Art. 3
(Sistema di contribuzione sugli acquisti di carburanti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati dai soggetti beneficiari cumulativamente sui singoli rifornimenti di carburante, sulla base della quantità acquistata.
2. I contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 12 centesimi al litro e 8 centesimi al litro.
3. La misura dei contributi per l'acquisto di benzina e gasolio di cui al comma 2 è aumentata rispettivamente di 7 centesimi al litro e 4 centesimi al litro per i beneficiari residenti nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla
direttiva 273/1975/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975 , relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della
direttiva 75/268/CEE (Italia), e nei comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C(2009) 1902 del 13 marzo 2009 che approva il DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e dalla deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 883, di presa d'atto di tale decisone, nonché nei Comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C (2007) 5618 def. cor. che approva la "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" per l'Italia in base agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) serie C, n. 54, del 4 marzo 2006.
4. La misura dei contributi prevista al comma 2 e l’entità di aumento degli stessi di cui al comma 3, per motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale nel caso di variazione dell’importo del contributo deliberato per il periodo precedente, possono essere modificate, entro il limite di scostamento rispettivamente di 10 e 8 centesimi al litro, con deliberazione della Giunta regionale, separatamente per benzina e gasolio e per un periodo massimo di tre mesi reiterabile. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, per motivazioni congiunturali in ragione delle variazioni dei prezzi dei carburanti praticati dagli Stati confinanti, le misure dei contributi di cui al comma 2, anche aumentate ai sensi dei commi 3 e 4, possono essere incrementate da 1 a 10 centesimi al litro, a favore dei soggetti residenti nei Comuni i cui confini territoriali distano meno di dieci chilometri dai confini di Stato.
5. I beneficiari hanno diritto ai contributi di cui al comma 2 per ogni rifornimento effettuato con le modalità stabilite dalla presente legge in tutti i punti vendita situati nel territorio regionale.
6. Il contributo non è concesso per il singolo rifornimento di carburante quando l'entità complessiva del beneficio risulta inferiore a 1 euro.
7. I contributi di cui al presente articolo sono aumentati di un incentivo di 5 centesimi al litro qualora l'autoveicolo interessato dal rifornimento sia dotato di almeno un motore a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio.
9 bis. Altri benefici di natura regionale correlati ai rifornimenti di carburante sono incompatibili con i contributi erogati ai sensi dell'attuazione del presente articolo.
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2Comma 9 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 17/2010
3La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
4Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera b), L. R. 11/2011
5Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera c), L. R. 11/2011
6Comma 4 sostituito da art. 2, comma 115, lettera d), L. R. 11/2011
7Parole soppresse al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera e), L. R. 11/2011
8Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera f), L. R. 11/2011
9La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
10Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 21, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 21, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
12Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 21, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
13Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 21, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
14Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 14, lettera a), L. R. 15/2014
15Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 15/2014
16Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 56, L. R. 20/2015
17Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
18Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
19Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
20Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
21Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 22/2020
22Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 22/2020
23Integrata la disciplina del comma 3 da art. 157, comma 1, L. R. 6/2021
24Parole soppresse al comma 4 da art. 86, comma 1, L. R. 8/2022
25Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
26Comma 4 bis abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
27Comma 8 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
28Comma 9 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
29Parole soppresse al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
30Comma 5 bis abrogato da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
Art. 3 bis
(Adempimenti e obblighi del beneficiario)
1.
Il beneficiario comunica, tramite il portale regionale delle domande online, entro quindici giorni dall'evento:
a) la radiazione del mezzo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
b) il trasferimento della titolarità del mezzo;
c) l'intervenuta scadenza del contratto di locazione o di noleggio a lungo termine o di usufrutto;
e) ogni altra causa di perdita del possesso del mezzo.
2. Qualora intervengano variazioni anagrafiche, il beneficiario verifica l'intervenuto aggiornamento dei dati sul portale regionale delle domande online entro quindici giorni dall'evento e, all'esito negativo, richiede l'aggiornamento dei dati tramite il medesimo portale.
3.
Il beneficiario:
a) utilizza l'identificativo digitale per rifornire esclusivamente il mezzo per il quale è stato rilasciato;
b) non può cedere il suo identificativo digitale affinché venga utilizzato per rifornire un mezzo diverso da quello per cui è stato rilasciato;
c) non può cedere l'identificativo digitale all'acquirente in caso di trasferimento della titolarità del mezzo;
d) non può effettuare rifornimento beneficiando di un contributo superiore a quello spettante sino all'intervenuto aggiornamento delle variazioni di cui ai commi 1 e 2.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 1/2026
Art. 4
( ABROGATO )
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3Comma 2 abrogato da art. 2, comma 115, lettera g), L. R. 11/2011
4Comma 5 abrogato da art. 2, comma 115, lettera h), L. R. 11/2011
5Parole soppresse al comma 6 da art. 2, comma 115, lettera i), L. R. 11/2011
6La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
7Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 22, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
8Comma 4 abrogato da art. 5, comma 22, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
9Parole soppresse alla lettera a) del comma 6 da art. 5, comma 22, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
10Parole soppresse alla lettera b) del comma 6 da art. 5, comma 22, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11Parole soppresse alla lettera a) del comma 6 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
12Lettera b) del comma 6 abrogata da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
13Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
Art. 5
( ABROGATO )
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera j), L. R. 11/2011
4Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 115, lettera k), L. R. 11/2011
5La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
6Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
7Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
8Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
Art. 6 bis
(Inizio dell'attività di vendita)
1. Ai fini della presente legge le imprese di gestione di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, stradali o autostradali, comunicano l'inizio e la cessazione dell'attività di vendita di carburanti per autotrazione, almeno sette giorni prima, alla struttura regionale competente.
2. Le imprese di cui al comma 1, al fine di consentire il monitoraggio del mercato regionale dei carburanti per autotrazione, inviano alla struttura regionale competente in materia di tributi copia dei prospetti riepilogativi, di cui al decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1980, entro trenta giorni da ogni chiusura del registro di carico e scarico di cui all'
articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
2 bis. Al fine di consentire il monitoraggio del mercato regionale dei carburanti per autotrazione, gli esercenti depositi per usi privati, agricoli e industriali di capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi (depositi minori) e gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (distributori minori), di cui all'
articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 504/1995, sono tenuti a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi, entro il mese di febbraio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei dati relativi alle movimentazioni di ogni prodotto effettuate nell'anno solare precedente, come desunti dal registro di carico e scarico, previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 47/D del 3 dicembre 2020.
2 ter. I depositi e gli apparecchi di distribuzione di cui al comma 2 bis comprendono sia i depositi, sia i distributori costituiti da apparecchi fissi di erogazione carburanti collegati a serbatoi interrati o distributori o contenitori fuori terra, anche rimovibili, permanentemente installati all'interno di stabilimenti, cantieri, aree private non aperte al pubblico accesso.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera m), L. R. 11/2011
2Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
3Comma 2 ter aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
5Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
6Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
7Parole sostituite al comma 2 bis da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 1/2026
Art. 7
1. La struttura regionale competente gestisce una banca dati informatica per l'anagrafe dei beneficiari di cui alla presente legge, per la rilevazione dei consumi dei carburanti per autotrazione e per la rilevazione delle sanzioni amministrative comminate.
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 115, lettera n), L. R. 11/2011
4Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera o), L. R. 11/2011
5Comma 3 abrogato da art. 2, comma 115, lettera p), L. R. 11/2011
6La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
7Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 1/2026
8Comma 2 abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
Art. 8
( ABROGATO )
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera r), L. R. 11/2011
4Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera s), L. R. 11/2011
5Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera t), L. R. 11/2011
6Parole soppresse al comma 6 da art. 2, comma 115, lettera u), L. R. 11/2011
7Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 115, lettera v), L. R. 11/2011
8Comma 9 abrogato da art. 2, comma 115, lettera w), L. R. 11/2011
9La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
10Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 14, lettera c), L. R. 15/2014
11Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 10, lettera a), numero 1), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 10, lettera a), numero 2), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13Comma 3 abrogato da art. 4, comma 10, lettera a), numero 3), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
14Comma 4 abrogato da art. 4, comma 10, lettera a), numero 3), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15Comma 7 abrogato da art. 4, comma 10, lettera a), numero 3), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
17Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
18Comma 2 abrogato da art. 14, comma 2, lettera d), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
19Comma 6 abrogato da art. 14, comma 2, lettera d), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
20Non si procede all'abrogazione dei commi 2 e 6 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
21Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
Art. 9
( ABROGATO )
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera y), L. R. 11/2011
4La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
5Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera e), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
6Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
7Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
Art. 10
(Rimborsi attinenti alle contribuzioni)
1. La struttura regionale competente rimborsa ai gestori i contributi sull'acquisto di carburante erogati ai beneficiari, di norma con cadenza bisettimanale.
2. I rimborsi sono effettuati sulla base dei dati memorizzati nella banca dati informatica, fermi restando i casi di sospensione del rimborso o di recupero dei contributi fruiti indebitamente.
2 bis. I rimborsi ai gestori che hanno erogato i contributi sono eseguiti, previa acquisizione dei dati contabili mediante l'APP presidiante, con decreto del Direttore del Servizio in materia di energia, che provvede anche all'emissione del mandato di pagamento della spesa.
2 quater. Sugli atti necessari alla gestione contabile di cui al comma 2 bis si esercita solo il controllo successivo, a campione, secondo le direttive adottate con deliberazione della Giunta regionale e nell'ambito delle funzioni di internal audit di cui alla
legge regionale 1/2015.
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera z), L. R. 11/2011
4La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
5Comma 3 ter aggiunto da art. 2, comma 112, L. R. 14/2012
6Comma 3 bis sostituito da art. 54, comma 3, L. R. 19/2012
7Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 bis da art. 2, comma 75, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
8Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 18, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
9Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
10Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
11Comma 3 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
12Comma 3 bis abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
13Comma 3 ter abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
14Comma 4 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
15Comma 5 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
16Comma 6 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
17Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 10, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
18Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
19Comma 2 ter sostituito da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
20Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 1/2026
21Comma 2 bis sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
22Comma 2 ter sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
23Comma 2 quater aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
24Comma 7 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 1/2026
25Comma 8 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 1/2026