La commissione è composta da:
il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o un funzionario dell'ufficio da lui delegato, che la presiede;
un membro designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, esperto in telefonia;
un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione e scelto tra esperti in scrittura e lettera Braille;
un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, esperto in telefonia;
un funzionario della Società italiana per l'esercizio telefonico - SIP, esperto in telefonia;
un membro designato dalla regione e scelto tra esperti in scrittura e lettura Braille.
9. I compiti di segreteria sono esercitati da un impiegato con funzioni direttive o di concetto dell'ufficio regionale del lavoro.
10. Per ogni componente della commissione è nominato un supplente.
11. Le commissioni durano in carica cinque anni ed iniziano ad
esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
12. Le domande per l'esame di abilitazione sono presentate all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
13. In attesa della costituzione delle commissioni regionali di cui al settimo comma del presente articolo, l'esame di abilitazione viene effettuato presso la commissione di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, la quale cessa di esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero presso altra commissione regionale designata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.