LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2015, n. 29

Disposizioni relative agli incarichi degli Amministratori unici delle ATER e alla determinazione dei canoni di locazione.

TESTO VIGENTE dal 03/12/2015

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/12/2015
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 1
 (Disposizioni relative agli incarichi degli Amministratori unici delle ATER e alla determinazione dei canoni di locazione)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, scaduti gli incarichi degli Amministratori unici delle ATER di cui all' articolo 5, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 (Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative), i relativi poteri sono attribuiti, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale o delle ATER, ai Direttori delle ATER medesime.
2. Al fine di garantire la necessaria continuità amministrativa gli incarichi dei Direttori sono prorogati di diritto sino alla nomina dei nuovi organi delle ATER e, comunque, sino e non oltre il 30 giugno 2016.
3. La data di decorrenza dell'1 gennaio 2016, fissata all' articolo 9, comma 52, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, è stabilita all'1 gennaio 2017. Fino a tale data, i canoni di locazione delle ATER rimangono quelli esistenti alla data di approvazione della presente legge, salvo eventuale indicizzazione.
4. Al fine di garantire la necessaria continuità amministrativa gli incarichi delle Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all' articolo 13 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), sono prorogati oltre la naturale scadenza sino e non oltre il 30 giugno 2016.
Art. 2
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.