LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/02/1995
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 1
 Integrazione dell'articolo 18 della legge regionale 14
agosto 1987, n. 22 e dell'articolo 5 della legge regionale 9
dicembre 1991, n. 57
1.
All'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
<< 2 bis. Per il porto di Porto Nogaro possono rientrare nei programmi di investimento, ed essere pertanto ammesse a finanziamento, le spese relative ai lavori di manutenzione ordinaria di opere, impianti ed attrezzature. >>.

2. All'articolo 5, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, dopo le parole << programmi di investimento >>, le parole << di cui al comma 1 >> sono sostituite dalle parole << di cui all'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come integrato dall' articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10. >>.
3. Per ciò che attiene i programmi di investimento di Porto Nogaro, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 22/1987, come integrato dal comma 1, sono ammesse a finanziamento anche le spese sostenute dal 1 gennaio 1994.
4. Gli oneri conseguenti all'applicazione del disposto dell'articolo 5 della legge regionale n. 57/1991, come modificato dall'articolo 25, comma 15, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e dal comma 2, e del comma 3 del presente articolo fanno carico al capitolo 3800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, a fronte degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e dall'articolo 65, comma 9, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
Art. 3
 Modificazione degli articoli 3 e 4
della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50
1.
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è sostituito dal seguente:
<< 2. L'Amministrazione regionale cura direttamente, tramite i propri organi ed uffici, l'elaborazione degli strumenti progettuali relativi alle iniziative previste dal comma 1, ovvero può ricorrere, mediante la stipula di apposite convenzioni, alle prestazioni di istituti, enti, centri di ricerca pubblici e privati ed a istituzioni universitarie. >>.

2.
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è sostituito dal seguente:
<< 2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, delle prestazioni di istituti, enti, centri di ricerca pubblici e privati e di istituzioni universitarie. >>.

3. Conseguentemente, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, come sostituiti dai commi 1 e 2, fanno carico al capitolo 865 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, a fronte degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 50/1993; la denominazione del precitato capitolo 865 è sostituita dalla seguente: << Spese per le convenzioni con istituti, enti, centri di ricerca pubblici e privati ed istituzioni universitarie per l'elaborazione degli strumenti progettuali relativi alle iniziative per lo sviluppo dei territori montani e per l'attuazione di progetti specifici che si inquadrano nei programmi di intervento comunitario - fondi statali >>.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 5
2. Tutti i pagamenti non ancora effettuati e conseguenti ad obbligazioni assunte ed in essere vengono ricondotti al regime di pagamento previsto dalle ordinarie norme di contabilità regionale e statale.
3. Tutti i riferimenti, contenuti nelle varie leggi regionali, relativi alla contabilità speciale prevista dall'articolo 8 della legge regionale n. 57/1981 si intendono modificati nel senso indicato al comma 2.
4. Tutti i riferimenti, contenuti nelle varie leggi regionali, relativi ad interventi disposti mediante aperture di credito e ordini di accreditamento a favore del Segretario Generale Straordinario sono modificati prevedendosi, da parte dell'Amministrazione regionale, non più l'obbligatorietà dell'emissione dell'ordine di accreditamento ma solo la facoltà di emetterlo, in alternativa ad altra forma di pagamento.
5. È abrogata ogni disposizione in contrasto con i commi precedenti.
6. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 6 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 6
 Autofinanziamento regionale
1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere a reperire risorse per far fronte al disavanzo conseguente all'erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 502/92, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 8
 Prosecuzione attività del Consorzio per la Scuola
musaicisti di Spilimbergo
1. In attesa dell'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è autorizzata, ai sensi delle legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, entro e non oltre il 31 dicembre 1995, la prosecuzione nelle forme consortili fra enti locali dell'attività esercitata dal Consorzio per la Scuola musaicisti di Spilimbergo.
2. Rimane confermata, nei limiti temporali di cui al comma 1, la competenza degli enti partecipanti al Consorzio e dell'Amministrazione regionale rispettivamente al versamento delle quote consortili ed al finanziamento degli interventi.
3. Gli attuali organi del Consorzio di cui al comma 1 sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 1995.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera i), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera j), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.
2La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma 3, L.R. 12/2010.
3A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11, comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.
4Con DPReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5), è stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 3, L. R. 20/1997
Art. 12
 (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale)
1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o anche non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori regionali competenti per materia sono autorizzati a confermare, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento.
Note:
1Articolo sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 31/1995
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 2, L. R. 31/1995
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, L. R. 16/1996
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 1, L. R. 31/1996
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 32/1997
6Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 9/1999
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 2, L. R. 9/1999
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 7, L. R. 13/2000
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 3, L. R. 23/2002
10Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 43, L. R. 1/2005
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 25/2005
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 37, L. R. 12/2006
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 85, L. R. 30/2007
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 1, L. R. 16/2008
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 2, L. R. 16/2008
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 14
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall' 1 gennaio 1995.