LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4

Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell' ERSA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/02/2004
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Riforma dell'organizzazione regionale)
1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, riordina e razionalizza la legislazione regionale in materia di personale e di organizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia nel rispetto del principio di buon andamento di cui all'articolo 97, primo comma, della Costituzione.
2. La Regione provvede alla riforma della struttura organizzativa in conformità ai principi di delegificazione sanciti dalla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421) e ai principi di semplificazione di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), perseguendo, in particolare, le seguenti finalità:
a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione regionale mediante il riordino delle strutture e delle competenze, anche mediante l'accorpamento delle funzioni per materie omogenee;
b) realizzare la massima valorizzazione e la responsabilizzazione della dirigenza regionale mediante la razionalizzazione degli incarichi dirigenziali e la garanzia del rispetto del principio di distinzione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa.

Capo II
 Modifiche alla legge regionale 7/1988
Art. 2
 (Direzioni centrali e servizi. Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 7/1988)
1.
L'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 10, della legge regionale 20/2002, è sostituito dal seguente:
<<Art. 29
 
1. Le strutture di massima dimensione a supporto degli organi di governo della Regione sono le direzioni centrali o strutture equiparate.
2. All'interno delle strutture di massima dimensione sono costituite strutture dirigenziali denominate servizi, differenziati in relazione alla complessità delle funzioni svolte.
3. Per esigenze permanenti di subarticolazione, di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive ovvero a supporto del Direttore generale e dei Direttori centrali, possono essere istituite strutture stabili di livello inferiore al servizio.>>.

Art. 3
 (Definizione. Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 7/1988)
1.
L'articolo 30 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:
<<Art. 30
 
1. Le direzioni centrali costituiscono le unità fondamentali dell'organizzazione regionale per lo svolgimento di attività funzionalmente omogenee e complementari, al fine di realizzare, con riguardo alle materie di competenza, l'unità di programmazione, di promozione e ricerca, di indirizzo e d'intervento.
2. I servizi costituiscono le articolazioni di base delle direzioni centrali per lo svolgimento di attività omogenee.>>.

Art. 4
 (Gruppi di lavoro. Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 7/1988)
1.
L'articolo 32 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:
<<Art. 32
 
1. Per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e progettazione, nonché per l'esame di particolari problematiche, il Direttore generale può costituire gruppi di lavoro interdirezionali tra dipendenti dell'Amministrazione regionale, di enti regionali, di enti locali, con l'eventuale partecipazione di esperti esterni.
2. Il provvedimento con il quale viene costituito il gruppo di lavoro deve contenere l'indicazione della durata dei lavori, gli obiettivi, la composizione, nonché la designazione del coordinatore.>>.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera uu), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Capo III
 Modifiche alla legge regionale 18/1996
Art. 6
1.
L'articolo 3 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 20/2002, è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Fonti)
1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale, ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:
a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali;
c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico e le altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
d) le modalità di stipulazione dei contratti collettivi.

2. Il regolamento di organizzazione, emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 3 bis, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, disciplina:
a) le funzioni della dirigenza e le ipotesi di avocazione;
b) la tipologia degli incarichi dirigenziali, le funzioni e le attribuzioni dei medesimi;
c) i criteri e le modalità di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di sostituzione del dirigente;
d) la graduazione degli incarichi dirigenziali ai fini della retribuzione di posizione;
e) gli elementi negoziali, ivi compreso il trattamento economico, nel caso di conferimento dell'incarico dirigenziale mediante contratto a tempo determinato di diritto privato;
f) la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti;
g) l'articolazione della struttura organizzativa;
h) l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle unità organizzative e l'attribuzione delle relative funzioni;
i) gli uffici di supporto agli organi politici;
j) la dotazione organica complessiva, nonché il contingente di personale spettante alle strutture direzionali di massima dimensione;
k) gli strumenti di programmazione e di coordinamento.

3. Per l'esercizio di funzioni consultive, di analisi, di proposta, di elaborazione e di concertazione delle decisioni gestionali generali, nonché al fine di ricondurre ad unitarietà l'azione amministrativa e consentire un più efficace perseguimento degli obiettivi, il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 può introdurre e disciplinare appositi organi collegiali interdirezionali, nonché opportune forme di coordinamento fra le strutture direzionali o all'interno delle medesime.
4. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 è emanato previo parere della competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
5. Le materie di cui al comma 2, con riferimento al Consiglio regionale, sono disciplinate con atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo, secondo le modalità previste dal proprio regolamento interno, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto dell'omogeneità degli istituti contrattuali e del trattamento economico del personale e tenuto conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva. Il contingente del personale spettante al Consiglio regionale è definito dagli atti di autorganizzazione del Consiglio regionale medesimo, nell'ambito della dotazione organica complessiva stabilita dal regolamento di cui al comma 2.
6. I rapporti di lavoro dei dipendenti regionali sono disciplinati dalla legge ovvero, sulla base della medesima, da regolamenti o da atti amministrativi di organizzazione, dal contratto collettivo, dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento che introducano discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali possono essere derogate da successivi contratti collettivi di lavoro e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
7. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi al principio della parità di trattamento contrattuale e, comunque, devono prevedere trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dal medesimo, con esso incompatibili. Tali disposizioni continuano ad applicarsi al Consiglio regionale sino all'entrata in vigore degli atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo di cui al comma 5; a decorrere dall'entrata in vigore di detti atti sono abrogate le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dagli atti medesimi, con essi incompatibili.>>.

Art. 7
1.
L'articolo 3 bis, della legge regionale 18/1996, come inserito dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 10/2002, è sostituito dal seguente:
<<Art. 3 bis
 (Principi e criteri di organizzazione)
1. La Regione individua la struttura organizzativa e i meccanismi operativi più adeguati al perseguimento delle finalità istituzionali. Essi sono informati alla massima flessibilità e sono soggetti alla continua revisione necessaria a garantire che l'Amministrazione regionale possa rispondere in modo adeguato e tempestivo al proprio mutevole contesto di riferimento, ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, creare condizioni interne di funzionamento che valorizzino, motivino e riconoscano il contributo delle risorse umane, nonché assicurare il collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici.
2. L'organizzazione della Regione e il suo funzionamento si ispirano, inoltre, ai seguenti criteri:
a) la garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
b) il contenimento dello sviluppo verticale della struttura e del numero delle unità organizzative di massima dimensione, mediante articolazione delle stesse per funzioni e finalità omogenee, al fine di favorire il coordinamento, l'integrazione, la comunicazione e la collaborazione tra le diverse unità organizzative;
c) lo sviluppo dell'attività secondo il ciclo: pianificazione strategica, programmazione gestionale, budget, gestione, controllo di gestione, controllo strategico, valutazione;
d) la chiara individuazione dei margini di autonomia e di responsabilità con riferimento alle posizioni dirigenziali ricoperte e agli obiettivi assegnati;
e) lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze del personale, anche attraverso la formazione e l'aggiornamento, garantendo a tutti pari opportunità;
f) l'armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza.>>.


Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 51, L. R. 22/2010
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), ad eccezione della parte concernente il Consiglio regionale.
2A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi al Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
Art. 12
1.
L'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 20/2002, è sostituito dal seguente:
<<Art. 47
 (Articolazione della dirigenza)
1. La dirigenza si articola su un'unica categoria e su più profili professionali.
2. Nell'ambito della categoria di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:
a) direttore generale;
b) direttore centrale;
c) vicedirettore centrale;
d) direttore di servizio;
e) direttore di staff.

3. L'incarico di Direttore centrale comporta la preposizione a una direzione centrale o a una struttura equiparata a direzione centrale, ovvero l'affidamento di incarichi per l'espletamento di particolari funzioni. L'incarico di Direttore di servizio comporta la preposizione a un servizio o a una struttura equiparata a servizio.
4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche con contratto a tempo determinato di diritto privato; il conferimento a un dipendente del ruolo unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico e il servizio prestato in forza di detto contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio. Con riferimento agli incarichi di cui al comma 2, lettere d) ed e), il conferimento può avvenire per un numero massimo di unità pari al 15 per cento del numero di posti complessivamente previsto per gli incarichi medesimi. Al dipendente del ruolo unico regionale non appartenente alla categoria dirigenziale l'incarico può essere conferito per un periodo massimo di due anni non rinnovabile. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale o della Presidenza del Consiglio regionale è correlato alla durata in carica, rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere d) ed e), non possono essere conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato a personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale.
5. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato di diritto privato a soggetti estranei all'Amministrazione regionale provenienti dal settore pubblico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.
6. I soggetti cui siano conferiti gli incarichi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), non possono rivestire cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.
7. L'incarico di Vicedirettore centrale è conferito con gli stessi criteri e modalità stabiliti per il conferimento dell'incarico di Direttore centrale.>>.

Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Gli incarichi gia' conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del presente articolo alla data del 25.09.2004, sono confermati, secondo le corrispondenti denominazioni, sino alla naturale scadenza, salvo eventuali risoluzioni anticipate, come stabilito dall'art. 39 del sopraccitato Decreto presidenziale.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
2A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
Art. 15

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
2Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera uu), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), ad eccezione della parte concernente il Consiglio regionale.
2A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi al Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 18
1. All'articolo 51 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 31/1997, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (ABROGATA);
b) (ABROGATA);
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: <<1 bis. Il Direttore centrale preposto al segretariato generale segue lo svolgimento dei lavori della Giunta e ne cura la verbalizzazione degli atti. Con suo provvedimento è individuato il dirigente che lo sostituisce nella predetta attività in caso di assenza o impedimento. Vigila sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei regolamenti, assicurandone la pubblicazione e l'inserimento nella raccolta ufficiale. Funge da ufficiale rogante per gli atti e i contratti della Regione e, a richiesta degli enti regionali, può svolgere dette funzioni anche per conto degli stessi; il Presidente della Regione nomina i funzionari che possono sostituirlo quali ufficiali roganti aggiunti.>>.

Note:
1Abrogate le lettere a) e b) del comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
2A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera uu), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 8/2005
Art. 24
 (Gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale)
1. In sede di costituzione delle aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), l'Amministrazione regionale istituisce apposite gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale che nelle medesime confluiscono, al fine di provvedere, entro un anno dalla predetta costituzione, alla chiusura delle gestioni pregresse degli enti soppressi.
2. L'Amministrazione regionale affida le funzioni di commissario liquidatore a un dirigente regionale ovvero a un soggetto in possesso, alla data della nomina, di consolidata esperienza gestionale in strutture pubbliche o private, preferibilmente facenti parte del settore sanitario. Le aziende ospedaliero-universitarie forniscono ai commissari liquidatori il necessario supporto logistico, tecnico e amministrativo.
3. Per il periodo di cui al comma 1, ai commissari liquidatori spetta l'amministrazione di ogni rapporto giuridico connesso con le gestioni liquidatorie, nonché la rappresentanza delle medesime nelle liti attive e passive.
4. Qualora l'incarico di commissario liquidatore sia affidato ad un soggetto esterno, al medesimo verrà corrisposto un compenso pari al trattamento economico fissato dalla Giunta regionale relativamente all'incarico di Direttore centrale preposto ad una direzione centrale, incrementato dell'indennità di cui all'articolo 21 (Indennizzo forfetario ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle AASSRR) della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32. Il predetto compenso fa carico al bilancio dell'azienda ospedaliero-universitaria ed è corrisposto in ragione di un dodicesimo dell'importo annuo per ogni mese di attività, fino ad un massimo di dodici mensilità. L'Amministrazione regionale verifica, con cadenza trimestrale, l'andamento delle gestioni liquidatorie.
5. Al termine del periodo di cui al comma 1, le aziende ospedaliero-universitarie succedono alle gestioni liquidatorie nella legittimazione attiva e passiva nelle controversie ancora pendenti.
Note:
1Articolo interpretato da art. 13, comma 4, L. R. 9/2008
Art. 25
 (Commissario straordinario dell'ERSA)
1. La Giunta regionale nomina un commissario straordinario dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA cui è attribuita la gestione ordinaria dell'Agenzia; il commissario può provvedere anche agli atti di gestione eccedenti l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale. Il commissario rimane in carica sino alla nomina degli organi di amministrazione dell'ente successore.
2. La Giunta regionale determina il compenso spettante al commissario straordinario; i relativi oneri sono a carico dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 17, comma 2, L. R. 8/2004
Art. 26
 (Disposizioni transitorie)
1. Sino all'emanazione del regolamento di organizzazione, ovvero degli atti di autorganizzazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 6, rimangono in capo alla Giunta regionale e, con riferimento al Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza del medesimo, le competenze attribuite, in ordine alle materie di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 della legge regionale 18/1996, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sino all'emanazione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 18/1996, la Giunta regionale può disciplinare la specifica composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Comitato di direzione, nonché i compiti e le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione; con riferimento al Consiglio regionale, sino all'emanazione degli atti di autorganizzazione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 18/1996, l'Ufficio di Presidenza può disciplinare i compiti e le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione.
3. Le procedure negoziali riferite al contratto collettivo di primo e secondo livello del personale regionale per il quadriennio 1998-2001, non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portate a compimento secondo la disciplina introdotta con la legge medesima.
4. Ogniqualvolta nelle leggi, nei regolamenti, negli atti e nei contratti regionali ricorrono i termini <<Direzione regionale>> o <<Direttore regionale>> essi devono intendersi come, rispettivamente, <<direzione centrale>> e <<Direttore centrale>>.
5. Ogniqualvolta nelle leggi, nei regolamenti, negli atti e nei contratti regionali ricorrono i termini <<dirigente con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità>> o <<dirigente con funzioni ispettive>> essi devono intendersi come <<Direttore di staff>>.
6. Gli incarichi di Direttore regionale per speciali servizi, anche con titolarità delle funzioni sostitutorie, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono riferiti all'incarico di Vicedirettore centrale.
7. Tra le strutture equiparate a direzione centrale rientrano anche le direzioni degli enti regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 e successive modifiche.
Art. 27
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogati, in particolare:
a) gli articoli 54 e 59, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/1996;
b) l'articolo 18 della legge regionale 10/2002.

Art. 28
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.280.1.652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento ai capitoli 568 e 602 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, relativamente alla partecipazione ai gruppi di lavoro interdirezionali di componenti esterni all'Amministrazione regionale, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.280.1640 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 597 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, e all'articolo 48 della medesima legge regionale 18/1996, come modificato dall'articolo 14, comma 1, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) U.P.B. 52.2.280.1.1 - capitolo 550;
b) U.P.B. 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
c) U.P.B. 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 56 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 22, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.280.1.654 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 581 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 29
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.