Legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Art. 17
 (Rifinanziamenti di leggi regionali)
39. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 7255 (2.1.243.6.10.10)
Contributi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio erogati da istituti ed enti esercenti il credito agrario a termini dell'articolo 2, punto 4, lettera b) della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, alle cooperative e loro consorzi che operano nel settore della raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli - ivi comprese le stalle sociali e gli allevamenti cooperativi - per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti
1998-3.437.600.000
1999-1.800.000.000
2000--
2001--
TOTALE-5.237.600.000


40. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 7360 (2.1.243.5.10.10)
Finanziamento per la realizzazione di interventi in attuazione del regolamento (CEE) n. 951/1997 e del relativo programma operativo regionale 1994-1999 per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, anche a titolo di anticipazione delle quote comunitaria e statale
1998--
1999-3.000.000.000
2000--
2001--
TOTALE-3.000.000.000


45. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 7930 (2.1.238.5.10.28)
Contributi pluriennali, per una durata non superiore a 15 anni, a favore degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni, a fronte dei mutui contratti per la realizzazione di opere di infrastrutturazione industriale o destinate a servizi, ivi compreso il costo delle aree su cui le opere stesse insistono
1998--
1999-3.000.000.000
2000-3.000.000.000
2001-3.000.000.000
TOTALE-9.000.000.000
limite 15:1999 - 2013-3.000.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Note:
1 Comma 43 abrogato da art. 12, comma 22, L. R. 13/2000