LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 agosto 2002, n. 21

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2002
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 1
 (Finalità e oggetto della legge)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici, silvo-pastorali, sia freschi che trasformati, nonché le produzioni ottenute utilizzando le metodologie riconducibili alle misure agroambientali attuate secondo le disposizioni vigenti in materia di agricoltura ecocompatibile.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), che promuove e organizza le attività necessarie per ottenere il riconoscimento di un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti individuati dal medesimo comma 1, cui è riservata la denominazione di <<Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA)>> - <<Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia>>, ai sensi degli articoli 2 e seguenti del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e nel rispetto degli articoli 12, 28 e 34 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
3. L'utilizzazione del marchio è consentita per i prodotti di cui al comma 1, che si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria per sistema di produzione, di lavorazione e per altre intrinseche caratteristiche, offrendo particolari garanzie qualitative a tutela della salute del consumatore e dell'immagine del prodotto.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 22/2015
Art. 2
 (Funzioni dell'ERSA)
1. L'ERSA è autorizzato a presentare domanda per la registrazione del marchio collettivo, ai sensi degli articoli 2 e 22 del regio decreto 929/1942, come modificati, rispettivamente, dall'articolo 3 e dall'articolo 22 del decreto legislativo 480/1992.
2. L'ERSA, inoltre, con propria deliberazione, approvata dalla Giunta regionale, individua i tipi di prodotto da ammettere al marchio e approva i relativi disciplinari di produzione, nonché le modifiche degli stessi, nei quali sono previsti i metodi di ottenimento del prodotto necessari per diminuire l'impatto ambientale dei processi produttivi e tutelare la salute del consumatore.
Art. 3
 (Disciplinari di produzione)
1. I disciplinari di produzione, elaborati per categoria di prodotto, fresco o trasformato, devono comprendere almeno i seguenti elementi:
a) descrizione dei requisiti, obiettivi e controllabili, del prodotto, con l'indicazione delle principali specifiche di tipo fisico, chimico, microbiologico e organolettico;
b) descrizione delle fasi e delle tecniche di produzione, trasformazione e conservazione necessarie per l'ottenimento delle caratteristiche qualitative del prodotto;
c) criteri di identificazione e rintracciabilità, dalle materie prime al prodotto finale.

2. L'ERSA predispone i disciplinari di produzione, per la stesura dei quali potranno essere utilizzate anche le indicazioni contenute nel Piano di Sviluppo rurale. A tal fine, l'ERSA può avvalersi della consulenza di istituzioni, enti e associazioni operanti nel settore agricolo e alimentare.
3. I disciplinari di produzione possono essere predisposti anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 2.
4. I disciplinari di produzione e le loro modifiche, successivamente all'approvazione da parte della Giunta regionale, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicati, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE, del 22 giugno 1998, alla Commissione dell'Unione europea.
Art. 4
 (Comitato direttivo della certificazione)
1. Presso l'ERSA è istituito un Comitato direttivo della certificazione, quale organo tecnico deputato a garantire la buona esecuzione dell'attività di certificazione ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45011 (Criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti).
2. Il Comitato è presieduto dal Direttore generale dell'ERSA o suo delegato.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Direttore generale dell'ERSA, d'intesa con il Direttore della Direzione centrale competente in materia di risorse rurali. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Con il medesimo provvedimento sono determinate la composizione del Comitato e le modalità di funzionamento dello stesso.
4. I compensi dei componenti esterni del Comitato sono stabiliti ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e sono erogati dall'ERSA.
5. I componenti del Comitato, in un numero massimo di otto, durano in carica tre anni e possono essere confermati, una volta sola, per la medesima durata.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 31, L. R. 11/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 33, L. R. 11/2011
Art. 5
 (Funzioni del Comitato direttivo della certificazione)
1. Il Comitato direttivo della certificazione svolge le funzioni previste dalla norma UNI CEI EN 45011 e successive modifiche, e, in particolare:
a) formula gli indirizzi relativi all'attività del Comitato stesso;
b) svolge attività di sorveglianza sull'applicazione dei propri indirizzi;
c) svolge attività di ispezione, anche attraverso organismi esterni;
d) determina le modalità di concessione dell'autorizzazione all'uso del marchio;
e) rilascia l'autorizzazione all'uso del marchio;
f) sospende e revoca l'autorizzazione all'uso del marchio in caso di utilizzo contrastante con la legge.

2. Il Comitato disciplina con regolamento:
a) le proprie funzioni;
b) le procedure di certificazione;
c) il tariffario relativo all'uso del marchio da parte del concessionario, tenuto conto dei diversi oneri derivanti dalla specifica attività di certificazione;
d) le procedure di revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio.

3. L'ERSA, con propria deliberazione, approvata dalla Giunta regionale, approva il regolamento contenente il tariffario di cui al comma 2, lettera c).
4. L'ERSA dispone aperture di credito a favore del funzionario delegato dallo stesso designato per l'effettuazione delle spese relative all'attività di cui al comma 1, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2000, n. 0105/Pres., e successive modifiche.
Art. 6
 (Concessione dell'uso del marchio)
1. L'uso del marchio è concesso, per i prodotti ammessi, ai seguenti soggetti:
a) imprese agricole, singole e associate;
b) imprese di trasformazione o commercializzazione, singole o associate, operanti nel settore agroalimentare;
c) associazioni di produttori agricoli.

2. I soggetti autorizzati all'uso del marchio hanno l'obbligo di utilizzare il medesimo nei modi indicati nel decreto di concessione.
3. La concessione all'uso del marchio è subordinata al pagamento degli importi previsti dal tariffario di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c).
Art. 7
 (Rilascio dell'autorizzazione)
1. L'istanza di autorizzazione all'uso del marchio viene presentata all'ERSA che, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, effettua l'istruttoria e trasmette gli atti al Comitato direttivo della certificazione.
2. Il Comitato, nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, decide in ordine all'istanza.
3. Avverso il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, il richiedente può proporre ricorso al Comitato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento del ricorso, il Comitato assume il provvedimento definitivo.
Art. 8
 (Attività di controllo)
1. Il Comitato direttivo della certificazione ha il compito di vigilare sul rispetto delle regole stabilite dalla presente legge da parte dei soggetti autorizzati all'uso del marchio.
2. Allo scopo di conseguire le finalità di cui al comma 1, il Comitato organizza le attività di controllo sul territorio regionale definendone criteri e procedure con proprio provvedimento, in conformità alla norma UNI CEI EN 45011, avvalendosi allo scopo dei competenti Servizi dell'ERSA.
3. Qualora le prescrizioni dei disciplinari di produzione di cui all'articolo 3 coincidano con le analoghe prescrizioni previste nell'ambito delle misure agroambientali del Piano di Sviluppo rurale, i controlli effettuati per queste ultime si considerano svolti anche ai fini del presente articolo.
4. Per l'esercizio dell'attività di controllo l'ERSA può avvalersi, mediante specifica convenzione, di soggetti specializzati nel settore operanti ai sensi della norma UNI CEI EN 45011.
Art. 9
 (Sanzioni)
1. L'uso del marchio in assenza di autorizzazione, nonché la violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 6, comma 2, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria stabilita da un minimo di 104 euro ad un massimo di 15.500 euro, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione approvato dalla Giunta regionale.
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, può altresì essere revocata l'autorizzazione all'uso del marchio.
Art. 10
 (Organismo certificatore di qualità)
1. Ai sensi della norma UNI CEI EN 45011, l'ERSA è riconosciuto organismo certificatore di qualità della Regione Friuli Venezia Giulia dei prodotti ottenuti nel rispetto dei disciplinari da parte dei soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio.
2. Ai fini della concessione e del mantenimento dell'uso del marchio, l'ERSA prende in considerazione e accetta anche i controlli effettuati da altri organismi di controllo, a condizione che gli stessi siano operanti ai sensi della norma UNI CEI EN 45011.
Art. 11
 (Etichettatura)
1. I soggetti che hanno l'autorizzazione all'uso del marchio appongono sul prodotto il logo <<Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA)>> - <<Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia>>, secondo le modalità previste nell'autorizzazione stessa.
2. L'ERSA individua il logo contenente la dicitura di cui al comma 1, anche attraverso il ricorso a specifiche competenze esterne.
3. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche, può essere apposta in etichetta una dicitura relativa all'indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la cui veridicità è oggetto delle attività di controllo di cui all'articolo 8, con eventuale segnalazione agli organi competenti delle irregolarità rilevate.
4. Nel caso di provenienza regionale, alla dicitura di cui al comma 1 sono aggiunte le parole <<Prodotto in Friuli Venezia Giulia>>.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 2, L. R. 5/2011
Art. 13
 (Oneri finanziari)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA finanziamenti annui per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 125.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.439 <<Contributi per interventi finalizzati alla qualità delle produzioni e dei prodotti agricoli ed alimentari>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - alla funzione-obiettivo n. 11 - programma 11.5 - rubrica n. 61 - spese correnti - con lo stanziamento complessivo di 125.000 euro, suddiviso in ragione di 25.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro per l'anno 2003, riferito al capitolo 6812 (2.1.155.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 61 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione <<Finanziamenti annui all'ERSA per le spese derivanti dall'attuazione della normativa in materia di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità>>.
3. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.4.61.2.383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7130 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di complessivi 125.000 euro, suddivisi in ragione di 25.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro per l'anno 2003, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Art. 14
 (Comunicazione all'Unione europea)
1. La presente legge viene comunicata all'Unione europea nell'ambito della direttiva 98/34/CE.