Legge regionale 30 maggio 1983, n. 43 - TESTO VIGENTE dal 15/06/1983

Aggiornamento professionale del personale delle Unità Sanitarie Locali.
Art. 2
 Autorizzazione al comando per aggiornamento
tecnico - scientifico
I Comitati di Gestione delle Unità Sanitarie Locali, predispongono periodicamente i programmi delle iniziative di aggiornamento tecnico - scientifico del personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale.
Per la formulazione dei programmi i Comitati di Gestione si avvarranno della collaborazione del Consiglio dei Sanitari, della Università ove è presente e degli Ordini Professionali.
Ai fini del rilascio dell' autorizzazione regionale prevista dall' articolo 45, ultimo comma, del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, i programmi di aggiornamento devono essere presentati alla Direzione regionale dell' igiene e della sanità con le seguenti indicazioni:
a) obiettivi specifici dell' aggiornamento;
b) servizi, reparti o presidi interessati;
c) numero, ruolo e posizione funzionale dei dipendenti che, in relazione all' esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, si intende inviare in comando per aggiornamento tecnico - scientifico;
d) la quota che si intende impegnare per le spese relative al programma in questione nell' ambito dello stanziamento di cui all' articolo 1.

L' autorizzazione è rilasciata con provvedimento della Giunta regionale che vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Sulla base dell' autorizzazione regionale i Comitati di Gestione adottano i programmi e i relativi provvedimenti di comando.