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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1963, n. 1409

Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2004)
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Testo in vigore dal:  2-5-1971
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 dicembre 1962, n. 1863, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1



È compito dell'Amministrazione degli archivi di Stato:
a) conservare: 1) gli archivi degli Stati italiani pre-unitari;
2) i documenti degli organi
((...))
, giudiziari ed amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie del servizio; 3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo;
b) esercitare la vigilanza: 1) sugli archivi degli enti pubblici;
2) sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.
L'Amministrazione degli archivi di Stato ha altresì facoltà di consultare, ai fini della ricerca scientifica e dei servizi di documentazione, gli archivi e i documenti indicati nella lettera b) del precedente comma.