Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 1
 
2. L'aliquota percentuale indicata al comma 1 è applicata:
a) al costo determinato ai sensi degli articoli 46, terzo comma, e 59 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modifiche ed integrazioni, per gli alloggi e, rispettivamente, per i vani adibiti ad attività produttiva, nel caso di opere di ricostruzione assistite dai contributi della citata legge regionale 63/1977;
b) all'importo dei lavori, come risultante dal progetto approvato, nel caso di opere di riparazione e di consolidamento antisismico degli edifici assistite dai contributi previsti rispettivamente dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 13 maggio 1988, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
c) all'importo dei lavori, come risultante dal progetto approvato, nel caso di opere assistite dai contributi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, relative al consolidamento, ripristino, ricostruzione e nuova costruzione di muri di sostegno finalizzati alla riparazione o alla ricostruzione degli edifici;
d) all'importo dei lavori, come risultante dal progetto approvato, nel caso di opere assistite dai contributi previsti dagli articoli 30 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e 81 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e loro successive modificazioni ed integrazioni, intese ad eliminare fenomeni di infiltrazione d'acqua dagli edifici riparati o ricostruiti con i benefici delle leggi regionali 30/1977 e 63/1977 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi pubblici per i quali l'IVA dovuta per l'esecuzione dei relativi lavori deve intendersi compresa, in via di interpretazione autentica, nel contributo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 138, comma 30, L. R. 13/1998 con effetto dal 20 settembre 1996, data di entrata in vigore della L.R. 40/96, come previsto dal comma 31 del medesimo articolo.