Art. 181
(Norme finanziarie)
2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.2.1302 <<Interventi di promozione turistica di parte capitale>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 9256 (2.1.254.3.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Spese per la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area anche tramite le Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT)>> e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l'anno 2002.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9257 (2.1.232.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamenti a Comuni e Province per la partecipazione a società d'area costituite per lo svolgimento di attività di promozione turistica e la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale nonché per le spese di funzionamento>> e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l'anno 2002.
13. Per le finalità previste dall'articolo 119, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 90.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 <<Interventi di parte corrente per le professioni turistiche>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9247 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamento dei corsi di aggiornamento professionale per guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica>> e con lo stanziamento di lire 90.000.000 per l'anno 2002.
14. Per le finalità previste dall'articolo 124, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9341 (1.1.161.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Borse di studio a favore degli aspiranti guida alpina che frequentano i corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonché a favore delle guide alpine per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale>> e con lo stanziamento di lire 10.000.000 per l'anno 2002.
15.
Le entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 142 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono "per memoria" - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - distintamente in relazione alle violazioni della disciplina in materia delle diverse tipologie delle professioni turistiche:
a) capitolo 972 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida turistica, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, di accompagnatore turistico>>;
b) capitolo 973 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida alpina - maestro di alpinismo e aspirante guida alpina>>;
c) capitolo 974 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida speleologica - maestro di speleologia e aspirante guida speleologica>>;
d) capitolo 978 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di maestro di sci>>.
16.
Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 142, comma 8, fanno carico all'unità previsionale di base 28.1.64.1.1307 <<Devoluzione dei proventi delle sanzioni per violazioni della disciplina delle professioni turistiche>> che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono "per memoria" nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - distintamente per ciascuno dei Collegi previsti dalla presente legge:
a) capitolo 8940 (1.1.162.2.10.14) - <<Devoluzione al Collegio delle guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>;
b) capitolo 8941(1.1.162.2.10.14) - <<Devoluzione al Collegio delle guide speleologiche - maestri di speleologia e aspiranti guide speleologiche dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>;
c) capitolo 8942(1.1.162.2.10.14) - <<Devoluzione al Collegio dei maestri di sci dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>.
17. Per le finalità previste dall'articolo 147, commi 1 e 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200.000.000, suddivisa in ragione di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9323 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamenti per la realizzazione di corsi teorico-pratici per l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione nonché per la realizzazione di corsi di aggiornamento professionale>> e con lo stanziamento complessivo di lire 200.000.000, suddiviso in ragione di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003.
18. Le entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 151 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 - dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 979 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività professionale di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci>>.
19. Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 151, comma 6, fanno carico all'unità previsionale di base 28.1.64.1.1307 con riferimento al capitolo 8943 che si istituisce "per memoria" - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - (1.1.162.2.10.14) - con le denominazione <<Devoluzione al Collegio degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>.
23. Per le finalità previste dall'articolo 159, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 255.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9430 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127 e 132 della legge regionale n. (165)/2001, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione e per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d), della medesima legge>> e con lo stanziamento di lire 255.000.000 per l'anno 2002.
24. Per le finalità previste dall'articolo 160, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9269 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci>> e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.
29. Per le finalità previste dall'articolo 169, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 18.1.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 6171 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributo annuo alla Federazione Italiana Sport Invernali - (FISI) a sostegno della gestione delle attività agonistiche essenzialmente giovanili>> e con lo stanziamento di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
30. Per le finalità previste dall'articolo 172, comma 7, è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l'anno 2003 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1309 <<Spese per la liquidazione della Azienda regionale per la promozione turistica>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2003, alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9343 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Azienda regionale per la promozione turistica>> e con lo stanziamento di lire 10.000.000 per l'anno 2003.
32. Per le finalità previste dall'articolo 175 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.057,5 milioni per l'anno 2002 a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
| U.P.B. 52.2.4.1.1 | - capitolo 550 - | lire 2.500 milioni | per l'anno 2002 |
| U.P.B. 52.2.4.1.1 | - capitolo 551 - | lire 300 milioni | per l'anno 2002 |
| U.P.B. 52.2.4.1.1 | - capitolo 561 - | lire 125 milioni | per l'anno 2002 |
| U.P.B. 52.2.4.1.651 | - capitolo 552 - | lire 500 milioni | per l'anno 2002 |
| U.P.B. 52.2.4.1.651 | - capitolo 553 - | lire 200 milioni | per l'anno 2002 |
| U.P.B. 52.2.4.1.662 | - capitolo 9636 - | lire 250 milioni | per l'anno 2002 |
| U.P.B. 52.2.4.1.662 | - capitolo 9637 - | lire 250 milioni | per l'anno 2002 |
| U.P.B. 52.2.4.1.662 | - capitolo 9640 - | lire 250 milioni | per l'anno 2002 |
| U.P.B. 52.2.8.1.659 | - capitolo 9630 - | lire 970 milioni | per l'anno 2002 |
| U.P.B. 52.2.8.1.659 | - capitolo 9631 - | lire 500 milioni | per l'anno 2002 |
| U.P.B. 52.5.8.1.687 | - capitolo 9650 - | lire 212,5 milioni | per l'anno 2002 |
33.
All'onere complessivo di lire 17.272,5 milioni, suddiviso in ragione di lire 15.662,5 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.610 milioni per l'anno 2003, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo, si provvede come di seguito indicato:
a) per complessive lire 6.067,5 milioni, suddivise in ragione di lire 6.057,5 per l'anno 2002 e di lire 10 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 60 del prospetto D/1 allegato al Documento tecnico stesso);
b) per lire 1.900 milioni, suddivise in ragione di lire 900 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 82 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso);
c) per lire 8.680 milioni relativi all'anno 2002, mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del documento tecnico a fianco di ciascuna indicati:
| U.P.B. 28.1.64.1.503 | - capitolo 9220 - | lire 1.000 milioni |
| U.P.B. 28.1.64.1.503 | - capitolo 9225 - | lire 1.450 milioni |
| U.P.B. 28.2.64.2.510 | - capitolo 9260 - | lire 1.000 milioni |
| U.P.B. 28.2.64.2.510 | - capitolo 9261 - | lire 500 milioni |
| U.P.B. 28.2.64.2.510 | - capitolo 9265 - | lire 3.500 milioni |
| U.P.B. 28.2.64.2.512 | - capitolo 9266 - | lire 1.000 milioni |
| U.P.B 2.2.64.1.43 | - capitolo 8965 - | lire 150 milioni |
| U.P.B. 2.2.64.1.43 | - capitolo 8966 - | lire 15 milioni |
| U.P.B. 2.2.64.1.44 | - capitolo 8967 - | lire 15 milioni |
| U.P.B. 2.2.64.1.44 | - capitolo 8968 - | lire 25 milioni |
| U.P.B. 2.2.64.1.44 | - capitolo 8969 - | lire 25 milioni |
d) per lire 500 milioni relativi all'anno 2003, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9220 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;
e) per lire 125 milioni, suddivise in ragione di lire 25 milioni per l'anno 2002 e di lire 100 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).
Note:
1Comma 21 abrogato da art. 113, comma 1, lettera p), L. R. 29/2005 , a seguito dell'abrogazione dei commi 2 e 4 dell'articolo 158 della presente legge, con effetto dall'1/1/2006.
2Comma 22 abrogato da art. 113, comma 1, lettera p), L. R. 29/2005 , a seguito dell'abrogazione dei commi 2 e 4 dell'articolo 158 della presente legge, con effetto dall'1/1/2006.
3Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 3 della presente legge.
4Comma 4 abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 18 della presente legge.
5Comma 7 abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 37 della presente legge.
6Comma 10 abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 55 della presente legge.
7Comma 11 abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 109 della presente legge.
8Comma 31 abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 174 della presente legge.
9Comma 5 abrogato da art. 105, comma 3, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 31 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
10Comma 6 abrogato da art. 105, comma 3, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 32 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
11Comma 12 abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 161 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
12Comma 25 abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 161 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
13Comma 26 abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 161 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
14Comma 27 abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 161 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
15Comma 28 abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 167 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
16Comma 8 abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 54 della presenete legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
17Comma 9 abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 54 della presenete legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
18Comma 20 abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 156 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
19Comma 8 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 6/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 54 della presente legge, , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016.
20Comma 9 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 6/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 54 della presente legge, , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016.
21Comma 20 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 6/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 156 della presente legge, a seguito dell'inserimento del c. 6 bis all'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dall'1/1/2018.
22Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.
23A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
24Il regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016 è stato emanato con DPReg. 19/9/2022, n. 0115/Pres. (B.U.R. 5/10/2022, n. 40) ed è in vigore dal 6/10/2022.