LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2010
Materia:
220.02 - Commercio
330.04 - Ricerca scientifica
440.07 - Fonti energetiche

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 6 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera m), L. R. 11/2011
2Articolo 7 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera q), L. R. 11/2011
3Articolo 8 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera x), L. R. 11/2011
4Articolo 15 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ii), L. R. 11/2011
5Parole soppresse all' Allegato B da art. 2, comma 115, lettera mm), L. R. 11/2011
6Capo II bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
7Articolo 10 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
8Articolo 10 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
9Articolo 10 quater aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
10Articolo 10 quinquies aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
11Allegato A abrogato da art. 14, comma 2, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito delle modifiche apportate alla L.R. 14/2010.
12Allegato B abrogato da art. 14, comma 2, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito delle modifiche apportate alla L.R. 14/2010.
13Non si procede all'abrogazione degli allegati, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
14Articolo 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 1/2026
15Articolo 3 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 1/2026
16Articolo 3 ter aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 1/2026
17Articolo 5 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 1/2026
18Articolo 18 bis aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 1/2026
19Allegato A abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
20Allegato B abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
CAPO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi congiunturale, dispone ulteriori misure straordinarie per il sostegno della mobilità su strada altresì volte alla riduzione dell'inquinamento ambientale. In particolare:
a) dispone misure di sostegno per l'acquisto di carburanti per autotrazione privata per la mobilità su strada;
b)   ( ABROGATA )
c) sostiene la ricerca e lo sviluppo di tecnologie volte alla realizzazione di motori parzialmente o totalmente indipendenti da carburanti combustibili;
d) favorisce l'ampliamento della rete di distribuzione di carburanti a ridotto impatto ambientale.
(1)
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 1 bis
 (Attribuzioni)
1. Le attività connesse alla concessione dei contributi e le attività di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni e l'irrogazione delle sanzioni della presente legge sono svolte dalla struttura regionale competente della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, di seguito struttura regionale competente. Le attività di relazione con gli utenti per l'accesso e la fruizione dei servizi previsti dalla presente legge sono svolte per il tramite di strutture dell'Amministrazione regionale indicate sul sito istituzionale della Regione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 1/2026
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) beneficiari:
1) le persone fisiche residenti nella regione intestatarie, anche temporaneamente ai sensi dell’articolo 94, comma 4 bis, della legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), cointestatarie, titolari di diritto di usufrutto o di contratti di noleggio a lungo termine o locatarie in locazione finanziaria o leasing dei mezzi autorizzati a beneficiare della contribuzione per l'acquisto dei carburanti per autotrazione, intendendo con tale termine i carburanti utilizzati per rifornire veicoli e motoveicoli;
2)   ( ABROGATO )
b) mezzi: gli autoveicoli e i motoveicoli iscritti nei pubblici registri automobilistici della Regione, compresi i mezzi oggetto o di noleggio a lungo termine o di locazione finanziaria o leasing, purché appartenenti ai beneficiari di cui alla lettera a);
c) identificativo digitale: codice a barre bidimensionale denominato QR Code;
d) abilitazione: l'attivazione dell'identificativo digitale di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettera c bis), per l'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge;
e) variazione dell'abilitazione: ogni modifica dei dati memorizzati sull'identificativo digitale;
f)   ( ABROGATA )
f bis) gestore: impresa di gestione di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione, stradale o autostradale.
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 115, lettera a), L. R. 11/2011
2Numero 2) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 5, comma 20, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3Parole aggiunte al numero 1) della lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
4Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
5Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
6Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 14, comma 2, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
7Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 14, comma 2, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
8Non si procede all'abrogazione delle lettere c) e f) del comma 1 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
9Parole aggiunte al numero 1) della lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
10Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
11Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
12Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
13Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 1/2026
14Lettera f bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 1/2026
15Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 18, L. R. 1/2026
CAPO II
 INCENTIVI SUGLI ACQUISTI DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
Art. 3
 (Sistema di contribuzione sugli acquisti di carburanti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati dai soggetti beneficiari cumulativamente sui singoli rifornimenti di carburante, sulla base della quantità acquistata.
2. I contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 12 centesimi al litro e 8 centesimi al litro.
3. La misura dei contributi per l'acquisto di benzina e gasolio di cui al comma 2 è aumentata rispettivamente di 7 centesimi al litro e 4 centesimi al litro per i beneficiari residenti nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva 273/1975/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975 , relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nei comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C(2009) 1902 del 13 marzo 2009 che approva il DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e dalla deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 883, di presa d'atto di tale decisone, nonché nei Comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C (2007) 5618 def. cor. che approva la "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" per l'Italia in base agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) serie C, n. 54, del 4 marzo 2006.
4. La misura dei contributi prevista al comma 2 e l’entità di aumento degli stessi di cui al comma 3, per motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale nel caso di variazione dell’importo del contributo deliberato per il periodo precedente, possono essere modificate, entro il limite di scostamento rispettivamente di 10 e 8 centesimi al litro, con deliberazione della Giunta regionale, separatamente per benzina e gasolio e per un periodo massimo di tre mesi reiterabile. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4 bis.  
( ABROGATO )
4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, per motivazioni congiunturali in ragione delle variazioni dei prezzi dei carburanti praticati dagli Stati confinanti, le misure dei contributi di cui al comma 2, anche aumentate ai sensi dei commi 3 e 4, possono essere incrementate da 1 a 10 centesimi al litro, a favore dei soggetti residenti nei Comuni i cui confini territoriali distano meno di dieci chilometri dai confini di Stato.
5. I beneficiari hanno diritto ai contributi di cui al comma 2 per ogni rifornimento effettuato con le modalità stabilite dalla presente legge in tutti i punti vendita situati nel territorio regionale.
5 bis.  
( ABROGATO )
6. Il contributo non è concesso per il singolo rifornimento di carburante quando l'entità complessiva del beneficio risulta inferiore a 1 euro.
7. I contributi di cui al presente articolo sono aumentati di un incentivo di 5 centesimi al litro qualora l'autoveicolo interessato dal rifornimento sia dotato di almeno un motore a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio.
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
9 bis. Altri benefici di natura regionale correlati ai rifornimenti di carburante sono incompatibili con i contributi erogati ai sensi dell'attuazione del presente articolo.
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2Comma 9 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 17/2010
3La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
4Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera b), L. R. 11/2011
5Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera c), L. R. 11/2011
6Comma 4 sostituito da art. 2, comma 115, lettera d), L. R. 11/2011
7Parole soppresse al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera e), L. R. 11/2011
8Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera f), L. R. 11/2011
9La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
10Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 21, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 21, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
12Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 21, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
13Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 21, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
14Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 14, lettera a), L. R. 15/2014
15Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 15/2014
16Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 56, L. R. 20/2015
17Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
18Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
19Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
20Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
21Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 22/2020
22Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 22/2020
23Integrata la disciplina del comma 3 da art. 157, comma 1, L. R. 6/2021
24Parole soppresse al comma 4 da art. 86, comma 1, L. R. 8/2022
25Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
26Comma 4 bis abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
27Comma 8 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
28Comma 9 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
29Parole soppresse al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
30Comma 5 bis abrogato da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
Art. 3 bis
 (Adempimenti e obblighi del beneficiario)
1. Il beneficiario comunica, tramite il portale regionale delle domande online, entro quindici giorni dall'evento:
a) la radiazione del mezzo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
b) il trasferimento della titolarità del mezzo;
c) l'intervenuta scadenza del contratto di locazione o di noleggio a lungo termine o di usufrutto;
d) l'intervenuta scadenza dell'intestazione temporanea, ai sensi dell'articolo 94, comma 4 bis, della legge 177/2024;
e) ogni altra causa di perdita del possesso del mezzo.
2. Qualora intervengano variazioni anagrafiche, il beneficiario verifica l'intervenuto aggiornamento dei dati sul portale regionale delle domande online entro quindici giorni dall'evento e, all'esito negativo, richiede l'aggiornamento dei dati tramite il medesimo portale.
3. Il beneficiario:
a) utilizza l'identificativo digitale per rifornire esclusivamente il mezzo per il quale è stato rilasciato;
b) non può cedere il suo identificativo digitale affinché venga utilizzato per rifornire un mezzo diverso da quello per cui è stato rilasciato;
c) non può cedere l'identificativo digitale all'acquirente in caso di trasferimento della titolarità del mezzo;
d) non può effettuare rifornimento beneficiando di un contributo superiore a quello spettante sino all'intervenuto aggiornamento delle variazioni di cui ai commi 1 e 2.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 1/2026
Art. 3 ter
 (Disattivazione dell'identificativo digitale)
1. L'identificativo digitale è disattivato dal sistema informatico carburanti agevolati nei seguenti casi:
a) decesso dell'intestatario;
b) venir meno della residenza in regione dell'intestatario;
c) radiazione del mezzo dal PRA;
d) trasferimento della titolarità del mezzo;
e) scadenza del contratto di locazione o di noleggio a lungo termine o di usufrutto;
f) scadenza dell'intestazione temporanea, ai sensi dell'articolo 94, comma 4 bis, della legge 177/2024;
g) ogni altra causa di perdita del possesso del mezzo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 1/2026
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3Comma 2 abrogato da art. 2, comma 115, lettera g), L. R. 11/2011
4Comma 5 abrogato da art. 2, comma 115, lettera h), L. R. 11/2011
5Parole soppresse al comma 6 da art. 2, comma 115, lettera i), L. R. 11/2011
6La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
7Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 22, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
8Comma 4 abrogato da art. 5, comma 22, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
9Parole soppresse alla lettera a) del comma 6 da art. 5, comma 22, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
10Parole soppresse alla lettera b) del comma 6 da art. 5, comma 22, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11Parole soppresse alla lettera a) del comma 6 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
12Lettera b) del comma 6 abrogata da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
13Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera j), L. R. 11/2011
4Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 115, lettera k), L. R. 11/2011
5La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
6Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
7Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
8Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
Art. 5 bis
 (Pubblicazione e rilevazione dei prezzi)
1. Ai sensi del decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy del 31 marzo 2023 il gestore è tenuto a dare idonea evidenza al pubblico dei prezzi praticati. Tali prezzi sono consultabili nell'APP cittadino e sul portale ID digitale.
2. La struttura regionale competente procede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa da ogni impianto nel territorio regionale e relativi ai rifornimenti con contributo regionale, dando periodicamente massima diffusione delle relative elaborazioni mediante il sito istituzionale regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 1/2026
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera l), L. R. 11/2011
4La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
5Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
Art. 6 bis
 (Inizio dell'attività di vendita)
1. Ai fini della presente legge le imprese di gestione di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, stradali o autostradali, comunicano l'inizio e la cessazione dell'attività di vendita di carburanti per autotrazione, almeno sette giorni prima, alla struttura regionale competente.
2. Le imprese di cui al comma 1, al fine di consentire il monitoraggio del mercato regionale dei carburanti per autotrazione, inviano alla struttura regionale competente in materia di tributi copia dei prospetti riepilogativi, di cui al decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1980, entro trenta giorni da ogni chiusura del registro di carico e scarico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
2 bis. Al fine di consentire il monitoraggio del mercato regionale dei carburanti per autotrazione, gli esercenti depositi per usi privati, agricoli e industriali di capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi (depositi minori) e gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (distributori minori), di cui all'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 504/1995, sono tenuti a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi, entro il mese di febbraio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei dati relativi alle movimentazioni di ogni prodotto effettuate nell'anno solare precedente, come desunti dal registro di carico e scarico, previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 47/D del 3 dicembre 2020.
2 ter. I depositi e gli apparecchi di distribuzione di cui al comma 2 bis comprendono sia i depositi, sia i distributori costituiti da apparecchi fissi di erogazione carburanti collegati a serbatoi interrati o distributori o contenitori fuori terra, anche rimovibili, permanentemente installati all'interno di stabilimenti, cantieri, aree private non aperte al pubblico accesso.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera m), L. R. 11/2011
2Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
3Comma 2 ter aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
5Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
6Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
7Parole sostituite al comma 2 bis da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 1/2026
Art. 7
 (Banca dati)
1. La struttura regionale competente gestisce una banca dati informatica per l'anagrafe dei beneficiari di cui alla presente legge, per la rilevazione dei consumi dei carburanti per autotrazione e per la rilevazione delle sanzioni amministrative comminate.
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
(5)
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 115, lettera n), L. R. 11/2011
4Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera o), L. R. 11/2011
5Comma 3 abrogato da art. 2, comma 115, lettera p), L. R. 11/2011
6La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
7Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 1/2026
8Comma 2 abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
Art. 7 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera q), L. R. 11/2011
2Articolo sostituito da art. 5, comma 23, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
4Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 18, L. R. 1/2026
6Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera r), L. R. 11/2011
4Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera s), L. R. 11/2011
5Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera t), L. R. 11/2011
6Parole soppresse al comma 6 da art. 2, comma 115, lettera u), L. R. 11/2011
7Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 115, lettera v), L. R. 11/2011
8Comma 9 abrogato da art. 2, comma 115, lettera w), L. R. 11/2011
9La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
10Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 14, lettera c), L. R. 15/2014
11Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 10, lettera a), numero 1), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 10, lettera a), numero 2), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13Comma 3 abrogato da art. 4, comma 10, lettera a), numero 3), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
14Comma 4 abrogato da art. 4, comma 10, lettera a), numero 3), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15Comma 7 abrogato da art. 4, comma 10, lettera a), numero 3), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
17Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
18Comma 2 abrogato da art. 14, comma 2, lettera d), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
19Comma 6 abrogato da art. 14, comma 2, lettera d), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
20Non si procede all'abrogazione dei commi 2 e 6 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
21Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
Art. 8 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera x), L. R. 11/2011
2Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
4Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 4, comma 56, L. R. 7/2024
5Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera y), L. R. 11/2011
4La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
5Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera e), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
6Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
7Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
Art. 10
 (Rimborsi attinenti alle contribuzioni)
1. La struttura regionale competente rimborsa ai gestori i contributi sull'acquisto di carburante erogati ai beneficiari, di norma con cadenza bisettimanale.
2. I rimborsi sono effettuati sulla base dei dati memorizzati nella banca dati informatica, fermi restando i casi di sospensione del rimborso o di recupero dei contributi fruiti indebitamente.
2 bis. I rimborsi ai gestori che hanno erogato i contributi sono eseguiti, previa acquisizione dei dati contabili mediante l'APP presidiante, con decreto del Direttore del Servizio in materia di energia, che provvede anche all'emissione del mandato di pagamento della spesa.
2 ter. Gli atti necessari alla gestione contabile di cui al comma 2 bis non sono soggetti al controllo preventivo di cui all'articolo 15 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa).
2 quater. Sugli atti necessari alla gestione contabile di cui al comma 2 bis si esercita solo il controllo successivo, a campione, secondo le direttive adottate con deliberazione della Giunta regionale e nell'ambito delle funzioni di internal audit di cui alla legge regionale 1/2015.
3.  
( ABROGATO )
3 bis.  
( ABROGATO )
3 ter.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera z), L. R. 11/2011
4La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
5Comma 3 ter aggiunto da art. 2, comma 112, L. R. 14/2012
6Comma 3 bis sostituito da art. 54, comma 3, L. R. 19/2012
7Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 bis da art. 2, comma 75, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
8Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 18, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
9Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
10Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
11Comma 3 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
12Comma 3 bis abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
13Comma 3 ter abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
14Comma 4 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
15Comma 5 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
16Comma 6 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
17Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 10, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
18Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
19Comma 2 ter sostituito da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
20Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 1/2026
21Comma 2 bis sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
22Comma 2 ter sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
23Comma 2 quater aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
24Comma 7 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 1/2026
25Comma 8 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 1/2026
CAPO II BIS
 ACCESSO DIGITALE ALLE MISURE DI SOSTEGNO
Art. 10 bis
 (Definizioni relative all'accesso digitale alle misure di sostegno)
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) APP cittadino: applicazione installabile sui dispositivi mobili utilizzati dai beneficiari, che consente di effettuare il rifornimento a prezzo ridotto tramite un identificativo digitale, nonché di visualizzare gli ultimi rifornimenti effettuati a prezzo ridotto;
b) APP presidiante: applicazione installabile sui dispositivi mobili utilizzati dai gestori ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno, che consente di impostare e di acquisire i prezzi di vendita dei carburanti, di eseguire e registrare tramite la lettura dell'identificativo digitale i rifornimenti di carburante a prezzo ridotto, nonché di visualizzare i rendiconti delle operazioni eseguite;
c) portale ID digitale: applicazione web, avente le seguenti funzionalità identificate all'accesso iniziale, che consente:
1) l'attivazione e la disattivazione dell'APP presidiante;
2) l'impostazione e la lettura dei prezzi di vendita dei carburanti;
3) la consultazione dei rendiconti dei rifornimenti eseguiti;
4) l'attivazione dell'APP cittadino ai fini dell'attribuzione dell'identificativo digitale;
5) la visualizzazione dei prezzi di vendita dei carburanti e dei rifornimenti a prezzo ridotto effettuati dal beneficiario negli ultimi sei mesi;
c bis) sistema informatico carburanti agevolati: sistema formato dalla base dati e dai componenti software che permettono l'attuazione delle misure di sostegno previste dalla presente legge e l'acquisizione e archiviazione dei dati;
c ter) portale regionale delle domande online: applicazione web per la presentazione di una nuova domanda di contributo ove sono inseriti i dati anagrafici del richiedente, la targa e i dati relativi alla titolarità del mezzo, i dati tecnici relativi al mezzo, nonché ogni variazione dei predetti dati.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
2Numero 5) della lettera c) del comma 1 sostituito da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
3Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
4Lettera c ter) del comma 1 aggiunta da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
Art. 10 ter
 (Modalità di accesso digitale alle misure di sostegno)
01. L'attivazione di una nuova abilitazione a usufruire della riduzione del prezzo è rilasciata a seguito di istanza presentata tramite il portale regionale delle domande online.
1. I soggetti interessati a ottenere le misure di sostegno accedono, tramite identità digitale, al portale ID digitale o all’APP cittadino ai fini dell’attivazione o utilizzo dell’identificativo digitale, nel quale è riportato il numero di targa del mezzo al quale si riferisce la misura di sostegno. Nel caso in cui il soggetto interessato sia proprietario di più veicoli, ai fini dell'accesso alle misure di sostegno, chiede l'attribuzione di un identificativo digitale per ciascuno di tali veicoli.
2. I soggetti di cui al comma 1 esibiscono l'identificativo digitale al gestore dell'impianto presso il quale è effettuato il rifornimento di carburante.
2 bis. Il contributo calcolato è erogato direttamente dal gestore tramite corrispondente riduzione del prezzo dovuto per il carburante.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
2Comma 01 aggiunto da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
3Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
4Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 1/2026
Art. 10 quater
 (Modalità digitali di applicazione delle misure di sostegno)
1. Ai fini dell'applicazione delle misure di sostegno il gestore:
a) è responsabile delle reti di alimentazione e connettività necessarie al funzionamento degli strumenti digitali nell'impianto di distribuzione dei carburanti;
b) è responsabile della gestione operativa del rifornimento dei carburanti a prezzo ridotto;
b bis) utilizza propri dispositivi ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno e con oneri a suo carico;
c) tramite il portale ID digitale:
1) gestisce l'attivazione e la disattivazione dell'APP presidiante;
2) imposta i prezzi di vendita dei carburanti;
3) analizza e verifica i rendiconti dei rifornimenti eseguiti;
4)   ( ABROGATO )
d) tramite l'APP presidiante:
1) acquisisce e imposta i prezzi di vendita dei carburanti;
2) verifica che l'identificativo digitale del soggetto sia associato al mezzo che sta effettuando il rifornimento e registra il rifornimento eseguito;
3) registra i rifornimenti eseguiti;
d bis) trasmette alla struttura regionale competente, nella prima giornata lavorativa successiva, per il tramite del portale ID digitale o dell'APP presidiante, i dati relativi alla quantità dei carburanti per autotrazione venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro Ufficio tecnico di finanza (UTF).
1 bis. Le operazioni a cura del gestore possono essere validamente effettuate anche da addetti alla vendita dei carburanti per autotrazione muniti dei necessari dispositivi e preposti dal gestore del punto vendita.
2.  
( ABROGATO )
(8)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
2Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
3Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
4Numero 4) della lettera c) del comma 1 abrogato da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 1/2026
5Parole soppresse al numero 3) della lettera d) del comma 1 da art. 11, comma 1, lettera d), L. R. 1/2026
6Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 1/2026
7Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 1/2026
8Comma 2 abrogato da art. 11, comma 1, lettera g), L. R. 1/2026
Art. 10 quinquies
 (Gestione software e banche dati)
1. La struttura regionale competente provvede alla programmazione, alla gestione e alla manutenzione del software utilizzato ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno tramite la società in house INSIEL SpA.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la struttura regionale competente utilizza la banca dati informatica dei cittadini residenti nei Comuni della Regione.
3. Per l'aggiornamento della banca dati dei mezzi, la struttura regionale competente è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Automobile Club d'Italia (ACI) quale amministrazione pubblica competente all'immatricolazione e alla tenuta dei registri di iscrizione dei mezzi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
2Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 1/2026
CAPO III
 VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 11
 (Vigilanza e controlli)
1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui al capo II e al capo II bis sono svolte dalla struttura regionale competente.
2. Ferme restando le competenze degli organi di controllo statali per l'accertamento delle violazioni di competenza, gli organi dell'Amministrazione finanziaria, delle Camere di Commercio e delle Amministrazioni comunali segnalano alla struttura regionale competente di cui al comma 1 le violazioni delle disposizioni di cui al capo II e al capo II bis di cui vengono a conoscenza nello svolgimento dell'attività istituzionale di controllo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
3Comma 4 bis aggiunto da art. 66, comma 1, L. R. 3/2024
4Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 1/2026
Art. 12
 (Sanzioni amministrative a carico delle persone fisiche)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente legge è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50 euro a 200 euro colui che effettua rifornimento beneficiando di un contributo superiore a quello spettante.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 400 euro colui che:
a) utilizza l'identificativo digitale non essendo più intestatario, cointestatario o titolare di diritto di usufrutto del mezzo o titolare di contratto di locazione finanziaria o leasing o di noleggio a lungo termine del medesimo;
b) utilizza l'identificativo digitale per rifornire un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è stato rilasciato;
c) cede ad altri il proprio identificativo digitale per rifornire un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è stato rilasciato.
4. Non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo e non si dà luogo a recuperi nei casi di variazioni di cui all'articolo 3 bis, commi 1 e 2, avvenute nei tre giorni antecedenti il rifornimento.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 2, comma 115, lettera aa), L. R. 11/2011
2Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera bb), L. R. 11/2011
3Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4Comma 4 abrogato da art. 5, comma 24, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5Parole soppresse al comma 7 da art. 5, comma 24, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6Rubrica dell'articolo modificata da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
7Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
8Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
9Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 1/2026
10Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 18, L. R. 1/2026
Art. 13
 (Sanzioni amministrative a carico dei gestori)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente legge è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro il gestore che utilizza indebitamente l'identificativo digitale altrui, al fine di erogare carburante su mezzo diverso da quello risultante dall'identificativo. Il gestore incorso in tale violazione è soggetto altresì alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione sulla APP presidiante dell'abilitazione all'erogazione di contributi correlati alla vendita di carburanti per autotrazione fino a un massimo di novanta giorni.
3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 200 euro il gestore che effettua il rifornimento su mezzo diverso da quello risultante dall'identificativo digitale in violazione dell'obbligo di verifica previsto dall'articolo 10 quater, comma 1, lettera d), numero 2).
5. La violazione degli obblighi di comunicazione alle strutture regionali di cui all'articolo 6 bis, commi 1, 2 e 2 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 euro a 200 euro.
6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 200 euro il gestore che non trasmette i dati ai sensi e nei termini di cui all'articolo 10 quater, comma 1, lettera d bis). La sanzione non viene applicata qualora la mancata memorizzazione o il mancato invio dei dati all'elaboratore derivino da guasti o malfunzionamenti degli strumenti digitali previamente segnalati a INSIEL SpA.
7. Il gestore che richiede rimborsi relativi a contributi non praticati effettivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da dieci a venti volte il rimborso indebitamente richiesto.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 115, lettera cc), L. R. 11/2011
2Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 115, lettera dd), L. R. 11/2011
3Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ee), L. R. 11/2011
4Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 115, lettera ff), L. R. 11/2011
5Parole soppresse al comma 4 da art. 5, comma 25, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
7Comma 7 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
8Comma 10 sostituito da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
9Comma 3 abrogato da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
10Comma 5 abrogato da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
11Comma 6 abrogato da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
12Non si procede all'abrogazione dei commi 3, 5 e 6 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
13Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 1/2026
14Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 18, L. R. 1/2026
Art. 14
 (Disposizioni generali in materia di sanzioni e recuperi di somme)
1. La struttura regionale competente provvede all'irrogazione delle sanzioni e ai recuperi delle somme indebitamente percepite di cui alla presente legge.
2. La Regione promuove la gestione coordinata dei procedimenti sanzionatori mediante accordi con le autorità e gli enti interessati.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale 1/1984.
4. La struttura regionale competente provvede al recupero delle somme indebitamente percepite e a tal fine applica le disposizioni di cui agli articoli 52, 55 e 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. Le somme relative all'erogazione dei contributi non praticati effettivamente di cui all'articolo 13, comma 7, e per le quali è stato disposto il rimborso da parte dell'Amministrazione regionale, vengono recuperate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data del rimborso non dovuto, mediante compensazione sui successivi rimborsi, qualora possibile.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
2Comma 2 abrogato da art. 14, comma 2, lettera g), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
3Non si procede all'abrogazione del comma 2 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
4Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 1/2026
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 18, L. R. 1/2026
CAPO IV
 INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI E SOSTEGNO ALLA RICERCA
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1La disposizione del presente articolo si applica successivamente all'entrata in vigore del regolamento previsto dal presente articolo ed è applicata sugli acquisti effettuati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 3 della presente legge.
2Il Regolamento di cui al presente articolo è stato emanato con DPReg. 22/6/2011, n. 0142/Pres. (B.U.R. 6/7/2011, n. 27) ed entra in vigore al 7/7/2011.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera gg), L. R. 11/2011
4Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera hh), L. R. 11/2011
5Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 15 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ii), L. R. 11/2011
2Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 16
 (Sostegno alla ricerca, allo sviluppo, all'innovazione e al trasferimento tecnologico per lo sviluppo di sistemi per la mobilità individuale finalizzati alla riduzione di consumi e di emissioni)
1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico finalizzati allo sviluppo di sistemi per la mobilità individuale che non utilizzino carburanti destinati alla combustione e non producano emissioni di gas combusti polveri, allo sviluppo di sistemi con caratteristiche equivalenti aventi la funzione di ridurne consumi ed emissioni, mediante la concessione, ai soggetti di cui al comma 2, di contributi fino a copertura del 70 per cento della spesa ammissibile.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 le Università regionali e gli organismi di ricerca aventi sede o unità locale nella regione Friuli Venezia Giulia.
3. I progetti vengono realizzati in collaborazione con imprese. Possono collaborare anche enti pubblici territoriali e altri soggetti diversi dai beneficiari di cui al comma 2.
4. Con regolamento regionale sono definiti, da parte della Direzione istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
5. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 65, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
CAPO V
 INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER AUTOTRAZIONE
Art. 17
 (Incentivi per la realizzazione di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione)
1. La Regione, allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione dei veicoli a motore, favorisce la realizzazione nel territorio regionale di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione da parte di piccole e medie imprese commerciali operanti nel settore della distribuzione dei carburanti.
2. I contributi sono erogati per la realizzazione di tali impianti di distribuzione realizzati su aree di proprietà del soggetto beneficiario.
3. Gli incentivi sono concessi in forma di contributo a fondo perduto, nella misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, al netto di IVA, alle imprese di distribuzione di carburanti per autotrazione, nel rispetto della disciplina del regime di aiuti "de minimis" con priorità alla realizzazione di impianti in zone prive di servizio e in altre aree territorialmente svantaggiate, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 3, comma 3, e in relazione ai criteri di sviluppo e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti previsti dalla normativa regionale. Gli incentivi previsti dal presente comma sono cumulabili con altri benefici aventi finalità analoghe, sino alla concorrenza della spesa ammissibile.
3 bis. Gli incentivi di cui al comma 3 sono concessi in via prioritaria a copertura delle domande di contributo relative agli impianti di metano.
4. Sono ammessi alle agevolazioni esclusivamente i macchinari e le attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per l'erogazione di carburante a basso impatto ambientale e per la sicurezza del relativo impianto, nonché le relative spese accessorie, di installazione e di eventuale allacciamento alla conduttura di adduzione e dell'unità di decompressione.
5. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, le tipologie di servizio, le condizioni, i criteri, le modalità per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo.
6. La copertura finanziaria sarà assicurata attraverso apposita norma da inserire nella legge finanziaria regionale relativa all'anno 2011.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 31, comma 1, L. R. 17/2010
CAPO VI
 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 18
 (Clausola valutativa)
1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti quesiti:
a) quale è stato l'andamento dei consumi di carburante per autotrazione in regione, distintamente per benzina e gasolio venduti a prezzo pieno e con l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3, nonché per classe ambientale di appartenenza dei veicoli riforniti, limitatamente ai consumi assistiti da contribuzione;
b) quale è stato l'ammontare dei contributi erogati per l'acquisto di carburanti, a fronte degli identificativi attivi, e quale la distribuzione dei beneficiari per classi di rifornimento e classi di contribuzione;
c) in che misura le risorse allocate hanno consentito di soddisfare le domande di contributo presentate per l'acquisto di autoveicoli per la mobilità ecologica individuale e quali sono stati i criteri adottati per la concessione dei contributi;
d) quali criticità sono emerse in sede di attuazione della presente legge.
Art. 18 bis
 (Trattamento dei dati personali)
1. Il trattamento dei dati raccolti per le finalità della presente legge è effettuato in conformità alle disposizioni e ai principi di cui al regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. I titolari del trattamento adottano misure di sicurezza appropriate per tutelare la riservatezza dei dati e adeguate al rischio di perdita, modifica o accesso non autorizzato ai dati trattati.
3. L'informativa sulla privacy, disponibile sull'APP cittadino e sull'APP presidiante, nonché sul portale ID digitale e sul sito della Regione, è redatta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 679/2016, illustra come vengono raccolti, trattati e protetti i dati.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 1/2026
Art. 19
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 897 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Oneri derivanti dalle convenzioni con le Camere di commercio e le altre Amministrazioni pubbliche ai fini della gestione e implementazione della banca dati informatica in materia di carburanti per autotrazione".
3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 10, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 82.950.000 euro, suddivisa in ragione di 11 milioni di euro per l'anno 2010 e di 35.975.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1027 e del capitolo 1920 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Rimborso ai gestori degli impianti dei contributi sull'acquisto di carburante erogati in via anticipata ai cittadini beneficiari".
4. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge e di competenza regionale sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1962 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge regionale in materia di contribuzione all'acquisto dei carburanti nel territorio regionale".
5. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 15, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.900.000 euro suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2010 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1396 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi per l'acquisto di autovetture con motore a emissioni zero, ancorché combinato con motore termico ".
6. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2010 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 1397 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi per il sostegno alla ricerca e allo sviluppo di sistemi di propulsione per la mobilità individuale a emissioni zero o ibrida".
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, relativamente ai soggetti previsti dal comma 5, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, relativamente ai soggetti previsti dal comma 5, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
9. Gli oneri previsti dal disposto di cui all'articolo 17 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1033 e al capitolo 1398 di nuova istituzione "per memoria" a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione".
10. All'onere complessivo di 87.425.000 euro, suddiviso in ragione di 11.925.000 euro per l'anno 2010 e di 37.750.000 euro per gli anni 2011 e 2012, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 3, 5 e 6, si provvede, mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.5.1.1027 e dal capitolo 920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 115, lettera jj), L. R. 11/2011
2Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera h), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
3Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
4Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
Art. 21
 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni di cui al capo II sono applicate a decorrere dall'1 novembre 2011.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 15 sono applicate successivamente all'entrata in vigore del regolamento previsto nello stesso articolo e sono applicate sugli acquisti effettuati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
4. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale continuano a svolgersi in applicazione della normativa previgente.
4 bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2011, i finanziamenti di cui all'articolo 8 bis, comma 1, sono ridotti a un sesto e le Camere di commercio presentano la relativa domanda di finanziamento entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).
4 ter. In sede di prima applicazione, per l'anno 2011, gli importi delle aperture di credito di cui all'articolo 10, comma 3, sono definiti, a favore dei Segretari generali in carica presso ciascuna Camera di commercio, in proporzione alla quantità di carburante per autotrazione erogato nel corso dell'anno precedente nella provincia di riferimento.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 53, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2Comma 2 sostituito da art. 2, comma 115, lettera kk), L. R. 11/2011
3Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ll), L. R. 11/2011
4Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ll), L. R. 11/2011