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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1979, n. 761

Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1999)
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Testo in vigore dal:  1-3-1980

Art. 46

Aggiornamento professionale obbligatorio


L'aggiornamento professionale è obbligatorio per tutto il personale dell'unità sanitaria locale, ivi compreso quello amministrativo, ed è finalizzato:
al completamento della preparazione professionale anche in vista della mobilità del personale e della riconversione funzionale del medesimo;
al miglioramento della qualità del servizio.
L'aggiornamento è assicurato mediante riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici organizzati preferibilmente nella sede di servizio e nell'orario di lavoro. La regione, all'inizio di ogni anno, fissa gli obiettivi generali dell'aggiornamento e le modalità di svolgimento avvalendosi della collaborazione delle università, delle istituzioni scolastiche e degli ordini professionali.
L'aggiornamento del personale addetto a servizi igienico-organizzativi e di medicina legale e del lavoro è attuato in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità e con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
L'aggiornamento del personale sanitario dipendente può essere effettuato anche nell'ambito delle attività di aggiornamento obbligatorio previste per il personale convenzionato di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque superare il 50 per cento.