LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 22

Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  15/01/2014
Materia:
240.02 - Emigrazione - Immigrazione
310.02 - Assistenza sociale
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 1
 (Finalità)
1. Con la presente legge la Regione Friuli Venezia Giulia, nelle more della definizione di nuove norme per i cittadini stranieri immigrati, intende garantire il principio di uguaglianza tra le persone di ogni provenienza e nazionalità, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena equiparazione.
2. Per le finalità indicate al comma 1 la Regione, contemperando l'esigenza di garantire alcune prestazioni ai soli residenti nel territorio regionale e il principio della parità di trattamento, individua nuovi criteri per l'accesso agli interventi regionali volti a:
a) perseguire il contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale di cui all' articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008);
b) sostenere la famiglia e la genitorialità di cui alla legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità);
c) disciplinare l'edilizia residenziale pubblica;
d) attuare il diritto allo studio di cui alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio).
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016, a seguito dell'abrogazione del comma 6 dell'art. 9, L.R. 9/2008.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera v), L. R. 22/2021
Art. 4
  (Modifiche agli articoli 12 e 18 ante della legge regionale 6/2003 )
1.
Dopo la lettera c) del comma 1.1. dell' articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è inserita la seguente:
<<c bis) i soggetti di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).>>.

2.
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 ante della legge regionale 6/2003 è aggiunta la seguente:
<<c bis) i soggetti di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 286/1998 .>>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera nn), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 6
1.
L' articolo 9 della legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale), è abrogato.