LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 marzo 1993, n. 9

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/03/1993
Materia:
120.10 - Nomine di competenza regionale

TITOLO I
 NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE
Art. 1
 Sostituzione dell' articolo 1 della
legge regionale n. 75/1978
1.
L'articolo 1 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 Principi generali
1. La presente legge disciplina le nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici, anche economici.
2. Il conferimento delle nomine e delle designazioni è effettuato, nel rispetto dei requisiti di capacità, esperienza e professionalità, secondo i criteri dell' avvicendamento e della non cumulabilità degli incarichi. >>.

Art. 2
 Sostituzione dell' articolo 2 della
legge regionale n. 75/1978
1.
L' articolo 2 della legge regionale n. 75/1978 è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 Sfera di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale, nei casi di rappresentanza di diritto in relazione a cariche già rivestite, nei casi di designazioni, previste dalla legge, che discendono da un rapporto di pubblico impiego. >>.

Art. 3
 Sostituzione dell' articolo 3 della
legge regionale n. 75/1978
1.
L' articolo 3 della legge regionale n. 75/1978 è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 Nomina di presidenti o vicepresidenti di enti
ed istituti pubblici
1. La Giunta regionale, il Presidente della Giunta ed i singoli Assessori, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, alla nomina o designazione di presidenti o vicepresidenti di enti ed istituti pubblici, anche economici, trasmettono la relativa proposta al Consiglio regionale, corredata da una relazione illustrativa, con riguardo sia alla capacità, professionalità ed agli incarichi precedentemente svolti dal candidato, sia ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell' ente o istituto cui la proposta si riferisce. Da tale procedura sono escluse le nomine da effettuare su designazione, prevista per legge, da altri enti od organismi.
2. Alla relazione è allegato un curriculum del candidato, comprendente:
a) titoli di studio e professionali;
b) attività precedenti;
c) cariche pubbliche elettive o incarichi in organismi pubblici o a partecipazione pubblica precedentemente svolti o in svolgimento.

3. Sulle candidature presentate ai sensi del comma 1 esprime parere motivato la Giunta per le nomine integrata dalla Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità, o sua delegata.
4. Il parere di cui al comma 3 è espresso in relazione sia alla capacità del candidato che agli indirizzi di gestione indicati nella relazione illustrativa della candidatura.
5. Qualora il provvedimento di nomina disattenda il parere di cui al comma 4, l' organo che vi ha provveduto è tenuto a trasmettere alla Giunta per le nomine una relazione sui motivi della decisione assunta. >>.

Art. 4
 Integrazione dell' articolo 5 della
legge regionale n. 75/1978
1.
All' articolo 5 della legge regionale n. 75/1978 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
<< La Giunta per le nomine, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione delle nomine di cui al primo comma, può chiedere, a maggioranza dei componenti, il riesame delle stesse. >>.

Art. 5
 Sostituzione dell' articolo 7 della
legge regionale n. 75/1978
1.
L' articolo 7 della legge regionale n. 75/1978 è sostituito dal seguente:
<< Art. 7
 Incompatibilità e cause ostative alla nomina
1. Alle cariche di cui all'articolo 3 non possono essere eletti o nominati:
a) i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori delle Province, i sindaci e gli assessori dei Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l' elezione o la nomina;
b) i dirigenti dell' Amministrazione regionale ai quali è conferito l' incarico di cui all' articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi antecedenti a quello in cui avviene l' elezione o la nomina;
c) i funzionari statali o regionali preposti o assegnati ad uffici cui compete la vigilanza sugli enti o istituti interessati;
d) coloro che ricoprono la carica di vertice a livello nazionale, regionale o provinciale in partiti o movimenti politici o sindacali;
e) coloro che svolgono le funzioni di cui all' articolo 7, lettere e), f) e g), della legge 24 gennaio 1978, n. 14;
f) coloro che, nell' anno precedente alla nomina o all' elezione, abbiano svolto le funzioni indicate all' articolo 8 in altri enti o istituti.

2. La sopravvenienza di una delle cause ostative previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui la nomina o elezione si riferisce.
3. Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti. >>.

Art. 6
 Integrazione della legge regionale n. 75/1978
1.
Dopo l' articolo 7 della legge regionale n. 75/1978 sono aggiunti i seguenti articoli:
<< Art. 7 bis
 Nomine negli enti privati a partecipazione regionale
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 7 si applicano anche per le nomine di cui all' articolo 8, primo comma, n. 2, quando trattasi di nomine riservate alla Regione ai sensi dell' articolo 2458 del codice civile.
2. Le disposizioni medesime si applicano per le candidature che l' Amministrazione regionale intende presentare negli organi delle società a partecipazione pubblica.
Art. 7 ter
 Divieto di cumulo
1. Gli incarichi di cui agli articoli 3 e 7 bis non sono cumulabili.
Art. 7 quater
 Rinnovo di incarichi
1. Fatto salvo quanto disposto dalla legge in materia di incompatibilità, gli incarichi di cui all' articolo 3 possono essere conferiti per non più di due mandati consecutivi.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di rinnovo.
Art. 7 quinquies
 Comunicazione alla Presidenza
1. Coloro che sono stati nominati o designati ad una carica con la procedura di cui all' articolo 3 sono tenuti, entro dieci giorni dalla ricezione dell' avviso di nomina, a comunicare, per iscritto al Presidente della Giunta regionale, la propria accettazione, dichiarando nel contempo l' inesistenza delle cause ostative di cui all' articolo 7.
2. Qualora, successivamente alla nomina o alla designazione, sopravvenga una causa ostativa, l' interessato è tenuto a darne comunicazione immediata al Presidente della Giunta.
3. La mancanza o l' inesattezza delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l' interessato, comporta la decadenza dall' incarico; alla dichiarazione di decadenza si provvede con le modalità previste per la nomina con esclusione del parere della Giunta per le nomine.
Art. 7 sexies
 Revoca di incarichi
1. Le funzioni conferite ai sensi dell' articolo 1 possono essere revocate, con provvedimento dell' organo competente alla nomina, per gravi ragioni o per ripetuta inosservanza di disposizioni vigenti.
2. Quando la revoca riguardi nomine conferite ai sensi dell' articolo 3, sulla proposta deve essere acquisito il parere della Giunta per le nomine. >>.

TITOLO II
 DISCIPLINA DEL RINNOVO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
Art. 7
 Ambito di applicazione
1. Il presente Titolo disciplina, in attuazione dell' articolo 4, n. 1, dello Statuto di autonomia, il rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.
2. Sono esclusi dall' applicazione della presente legge gli organi che hanno rilevanza statutaria, compresi quelli previsti all'articolo 60 dello Statuto, nonché quelli per i quali è prevista una diversa disciplina.
Art. 8
 Rinnovo degli organi
1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza per ciascuno di essi prevista ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti ed indifferibili, indicandone i motivi. Se deve essere adottato un bilancio di previsione, si delibera l' esercizio provvisorio.
Art. 9
 Rinnovo di competenza di organi collegiali
1. Nei casi in cui titolari della competenza al rinnovo sono il Consiglio regionale o la Giunta regionale, e questi non vi provvedano nel termine di cui all' articolo 8, comma 1, il rinnovo stesso spetta ai rispettivi Presidenti che provvedono entro quarantacinque giorni.
2. Per gli organi collegiali la cui nomina è di competenza del Presidente della Giunta regionale ed alla cui composizione concorrono membri designati dal Consiglio regionale, decorso il termine di cui all' articolo 8, comma 1, la designazione spetta al Presidente del Consiglio regionale che vi provvede entro quindici giorni.
Art. 10
 Designazione da parte di terzi
1. Nei casi in cui la legge istitutiva prevede che dell' organo da eleggere facciano parte componenti designati da soggetti terzi, il rinnovo delle designazioni è chiesto almeno quarantacinque giorni prima del termine di cui all' articolo 8, comma 1.
2. Se i soggetti competenti non provvedono alla designazione entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, l'organo competente alla nomina provvede direttamente all' individuazione dei componenti; se la designazione spetta ad associazioni sindacali o di categoria il soggetto individuato deve appartenere ad una di tali associazioni.
3. Quando la designazione spetta ad un ente locale territoriale, in mancanza di una designazione espressa è designato il legale rappresentante dell' ente.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 1, L. R. 39/1993
Art. 11
 Nuovi termini
1. Alle nomine ed alle designazioni effettuate ai sensi degli articoli 9 e 10, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 75/1978; in tali casi il termine di cui all' articolo 4 della medesima legge è ridotto a dieci giorni.
Art. 12
 Disciplina dei controlli
1. Salvo che sia diversamente disposto, i provvedimenti di nomina di cui all'articolo 7 sono esecutivi dalla data di scadenza dell' organo che viene rinnovato o, se adottati nel periodo di proroga dello stesso, sono immediatamente esecutivi.
2. I controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo quando sono di competenza di organi regionali; per i provvedimenti soggetti a controlli esterni si applica la disciplina vigente. Nella pendenza dei controlli e fino alla comunicazione della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 2.
3. La dichiarazione in sede di controllo di non conformità a legge dei provvedimenti, di cui al comma 1, obbliga l' organo da cui tale atto è emanato a provvedere entro trenta giorni. In tale periodo si applicano le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 2.
Art. 13
 Decadenza degli organi
1. Decorsi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per il rinnovo degli organi scaduti, ovvero il termine di cui all'articolo 12, comma 3, senza che sia stato adottato il provvedimento di rinnovo, gli stessi decadono ad ogni effetto.
2. Tutti gli atti adottati dagli organi scaduti sono nulli.
3. Ferme restando le responsabilità previste dalle leggi dello Stato per la condotta omissiva degli organi competenti al rinnovo, il Presidente della Giunta regionale, quando la decadenza riguarda organi di amministrazione attiva, nomina un commissario straordinario.
Art. 14
 Designazione mediante procedure elettive
1. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono che dell' organo facciano parte componenti designati mediante procedure elettive, i termini di cui agli articoli 13, comma 1, e 15, comma 3, sono aumentati a novanta giorni, con esclusione delle elezioni di competenza del Consiglio regionale.
TITOLO III
 NORME FINALI
Art. 15
 Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 75/1978, come sostituito dall' articolo 5, non si applicano ai soggetti in carica all' entrata in vigore della presente legge, limitatamente alla durata del mandato in corso.
2. Le disposizioni dell' articolo 7 quinquies, comma 1, della legge regionale n. 75/1978, come introdotte dall' articolo 6, si applicano ai soggetti in carica all' entrata in vigore della presente legge, limitatamente alla comunicazione sull' inesistenza di cause ostative; il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data medesima.
3. Gli organi amministrativi scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rinnovati entro quarantacinque giorni; nelle more del rinnovo si applicano le disposizioni dell' articolo 8, comma 2.
4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che gli organi competenti abbiano provveduto al rinnovo si applicano gli articoli 9 e 10, commi 2 e 3, 11, 12 e 13.
Art. 16
 Coordinamento normativo
1. Ogni qualvolta la legge regionale n. 75/1978 menziona la Giunta per le nomine deve intendersi la Giunta per le nomine integrata ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della medesima legge.
Art. 17
 Decorrenza
1. La disposizione dell'articolo 3 della legge regionale n. 75/1978, come introdotta dall' articolo 3, comma 3, che prevede l'integrazione della Giunta delle nomine, si applica dall' 1 luglio 1993.
Art. 18
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli- Venezia Giulia.