Art. 1
Stanziamento obbligatorio per l' aggiornamento
professionale del personale
Le Unità Sanitarie Locali iscrivono nel bilancio di previsione annuale, quale spesa obbligatoria, uno stanziamento per l' aggiornamento professionale del personale, nella misura contenuta tra i limiti minimo e massimo che la Giunta regionale determina entro il 15 settembre dell' anno che precede.
Lo stanziamento è finalizzato all' aggiornamento professionale obbligatorio del personale dipendente di cui all'
articolo 46 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, del personale convenzionato di cui all'
articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché alle spese di missione, di viaggio e di eventuale iscrizione per coloro che vengono comandati ai sensi dell' ultimo comma dell'
articolo 45 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761. Nella fissazione dei limiti anzidetti la Giunta regionale terrà anche conto degli oneri derivanti dalla applicazione delle modalità previste dall' articolo 48, terzo comma, n. 10, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.