Art. 19
1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione, anche attraverso l'iniziativa di privati, di piani, opere o interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati.
2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.
3. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo.
4. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati.
4 bis. I soggetti proponenti, pubblici o privati, possono richiedere la verifica delle possibilità di stipulazione di un accordo di programma di cui al comma 4 attraverso motivata richiesta presentata al Presidente della Regione o al Presidente della Provincia o al Sindaco.
5. Le Amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell'Amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto dell'accordo, i quali si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativo possa contribuire alla fattibilità delle opere.
6. L'accordo di programma è stipulato da tutti i soggetti di cui al comma 3 o Assessori loro delegati a seguito di approvazione unanime. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche possono stipulare l'accordo solo se competenti ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata. Conclusa la stipulazione, l'accordo di programma è approvato con atto formale dal soggetto che lo ha promosso ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati e approvati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell’accordo.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 11, L. R. 8/1999 nel testo modificato da art. 72, comma 1, L. R. 7/2000
2 Parole aggiunte al comma 6 da art. 10, comma 1, L. R. 14/2004
3 Comma 7 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 14/2004
4 Comma 1 sostituito da art. 12, comma 57, lettera a), L. R. 11/2011
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 57, lettera b), L. R. 11/2011
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 81, comma 2, L. R. 3/2015
7 Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 7, L. R. 22/2020
Art. 20
(Effetti urbanistici dell'accordo di programma)
1. L'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 11, L. R. 8/1999 nel testo modificato da art. 72, comma 1, L. R. 7/2000
2 Abrogati, a decorrere dal 26 marzo 2008, i commi 2 e 3 e l'ultimo periodo del comma 1, a seguito del disposto dell'art. 29, commi 1 e 2, del DPReg 20 marzo 2008, n. 086/Pres ("Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5" - B.U.R. S.O. n. 11 dd 25 marzo 2008), avente forza di legge secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 6, della L.R. 5/2007.
Art. 21
( ABROGATO )
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 1, L. R. 14/2002
2 Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 14/2004
3 Articolo sostituito da art. 15, comma 2, lettera a), L. R. 13/2009
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 4, L. R. 3/2011
5 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22
1. In materia di conferenza di servizi trovano applicazione gli articoli da 14 a 14 quinquies della
legge 241/1990.
2. Ai sensi dell'
articolo 14 quinquies, comma 7, della legge 241/1990, nei casi in cui l'amministrazione procedente sia la Regione o un ente locale del Friuli Venezia Giulia, le attribuzioni di cui all'articolo 14 quinquies, ogniqualvolta ricorrano i termini Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consiglio dei Ministri sono riferite rispettivamente al Presidente della Regione, alla Presidenza della Regione e alla Giunta regionale.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 3/2001
2 Comma 3 sostituito da art. 29, comma 2, L. R. 3/2001
3 Comma 5 bis aggiunto da art. 29, comma 3, L. R. 3/2001
4 Comma 6 sostituito da art. 29, comma 4, L. R. 3/2001
5 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 14/2004
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 16/2008
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 55, comma 4, L. R. 42/1996 nel testo modificato da art. 221, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
8 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 9/2018
Art. 22 bis
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 14/2004
2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010
6 Comma 6 sostituito da art. 27, comma 1, lettera e), L. R. 17/2010
7 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22 ter
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 14/2004
2 Comma 1 sostituito da art. 27, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 27, comma 2, lettera b), L. R. 17/2010
4 Comma 1 ter aggiunto da art. 27, comma 2, lettera b), L. R. 17/2010
5 Comma 4 sostituito da art. 27, comma 2, lettera c), L. R. 17/2010
6 Comma 8 sostituito da art. 27, comma 2, lettera d), L. R. 17/2010
7 Comma 9 sostituito da art. 27, comma 2, lettera e), L. R. 17/2010
8 Parole aggiunte al comma 6 da art. 54, comma 2, L. R. 19/2012
9 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22 quater
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 14/2004
2 Comma 2 abrogato da art. 27, comma 3, lettera a), L. R. 17/2010
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 27, comma 3, lettera b), L. R. 17/2010
4 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22 sexies
(Partecipazione dell'Amministrazione regionale a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni)
1. Qualora l’Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti, la presenza a dette conferenze è coordinata dalla Direzione centrale individuata dalla Giunta regionale in ragione delle funzioni di coordinamento delle attività delle Direzioni centrali la quale verifica preliminarmente quali siano le strutture regionali coinvolte dalla conferenza di servizi.
2. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti con un unico procedimento, il rappresentante unico regionale è il responsabile del procedimento regionale interessato, o suo delegato.
2 bis. I commi 1 e 2 si applicano anche alle conferenze di servizi convocate dall'Amministrazione regionale o dagli enti regionali di cui all'articolo 2.
3. Qualora siano interessati da conferenze di servizi indette sia dall'amministrazione regionale sia da altre amministrazioni procedenti più procedimenti regionali, la Direzione centrale di cui al comma 1, ai fini della determinazione della posizione unitaria dell'Amministrazione regionale, individua il rappresentante unico dell'Amministrazione regionale tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti. Alle conferenze di servizi possono prendere parte, su richiesta del rappresentante unico regionale, i funzionari delle strutture regionali coinvolte. Il rappresentante unico regionale ai fini della definizione della posizione unica regionale, entro la data prevista per lo svolgimento della prima riunione della conferenza di servizi, chiede ai responsabili delle strutture regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione il rilascio di intese, concerti, nulla-osta, assensi comunque denominati oggetto della conferenza. Il rappresentante unico regionale acquisisce ordinariamente tali atti in modalità asincrona, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per il rilascio degli stessi.
3 bis. Nei casi di particolare complessità delle determinazioni da assumere o di mancata acquisizione degli atti ai sensi del comma 3, il rappresentante unico regionale convoca una conferenza interna in modalità simultanea, definendo tempi e modalità di acquisizione degli atti. La convocazione della conferenza deve pervenire alle strutture interessate, almeno tre giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria. Alla conferenza partecipano i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati.
3 ter.
La determinazione conclusiva della conferenza di cui al comma 3 bis:
a) sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture partecipanti;
b) costituisce la posizione unitaria dell'Amministrazione regionale.
4. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono svolti mediante un sistema informativo recante il censimento dei procedimenti regionali e delle relative strutture regionali competenti, che consenta il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori delle conferenze di servizi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 14/2004
2 Articolo sostituito da art. 15, comma 2, lettera b), L. R. 13/2009
3 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 9/2018 , a decorrere dalla data di adozione della delibera della Giunta regionale, come disposto dall'art. 13, c. 1 della L.R. 9/2018.
4 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 15, comma 3, L. R. 13/2009
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 8/2021
7 Comma 3 sostituito da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 8/2021
8 Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 8/2021
9 Comma 3 ter aggiunto da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 8/2021
Art. 24
(Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche)
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo regionale, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento, o in mancanza, non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di pareri obbligatori da formularsi da parte di organi di altre pubbliche Amministrazioni, trova applicazione la disciplina prevista in materia dalla
legge 241/1990.
2. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e gli stessi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'Amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'Amministrazione pubblica o di Enti o strutture pubblici dotati di qualificazione e di capacità tecnica equipollenti, da individuarsi con apposita legge regionale.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale ed urbanistica e della salute dei cittadini.
5. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui ai commi 1 e 3, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie e dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 25
( ABROGATO )
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 14/2004
2 Comma 2 sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 26
(Riordino di organi collegiali)
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali, con provvedimenti da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione o dell'Ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
Art. 27 bis
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nei termini di cui all'articolo 5, il provvedimento di diniego.
2. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali e agli atti individuati con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 26/2012