LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 luglio 1995, n. 31

Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/07/1995
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
CAPO I
 Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 75/1982
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
CAPO II
 Altre disposizioni modificative, di interpretazione
autentica e di sanatoria in materia di edilizia residenziale
pubblica
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 23

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 80, comma 1, L. R. 13/1998
2Comma 3 ter aggiunto da art. 80, comma 1, L. R. 13/1998
3Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 24
 (Applicabilità dell'articolo 13 della legge regionale
n. 10/95)
1. La disposizione di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, trova applicazione per tutti gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore dalla predetta legge regionale n. 10/1995, non sia stata pronunciata la decadenza dalle agevolazioni concesse.
CAPO III
 Altre norme procedurali in materia di opere pubbliche e di
interesse pubblico e di pianificazione territoriale
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 14/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 ter, c. 8, L.R. 20/1983.
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 28
 (Ripristino del complesso << Tiro a segno >> di Osoppo)
1. In via di sanatoria, è consentito il mantenimento del contributo concesso al Comune di Osoppo ai sensi dell'articolo 71, comma 10, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, a seguito della presentazione, intervenuta entro il mese di gennaio 1993, del rendiconto relativo all'impiego del finanziamento erogato.
Art. 29

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 52, comma 1, L. R. 16/2008
2Comma 4 abrogato da art. 52, comma 1, L. R. 16/2008
3Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera f), L. R. 16/2009
Art. 30
 (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale
n. 10/1995)
1.
L'articolo 12 della legge regionale n. 10/1995 è sostituito dal seguente:
<< Art. 12
 (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale)
1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o anche non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori regionali competenti per materia sono autorizzati a confermare - previa conforme deliberazione della Giunta regionale - i contributi già concessi, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento. >>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 10/1995, come sostituito dal comma 1, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 44, comma 1, L. R. 31/1996
Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
CAPO IV
 Norme transitorie e finali
Art. 32
 (Norme transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, trovano applicazione per gli interventi di edilizia convenzionata per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata disposta l'archiviazione delle domande ne sia divenuto esecutivo il provvedimento di liquidazione definitiva dell'agevolazione e, se previsto, il relativo frazionamento.
2. I nuovi limiti di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia convenzionata ed agevolata, di cui all'articolo 2, comma 2, trovano applicazione con decorrenza dai redditi percepiti nell'anno 1992, dichiarati nell'anno 1993.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3 trovano applicazione per tutti gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese i cui lavori non siano ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1996.
Art. 33
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.