Legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale.
Art. 17
Note:
1 Lettera a) del comma 7 abrogata da art. 5, comma 4, L. R. 25/2012 , a seguito dell'abrogazione del comma 5 dell'art. 21 L.R. 12/1994.
2 Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
3 Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
4 Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
5 Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
6 Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
7 Comma 7 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.