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LEGGE 26 aprile 1983, n. 130

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1984)
Testo in vigore dal:  30-4-1983

Art. 21


In apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è iscritta, per l'anno 1983, la somma di lire 1.300 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture nonché per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.
Nei venti giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, determina, con delibera da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, i criteri di riparto tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento nonché i parametri di valutazione dei progetti.
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui al precedente comma, le amministrazioni interessate presentano per l'approvazione i rispettivi progetti al CIPE, che delibera entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine.
Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalità e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti, per le procedure di finanziamento delle opere di competenza regionale.
In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, è autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per le finalità del presente articolo.
Con la medesima delibera di cui al terzo comma, il CIPE stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e per ciascun progetto, la quota per la quale l'amministrazione interessata è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1983, a contrarre i mutui stessi.
L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se esistenti, e contenere indicatori quantitativi di convenienza economica del progetto quali il saggio di rendimento interno e il valore attuale netto stimato per progetto, secondo la metodologia indicata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.
La riserva del 40 per cento di cui all'articolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene determinata sulle disponibilità nette complessive.