LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 aprile 2001, n. 11

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/04/2001
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione

CAPO I
 Norme generali
Art. 1
 (Finalità)
1. Con la presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150:
a) promuove la comunicazione istituzionale delle proprie attività al fine di garantire un qualificato rapporto di informazione e di partecipazione tra cittadini e istituzioni regionali;
b) favorisce la più completa espressione delle esigenze e delle istanze della comunità regionale, promuovendo il massimo pluralismo nell'accesso ai mezzi di informazione, la valorizzazione delle imprese di comunicazione radiotelevisiva locale aventi sede nel territorio regionale, nonché la qualificazione degli operatori della comunicazione;
c) istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato Co.Re.Com..

Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 3, L. R. 4/2017
CAPO II
 Comunicazione istituzionale
Art. 2
 (Obiettivi)
1. Nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dai principi deontologici, sono considerate attività d'informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione, in Italia e all'estero, volte a conseguire:
a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso la stampa quotidiana e periodica, il sistema editoriale, le agenzie d'informazione, l'emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale e internazionale, gli strumenti telematici;
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini e ad altri enti, attraverso ogni modalità tecnica e organizzativa;
c) la promozione dell'immagine della Regione in Italia e all'estero;
d) la massima comunicazione interna realizzata nell'ambito del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

2. Le attività d'informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
a) illustrare e favorire la conoscenza delle leggi e dei regolamenti regionali, al fine di facilitarne l'applicazione, nonché degli atti amministrativi generali;
b) illustrare l'organizzazione, l'attività e il funzionamento della Regione, favorendo l'accesso ai servizi forniti;
c) promuovere conoscenze allargate e approfondite di temi di rilevante interesse pubblico e sociale.

Art. 3
 (Strutture competenti e modalità)
1. Le attività d'informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione editoriale, le strutture informatiche, le strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali, gli sportelli per le imprese, gli uffici per le relazioni con il pubblico, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali, nonché le emittenti e le testate pubbliche e private d'informazione locale che operano sul territorio regionale. Esse si esplicano anche attraverso la pubblicità, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.
1 bis. Le attività di informazione e di comunicazione della Presidenza della Regione di cui al comma 1 sono attuate rispettivamente dall'Agenzia quotidiana di stampa <<Regione Cronache>> (ARC) e dalle strutture direzionali della Presidenza medesima competenti in materia di comunicazione e rapporti con il pubblico.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, definiscono le azioni idonee a perseguire i fini e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, e organizzano i relativi uffici.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 5/2018
2Comma 1 bis sostituito da art. 10, comma 4, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 4
 (Portavoce)
1. Il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale possono avvalersi ciascuno, per tutta la durata del loro incarico, di un portavoce con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d'informazione.
2. Il portavoce, scelto anche tra persone esterne all'Amministrazione regionale, non può esercitare per tutta la durata dell'incarico altra attività professionale, autonoma o dipendente, salvo apposita autorizzazione regionale.
3. L'incarico di portavoce è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, rispettivamente dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Presidente del Consiglio regionale. Gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono definiti rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; il trattamento economico è fissato avuto riguardo, quale limite massimo, a quello previsto per la fascia retributiva più bassa dei Direttori centrali, o equiparati, della Regione. In ogni caso il contratto è risolto di diritto con la cessazione dalla carica rispettivamente del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale che ha avanzato la proposta. Il conferimento dell'incarico a dipendenti del ruolo unico regionale determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e il servizio prestato in forza del contratto di lavoro di diritto privato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine rapporto.
Note:
1Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 26/2018
2Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 5, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 5
 (Programmi radiotelevisivi della Regione)
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono affidare la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, anche riferiti alla trasmissione in diretta dei lavori del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari, sulla base di convenzioni, alle emittenti radiotelevisive private locali, che producono e diffondono programmi e servizi giornalistici anche di carattere locale, individuate secondo modalità e criteri definiti con regolamento regionale, sentito il parere del Co.Re.Com..
2. La Giunta regionale può disporre la stipulazione di convenzioni con il servizio radiotelevisivo pubblico, per la realizzazione di programmi e servizi d'interesse regionale, anche di carattere transfrontaliero, sentito il parere del Co.Re.Com. ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, sentito il parere del Co.Re.Com., possono disporre la stipulazione di convenzioni con il servizio radiotelevisivo pubblico e le emittenti radiotelevisive private locali per la realizzazione di programmi e servizi in sloveno, friulano, tedesco e altre lingue ammesse a tutela dalla legge, presenti nel territorio regionale, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, che prevede espressamente la stipulazione delle convenzioni di cui sopra nelle regioni che vedono la presenza delle lingue minoritarie ammesse a tutela.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 6, comma 13, L. R. 13/2002
CAPO III
 Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)
Art. 6
 (Istituzione del Co.Re.Com.)
1. È istituito il Co.Re.Com. quale organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, nonché organo di consulenza della Regione in materia di comunicazioni.
2. Il Co.Re.Com. ha sede presso il Consiglio regionale.
Art. 7
 (Funzioni del Co.Re.Com.)
1. Il Co.Re.Com. esercita le seguenti funzioni:
a) di governo, di garanzia e di controllo del sistema delle comunicazioni che abbiano rilevanza locale e non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla legislazione nazionale e regionale;
b) le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell'Autorità, ad esso delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all'articolo 5 del regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999.

2. Le funzioni di competenza dell'Autorità sono delegate mediante convenzioni, con le quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio. Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente del Co.Re.Com..
3. Il Co.Re.Com. provvede al monitoraggio di ogni forma di comunicazione politico-istituzionale d'interesse regionale.
4. Il Co.Re.Com. può svolgere attività di studio, ricerca, monitoraggio, formazione e aggiornamento, su materie attinenti alle comunicazioni, per istituzioni pubbliche del Friuli-Venezia Giulia, sulla base di apposite convenzioni, ed esprime pareri sugli atti della Regione e degli Enti regionali in materia di comunicazione.
5. Il Co.Re.Com. nell'esercizio delle proprie funzioni può promuovere e partecipare a iniziative coerenti con le proprie funzioni anche avvalendosi, mediante convenzioni, di soggetti pubblici e privati di riconosciuta competenza in materia di comunicazione.
6. Il Co.Re.Com. subentra nella titolarità dell'esercizio delle funzioni già conferite dalla legislazione regionale al Co.Re.Rat..
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 11, L. R. 1/2007
2Parole sostituite al comma 5 da art. 8, comma 11, L. R. 1/2007
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 3, L. R. 3/2011
Art. 8
 (Composizione e durata)
1. Il Co.Re.Com. è composto dal Presidente e da due componenti, scelti fra soggetti in possesso di provata competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, sotto il profilo culturale, giuridico, economico e tecnologico.
2. Il Presidente del Co.Re.Com. è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e sentito il parere della Giunta per le nomine del Consiglio regionale.
3. I due componenti del Co.Re.Com. sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a uno. Qualora il Consiglio regionale non provveda nei termini indicati al comma 5 e all'articolo 21, i componenti sono designati dal Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, tra i candidati che hanno ottenuto parere favorevole dalla Giunta per le nomine. I componenti eletti o designati sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. I decreti di nomina del Presidente e dei componenti del Co.Re.Com. sono comunicati all'Autorità.
5. Il Co.Re.Com. rimane in carica cinque anni; qualora tale termine rientri nell'ultimo semestre della legislatura regionale, il Co.Re.Com. rimane in carica sino al novantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio regionale. Al rinnovo del Co.Re.Com. si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza.
6. In sede di prima applicazione il Co.Re.Com. rimane in carica sino alla scadenza della legislatura in corso. Al rinnovo del Co.Re.Com. provvederà il Consiglio regionale così come previsto al comma 5.
7. In caso di dimissioni, decadenza o decesso si provvede alla sostituzione secondo le modalità previste ai commi 2, 3 e 4.
8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 10, lettera a), L. R. 27/2012 , con applicazione delle modifiche a decorrere dal primo rinnovo del Co.Re.Com successivo all'entrata in vigore della medesima L.R. 27/2012.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 10, lettera b), L. R. 27/2012 , con applicazione delle modifiche a decorrere dal primo rinnovo del Co.Re.Com successivo all'entrata in vigore della medesima L.R. 27/2012.
Art. 9
 (Funzioni del Presidente)
1. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza del Co.Re.Com.;
b) convoca il Co.Re.Com., determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e le deliberazioni adottate;
c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità e con ogni altro soggetto esterno.

Art. 10
 (Vicepresidente)
1. Il Co.Re.Com., nella definizione del regolamento di cui all'articolo 14, individua i criteri che disciplinano le modalità di nomina e le funzioni del Vicepresidente.
Art. 11
 (Programmazione delle attività)
1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Co.Re.Com. sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. Il programma è comunicato al Presidente della Giunta regionale e all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Co.Re.Com. presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, alla Giunta regionale e all'Autorità una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni delegate.
3. La Regione rende pubblici, anche mediante la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, il programma di attività e la relazione di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2.
Art. 12
 (Dotazione finanziaria e autonomia gestionale)
1. Per l'esercizio delle funzioni proprie del Co.re.Com. è iscritta a carico del bilancio del Consiglio regionale una dotazione finanziaria, determinata sulla base del programma di attività approvato ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
2. Affluiscono altresì al bilancio del Consiglio regionale, per la conseguente attribuzione al Co.Re.Com, le assegnazioni disposte dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2.
2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata, previa richiesta da parte del Co.Re.Com. alla Direzione Generale, ad acquisire il personale somministrato e a tempo determinato necessario all'esercizio delle funzioni allo stesso delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); a tal fine il Co.Re.Com. provvede a trasferire all'Amministrazione regionale le corrispondenti risorse finanziarie assegnate dall'Autorità ai sensi del comma 2.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, il Co.Re.Com. ha autonomia gestionale.
4.  
( ABROGATO )
(5)
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 9, comma 17, L. R. 2/2006
2Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 16/2013
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 16/2013
4Comma 3 sostituito da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 16/2013
5Comma 4 abrogato da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 16/2013
6Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 6, L. R. 20/2015
7Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 11, comma 18, L. R. 31/2017
Art. 13
 (Forme di consultazione)
1. Il Co.Re.Com. attua idonee forme di consultazione sulle materie di propria competenza con la sede regionale del servizio radiotelevisivo pubblico, con le emittenti radiotelevisive private e le loro associazioni, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con il Tutore dei minori, con il Difensore civico, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione della stampa del Friuli-Venezia Giulia, con gli organi dell'Amministrazione scolastica, con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.
2. Il Co.Re.Com., anche in collaborazione con la Regione, può organizzare convegni e conferenze sull'informazione, sulla comunicazione e sui temi connessi.
Art. 14
 (Regolamento interno)
1. Il Co.Re.Com. adotta, entro tre mesi dalla sua costituzione, un regolamento per il proprio funzionamento, l'elezione del Vicepresidente e l'organizzazione dei lavori, con il quale sono definiti il codice etico di comportamento dei componenti e dei consulenti, nonché le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.
2. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 15
 (Cause di incompatibilità)
1. Il Presidente e i componenti del Co.Re.Com. sono soggetti alle seguenti incompatibilità:
a) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali, Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente o direttore di enti pubblici ed enti pubblici economici, nominati dal Parlamento, dal Governo, dai Consigli o dalle Giunte regionali, provinciali e comunali, detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza di partiti e movimenti politici;
b) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria, anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio, della programmazione a livello sia nazionale che locale, dipendente regionale, titolare di rapporti di collaborazione o di consulenza con i soggetti sopra indicati. I soci risparmiatori delle società di capitali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.

2. L'incompatibilità, anche nel caso in cui essa sia sopravvenuta, è contestata dal Presidente del Consiglio regionale all'interessato, il quale, entro sette giorni dalla comunicazione della contestazione, può eliminare la causa di incompatibilità o formulare osservazioni.
3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio regionale, qualora la causa di incompatibilità persista, dichiara la decadenza, dandone comunicazione all'interessato.
Art. 16
 (Assenze del Presidente e dei componenti del Co.Re.Com.)
1. In caso di assenza non giustificata alle sedute del Co.Re.Com. è applicata, per ogni assenza, una trattenuta del cinque per cento sull'indennità mensile.
2. L'assenza non giustificata a tre sedute consecutive del Co.Re.Com. comporta la decadenza dalla carica. Costituisce in ogni caso causa di decadenza dalla carica l'assenza alle sedute protrattasi per oltre sei mesi.
3. È considerata giustificata l'assenza documentata per motivi di salute, per forza maggiore o per motivi di servizio relativi all'attività del Co.Re.Com..
4. La decadenza di cui al comma 2 è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale, su segnalazione del Presidente del Co.Re.Com., o del Vicepresidente, dandone comunicazione all'interessato.
Art. 17
 (Dimissioni)
1. Le dimissioni del Presidente e dei componenti del Co.Re.Com. sono presentate al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
Art. 18
 (Permessi)
1. Al Presidente e agli altri componenti del Co.Re.Com., qualora dipendenti di ente locale della Regione Friuli-Venezia Giulia, è riconosciuta l'assenza giustificata dal luogo di lavoro per il tempo necessario per l'espletamento della funzione del mandato e per partecipare alle riunioni del Co.Re.Com., secondo le vigenti disposizioni di legge previste per i dipendenti regionali.
Art. 19
 (Indennità di funzione e rimborsi)
1. Al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti del Co.Re.Com. sono attribuite delle indennità di funzione, per dodici mensilità, il cui ammontare è stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che lo aggiorna annualmente.
2. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Co.Re.Com. che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Co.Re.Com., si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione, il cui ammontare è stabilito con le modalità di cui al comma 1.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 4, comma 2, L. R. 16/2013
Art. 20
 (Struttura)
1. Il Co.Re.Com, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).
1 bis.  
( ABROGATO )
2. La dotazione organica può essere coperta anche applicando le procedure, ove compatibili, previste dall'articolo 1, comma 14, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tramite personale con contratto a termine, secondo la vigente normativa regionale.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 6/2004
2Comma 1 sostituito da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 16/2013
3Comma 1 bis abrogato da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 16/2013
4Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 3, lettera c), L. R. 16/2013
Art. 21
 (Norma transitoria)
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono nominati il Presidente e i componenti del Co.Re.Com., il quale si insedia entro quindici giorni dalla data di emanazione dei decreti di nomina di cui all'articolo 8.
2. Sino all'insediamento del Co.Re.Com., le funzioni del medesimo sono esercitate dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22.
3. Sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 14, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 22/1991.
CAPO IV
 Qualificazione e formazione professionale e parere sul piano d'assegnazione delle radiofrequenze
Art. 22
 (Qualificazione e formazione professionale)
1. L'Amministrazione regionale può prevedere nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, in collaborazione con le Università, con particolare riguardo ai corsi di laurea in scienze della comunicazione o materie assimilate, e con gli Enti di formazione regionali, la realizzazione di appositi corsi di qualificazione e aggiornamento per gli operatori della comunicazione esterni alla Regione, con particolare riferimento al fabbisogno e alle caratteristiche professionali rilevate dal Co.Re.Com..
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 3/2011
CAPO V
 Norme finali
Art. 24
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, relativamente agli interventi promossi dalla Giunta regionale, fanno carico all'unità previsionale di base 3.3.3.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 400 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è così modificata: le parole <<per informazioni radio-televisive>> sono sostituite dalle seguenti: <<per informazioni, programmi e servizi radio-televisivi>>; inoltre dopo le parole <<materiale fotocinematografico>> sono inserite le seguenti: <<, nonché per la trasmissione di notizie tramite strutture informatiche, funzioni di sportello, uffici per le relazioni con il pubblico, iniziative di comunicazione integrata e sistemi telematici multimediali>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 20 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
-52.2.4.1.1, con riferimento al capitolo 550;
-52.2.8.1.659, con riferimento ai capitoli 9630 e 9631;
-52.5.8.1.687, con riferimento al capitolo 9650.

3. Gli oneri derivanti dall'articolo 5, relativamente agli interventi promossi dal Consiglio regionale, e, in relazione al disposto di cui all'articolo 12, comma 1, gli oneri derivanti dagli articoli 7, 13, comma 2, e 19 fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 99 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. In relazione al disposto di cui all'articolo 12, comma 2, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, al Titolo III - Categoria 3.4, è istituita <<per memoria>> l'unità previsionale di base 3.4.2100, con la denominazione <<Assegnazioni per l'esercizio delle funzioni delegate del Co.Re.Com.>> con riferimento al capitolo 1010 (3.4.7) che si istituisce <<per memoria>> nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - con la denominazione <<Assegnazioni da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle convenzioni previste dall'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997, per l'esercizio da parte del Co.Re.Com. delle funzioni ad esso delegate>>.
5. Gli oneri eventualmente derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 fanno carico all'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5807 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 39, L. R. 23/2001
Art. 25
 (Abrogazione)
1. Sono abrogati in particolare:
a) la legge regionale 22/1991;
b) la legge regionale 27 dicembre 1994, n. 20;
c) l'articolo 10 della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24.