Art. 5
2. L'avvalimento avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale sentite le Province interessate.
Art. 9
(Commissario straordinario dell'Azienda delle foreste e
proroga del termine previsto dall'articolo 79 della legge
regionale 42/1996)
1. Al fine di consentire la continuità dell'azione amministrativa, il completamento ed il perfezionamento delle procedure per il trasferimento del patrimonio regionale dei beni mobili ed immobili della soppressa Azienda delle foreste, il Commissario liquidatore di cui all'
articolo 78 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, assume altresì le funzioni di organo di amministrazione della massa patrimoniale e dei rapporti giuridici attivi e passivi dall'1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997.
2. Il Commissario svolge in particolare tutte le funzioni necessarie alle finalità di cui al comma 1 e porta a compimento i procedimenti amministrativi non conclusi alla data del 31 dicembre 1996 dalla soppressa Azienda delle foreste ed essenziali alla prosecuzione dell'azione amministrativa. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 78, commi 6 e 9, della
legge regionale 42/1996.
5. Nelle more della definizione dei procedimenti di trasferimento al patrimonio regionale dei beni dell'Azienda delle foreste e del subentro da parte dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ovvero alla Direzione regionale delle foreste nei rapporti di lavoro del personale operaio di cui all'
articolo 79 della legge regionale 42/1996, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale e relativi al personale operaio ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili. A tal fine l'Azienda regionale dei parchi e delle foreste regionali può autorizzare aperture di credito a favore del Commissario, in qualità di funzionario delegato dell'Amministrazione regionale.
6. Il Commissario entro il 31 luglio 1997, ad avvenuta conclusione della propria attività in qualità di organo di amministrazione ai sensi del comma 1, provvede alla presentazione del consuntivo della gestione commissariale, provvedendo altresì entro tale data all'attribuzione alla Amministrazione regionale dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti e delle eventuali disponibilità liquide residue.