Il personale di cui all' articolo 5, primo, secondo ed ultimo comma del
DPR 18 dicembre 1979, n. 839, in servizio presso l' Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge - fatta eccezione per il personale assegnato ai Comuni, ai sensi degli articoli 4 e 14 della
legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 - è inquadrato, con effetto dal 12 aprile 1980, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, previste dalla
legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, corrispondenti alle qualifiche formalmente rivestite presso l' Ente di provenienza, secondo l' equiparazione di cui alla Tabella A), salvo, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, quanto previsto dall'
articolo 14, secondo comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.