LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 aprile 2017, n. 6

Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/04/2017
Materia:
220.06 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Art. 1
 (Modifiche alle leggi regionali 4/2005, 11/2011, 5/2012, 4/2013, 4/2014 e 3/2015 in materia di delega alle Camere di commercio di funzioni concernenti la concessione di contributi alle imprese e per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita)
1. All' articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Delega di funzioni alle Camere di commercio >>;

b)
al comma 1 le parole << A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono delegate all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito Unioncamere FVG) >> sono sostituite dalle seguenti: << Sono delegate alle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia >>;

c)
dopo la lettera n) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
<<n bis) contributi a sostegno di progetti di imprenditoria femminile di cui all' articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);
n ter) contributi a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile di cui all' articolo 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);
n quater) incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese di cui al titolo II, capi II e III, della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo).>>;

d)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive.>>.

2. All' articolo 43 della legge regionale 4/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 bis la parola << annualmente >> è soppressa;

b)
al comma 2 le parole << di Unioncamere FVG >> sono sostituite dalle seguenti: << delle Camere di commercio >>;

c)
i commi 3 e 4 sono abrogati.

3.
All' articolo 45 della legge regionale 4/2005 le parole << Unioncamere FVG riceve >> sono sostituite dalle seguenti: << le Camere di commercio ricevono >>.

4. All' articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 85 le parole << , anche tramite delega alla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG), >> sono soppresse;

b)
al comma 86 le parole << , nonché le modalità di esercizio dell'eventuale delega >> sono soppresse.

5.  
( ABROGATO )
6.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l' articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo);
b) l' articolo 55, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), modificativo dell' articolo 6 della legge regionale 4/2013 ;
c) l' articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), modificativo dell' articolo 6 della legge regionale 4/2013 ;
7.
Fino alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione e le Camere di commercio prevista dall' articolo 42, comma 2, della legge regionale 4/2005 , come sostituito dal comma 1, lettera d), continuano ad applicarsi le convenzioni stipulate tra la Regione e Unioncamere FVG in base agli schemi approvati con la deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2013, n. 397 ( Legge regionale 4/2004 - Art. 42 - Approvazione schema di convenzione con Unioncamere FVG in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi alle imprese - Autorizzazione alla stipulazione), con la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2013, n. 473 (Approvazione schema convenzione con Unioncamere FVG in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi alle imprese femminili di cui all' articolo 2, comma 85, della LR 11/2011 e alle imprese giovanili di cui all' articolo 20, comma 3, della LR 5/2012 ) e con la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2014, n. 822 ( LR 4/2013 - Approvazione schema di convenzione da stipularsi con Unioncamere FVG in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione degli incentivi di cui al capo II " Progetti volti al rafforzamento e al rilancio della competitività delle PMI " e al capo III " Progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti, mediante la costituzione di contratti di rete "). Fermi restando gli obblighi assunti dalle Camere di commercio in quanto soggetti gestori delegati da Unioncamere FVG ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013 , a far data dall'entrata in vigore della presente legge, le attività amministrative contemplate dalle convenzioni di cui al primo periodo, non oggetto di delega alle Camere di commercio da parte di Unioncamere FVG ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013 , sono svolte:

a)dalla Giunta regionale in riferimento al riparto su base provinciale delle risorse disponibili;
b)dall'Amministrazione regionale, sentite le Camere di commercio, in riferimento alla predisposizione e alla pubblicazione degli avvisi di presentazione delle domande e degli schemi di domanda e della modulistica;
c)da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento alla relazione sulla gestione concernente i canali di incentivazione e alle richieste di liquidazione delle risorse da destinare alle imprese e al rimborso delle spese, relativamente alla quota spettante ai sensi del comma 8.
8. Le assegnazioni di risorse effettuate a favore di Unioncamere FVG sono confermate a favore delle singole Camere di commercio, secondo la quota a ciascuna spettante in conformità alle convenzioni sottoscritte tra le stesse e Unioncamere FVG in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale 397/2013, 473/2013 e 822/2014 citate al comma 7.
9. I procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai contributi alle imprese turistiche previsti dagli articoli 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono definiti a cura delle Camere di commercio nel rispetto degli obblighi assunti dalle stesse in quanto soggetti gestori delegati da Unioncamere FVG ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013 .
10. All' articolo 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a soggetti privati, per il tramite delle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia, con le quali, al fine di disciplinare i relativi rapporti, la Regione stipula apposita convenzione in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive. >>;

b)
il comma 4 è abrogato;

c)
al comma 5 le parole << Unioncamere FVG riceve >> sono sostituite dalle seguenti: << le Camere di commercio ricevono >>;

d)
al comma 6 le parole << a Unioncamere FVG >> sono sostituite dalle seguenti: << alle Camere di commercio >>.

11. Fino alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione e le Camere di commercio prevista dall' articolo 18, comma 3, della legge regionale 4/2014 , come sostituito dal comma 10, lettera a), continua ad applicarsi la convenzione stipulata tra la Regione e Unioncamere FVG in base allo schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2014, n. 1427 ( LR 4/2014 , art. 18, comma 3 - Approvazione schema di convenzione da stipularsi con Unioncamere FVG in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di contributi destinati a migliorare la vivibilità e la fruibilità delle aree urbane, in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sviluppo economico eco-compatibile, sostenendo l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita). Fermi restando gli obblighi assunti dalle Camere di commercio in quanto soggetti gestori delegati da Unioncamere FVG ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013 , a far data dall'entrata in vigore della presente legge, le attività amministrative contemplate dalla convenzione tra la Regione e Unioncamere FVG di cui al primo periodo, non oggetto di delega alle Camere di commercio da parte di Unioncamere FVG ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013 , sono svolte:
a)dalla Giunta regionale in riferimento al riparto su base provinciale delle risorse disponibili;
b)dall'Amministrazione regionale, sentite le Camere di commercio, in riferimento alla predisposizione e alla pubblicazione degli avvisi di presentazione delle domande e della modulistica;
c)da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento alla relazione sulla gestione concernente i canali di incentivazione e alle richieste di liquidazione delle risorse da destinare alle imprese e al rimborso delle spese, relativamente alla quota spettante ai sensi del comma 12.
12. Le assegnazioni di risorse effettuate a favore di Unioncamere FVG sono confermate a favore delle singole Camere di commercio, secondo la quota a ciascuna spettante in conformità alle convenzioni sottoscritte tra le stesse e Unioncamere FVG in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 1427/2014 citata al comma 11.
13. All' articolo 97 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << a Unioncamere FVG >> sono sostituite dalle seguenti: << alle Camere di commercio >>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio è stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive.>>;

c)
al comma 3 le parole << Unioncamere FVG riceve >> sono sostituite dalle seguenti: << le Camere di commercio ricevono >> e le parole << e ha facoltà di operare anche mediante ricorso alle procedure di cui all' articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali) >> sono soppresse.

14. Fino alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione e le Camere di commercio prevista all' articolo 97, comma 2, della legge regionale 3/2015 , come sostituito dal comma 13, lettera b), continua ad applicarsi la convenzione stipulata tra la Regione e Unioncamere FVG in base allo schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2016, n. 562 ( LR 3/2015 - Approvazione schema convenzione con Unioncamere FVG in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione degli incentivi di cui agli artt. 17, 24, 30 e 31). Fermi restando gli obblighi assunti dalle Camere di commercio in quanto soggetti gestori delegati da Unioncamere FVG ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013 , a far data dall'entrata in vigore della presente legge, le attività amministrative contemplate dalla convenzione tra la Regione e Unioncamere FVG, non oggetto di delega alle Camere di commercio da parte di Unioncamere FVG ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013 , sono svolte:
a)dalla Giunta regionale in riferimento al riparto su base provinciale delle risorse disponibili;
b)dall'Amministrazione regionale, sentite le Camere di commercio, in riferimento alla predisposizione e alla pubblicazione degli avvisi di presentazione delle domande e degli schemi di domanda e della modulistica;
c)da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento alla relazione sulla gestione concernente i canali di incentivazione e alle richieste di liquidazione delle risorse da destinare alle imprese e al rimborso delle spese, relativamente alla quota spettante ai sensi del comma 15.
15. Le assegnazioni di risorse effettuate a favore di Unioncamere FVG sono confermate a favore delle singole Camere di commercio, secondo la quota a ciascuna spettante in conformità alle convenzioni sottoscritte tra le stesse e Unioncamere FVG in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 562/2016 citata al comma 14.
16. Ferme restando le funzioni spettanti alle Camere di commercio in quanto soggetti gestori delegati da Unioncamere FVG ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013 , le funzioni attribuite a Unioncamere FVG dai pertinenti regolamenti di attuazione, non oggetto di delega alle Camere di commercio da parte di Unioncamere FVG ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013 , sono svolte a far data dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'adeguamento dei regolamenti medesimi alle modifiche in materia di delega di funzioni alle Camere di commercio di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 10 e 13:
a)dalla Giunta regionale in riferimento al riparto su base provinciale delle risorse disponibili;
b)dall'Amministrazione regionale, sentite le Camere di commercio, in riferimento alla predisposizione e alla pubblicazione degli avvisi di presentazione delle domande o dei bandi e degli schemi di domanda e della modulistica;
c)da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento alla predisposizione e pubblicazione di note informative, nonché all'eventuale istituzione di commissioni di esperti per l'emissione di pareri e la valutazione delle domande.
17. Ovunque nei regolamenti di cui al comma 16 sia prevista la pubblicazione sul sito internet di Unioncamere FVG, questa è da intendersi riferita al sito internet delle singole Camere di commercio per la parte relativa ai territori provinciali di competenza.
18. La convenzione stipulata tra la Regione, Unioncamere FVG e le Camere di commercio in base allo schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2016, n. 642 ( DPReg 136/2015 , art. 7, comma 3, lett. d) - Approvazione bozza di convenzione tra l'Amministrazione regionale e Unioncamere FVG, in qualità di organismo intermedio che agirà per il tramite delle Camere di commercio provinciali, per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"), continua ad applicarsi nel rispetto di quanto previsto al secondo periodo. Fermi restando gli obblighi assunti dalle Camere di commercio in quanto soggetti tramite i quali sono svolte, con riferimento al territorio di competenza, le funzioni di organismo intermedio di Unioncamere FVG per le Azioni 1.1 e 2.3 del POR FESR 2014-2020, a far data dall'entrata in vigore della presente legge le attività amministrative contemplate dalla convenzione di cui al primo periodo spettanti a Unioncamere FVG sono svolte da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento al territorio di competenza.
19. Ferme restando le funzioni spettanti alle Camere di commercio in conformità della convenzione di cui al comma 18 e ai sensi del bando POR FESR 2014-2020 <<Attività 1.1.a - Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese>>, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2016, n. 644, e del bando POR FESR 2014-2020 <<Attività 2.3.a.1 Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI>>, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2016, n. 1898, a far data dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni attribuite da tali bandi a Unioncamere FVG sono svolte:
a)dall'Amministrazione regionale in riferimento all'elaborazione della graduatoria regionale unica delle domande ammissibili all'aiuto e dell'elenco regionale unico delle domande non ammesse all'aiuto relativi all'Attività 2.3.a.1;
b)da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento alla predisposizione delle note informative e dello schema di domanda di erogazione dell'anticipo.
20. Ovunque nei bandi POR FESR 2014-2020 di cui al comma 19 sia prevista la pubblicazione sul sito internet di Unioncamere FVG, questa è da intendersi riferita al sito internet delle singole Camere di commercio.
21.
Il comma 5 dell'articolo 105 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è sostituito dal seguente:
<<5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 64, è abrogato l' articolo 54 della legge regionale 2/2002 >>.

22.
Dopo il comma 6 dell'articolo 105 della legge regionale 21/2016 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2018 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 155, 156 e 157 della legge regionale 2/2002 ;
b) gli articoli 84 e 85 della legge regionale 4/2013 ;

23.
Il comma 6 dell'articolo 106 della legge regionale 21/2016 è sostituito dal seguente:
<< 6. Le modifiche di cui all'articolo 86 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 64.>>.

24.
Dopo il comma 7 dell'articolo 106 della legge regionale 21/2016 è aggiunto il seguente:
<<7 bis. L'articolo 90 ha efficacia dall'1 gennaio 2018.>>.

25. In relazione alle domande che le imprese turistiche presentano a valere sul regolamento di attuazione dell' articolo 38 della legge regionale 4/2016 devono intendersi assimilate agli interventi di cui all' articolo 156, comma 2, lettera b), della legge regionale 2/2002 , le iniziative di costruzione di edifici da destinare a strutture ricettive.
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021, a seguito dell'abrogazione dei cc. 3, 3 bis, 4 e 4 bis dell'art. 20, L.R. 5/2012.
2Comma 5 abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20, LR 5/2012.
Art. 2
 (Modifiche alle leggi regionali 34/2015 e 14/2016)
1. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il primo periodo è sostituito dal seguente: << La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 è delegata alle Camere di commercio. >>;

b)
il secondo periodo è sostituito dal seguente: << Le domande di contributo sono presentate alle Camere di commercio, che ne predispongono la graduatoria, da approvare con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, nonché provvedono alla concessione e all'erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dal bando di cui al comma 5. >>;

c)
al terzo periodo le parole << Unioncamere FVG >> sono sostituite dalle seguenti: << le Camere di commercio >>.

2. All' articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 32 è sostituito dal seguente:
<<32. La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 30 e 31 è delegata alle Camere di commercio. Le domande di contributo sono presentate alle Camere di commercio, che le valutano con la modalità del procedimento a sportello secondo quanto stabilito dall' articolo 36 della legge regionale 7/2000 , nonché provvedono alla concessione e all'erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dal bando di cui al comma 31.>>;

b)
al comma 33 le parole << Unioncamere FVG >> sono sostituite dalle seguenti: << le Camere di commercio >>.

3.
Fino alla sottoscrizione delle convenzioni tra la Regione e le Camere di commercio, previste dall' articolo 3, comma 6, della legge regionale 34/2015 , come modificato dal comma 1 e dall' articolo 3, comma 33, della legge regionale 14/2016 come modificato dal comma 2, lettera b), continuano ad applicarsi le convenzioni stipulate tra la Regione e Unioncamere FVG in base agli schemi approvati con deliberazione della Giunta regionale 26 agosto 2016, n. 1590 (Schema di convenzione " Delega di funzioni ad Unioncamere FVG e alle quattro CCIAA regionali relative alla gestione dei contributi finalizzati alla realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o all'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 ". Approvazione.), e con la deliberazione 9 dicembre 2016, n. 2390 ( LR 14/2016 , art. 3, comma 33. Schema di convenzione " Delega di funzioni ad Unioncamere FVG e alle tre CCIAA provinciali relativa alla gestione dei contributi in conto interessi alle piccole e medie imprese (PMI), aventi sede sul territorio regionale, per la realizzazione degli interventi conseguenti alle diagnosi energetiche, finalizzate alla valutazione del consumo di energia e al risparmio energetico conseguibile, ed eseguite in applicazione dei criteri di cui all'allegato 2 al dlgs 102/2014 ". Approvazione e prenotazione fondi. (euro 2.200.000,00)). A far data dall'entrata in vigore della presente legge, le attività amministrative contemplate nelle convenzioni di cui al primo periodo tra la Regione e Unioncamere FVG sono svolte:

a)dalla Giunta regionale in riferimento al riparto su base provinciale delle risorse disponibili;
b)dall'Amministrazione regionale, sentite le Camere di commercio, in riferimento alla predisposizione e alla pubblicazione degli avvisi di presentazione delle domande e della modulistica;
c)da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento alla relazione sulla gestione concernente i canali di incentivazione e alle richieste di liquidazione delle risorse da destinare alle imprese ed al rimborso delle spese, relativamente alla quota spettante ai sensi del comma 4.
4. Le assegnazioni di risorse effettuate ai sensi dell' articolo 3, comma 6, della legge regionale 34/2015 , e ai sensi dell' articolo 3, comma 33, della legge regionale 14/2016 , a favore di Unioncamere FVG sono confermate a favore delle singole Camere di commercio, secondo la quota a ciascuna spettante in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1590/2016 e n. 2390/2016, di cui al comma 3.
Art. 3
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.