Legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95 - TESTO VIGENTE dal 01/07/1993

Norme per l' inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei Comuni del personale di cui all' articolo 5 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.
Art. 1
 
Il personale di cui all' articolo 5, primo, secondo ed ultimo comma del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, in servizio presso l' Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge - fatta eccezione per il personale assegnato ai Comuni, ai sensi degli articoli 4 e 14 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 - è inquadrato, con effetto dal 12 aprile 1980, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, previste dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, corrispondenti alle qualifiche formalmente rivestite presso l' Ente di provenienza, secondo l' equiparazione di cui alla Tabella A), salvo, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, quanto previsto dall' articolo 14, secondo comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.