Art.   4
        
       
        
        
        
        
        
        
          2.   Per  l' utilizzo degli inviti di cui al comma  1  il socio  e  l' invitato devono cacciare insieme entro i limiti del carniere riservato al socio invitante.
        
        
        
        Note:
        
        
        
          1Comma 2 bis aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 24/1996
 
        
        
        
          2Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
 
        
        
        
          3Comma 2 bis abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
 
       
      
        Art.   6
        
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          4.  Nella zona di mare antistante la provincia di Trieste nonché  oltre  un  miglio dalla costa  nelle  acque  marine antistanti  il  territorio della provincia  di  Udine  e  di Gorizia  è  fatto divieto di praticare qualsiasi  forma  di caccia.
        Note:
        
        
        
          1Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
 
        
        
        
          2Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
 
        
        
        
          3Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
 
       
      
        Art.   9
        
        
        ( ABROGATO )
        
        
        Note:
        
        
        
          1Comma 1 sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 24/1996
 
        
        
        
          2Comma 1 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 24/1996
 
        
        
        
          3Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
 
       
      
        Art.  10
        
        
        ( ABROGATO )
        
        
        Note:
        
        
        
          1Comma 1 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 24/1996
 
        
        
        
          2Comma 1 ter aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 24/1996
 
        
        
        
          3Comma 1 quater aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 24/1996
 
        
        
        
          4Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
 
       
      
        Art.  11
        
       
        
        
        
        
        
        
          2.   All' 
articolo 4, comma 1, della legge  regionale  15 maggio  1987,  n.  14,  è  aggiunto  il  seguente  periodo: << Qualora,  in una riserva di caccia di diritto,  almeno  il 10%  dei  soci richieda di praticare la caccia di  selezione con  le  modalità  previste  dalla  presente  legge  e  dal regolamento  di  esecuzione,  l' assemblea dei   soci   deve destinare  a  tale  attività una parte  del  territorio  di dimensioni  proporzionali al numero di  soci  richiedenti  e comunque  non inferiore al 25% del territorio della  riserva di caccia. >>.
 
        
        
        
          2 bis.  Qualora in una riserva di caccia di diritto dove si pratica esclusivamente la caccia di selezione agli ungulati, un numero di soci pari ad almeno il 15 per cento dei soci della riserva stessa richieda di praticare la caccia tradizionale agli ungulati, il Direttore della riserva di caccia deve destinare a tale attività un'unica zona della riserva idonea e di dimensioni proporzionali al numero dei soci richiedenti calcolata sulla superficie agro-silvo-pastorale al netto della superficie delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle zone escluse dall'esercizio venatorio di cui all'
articolo 17, comma 2, lettera f) della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia). La superficie destinata a tale caccia, unitamente alla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva, deve essere rideterminata ogni qual volta il numero dei richiedenti subisca una variazione in aumento o diminuzione superiore al 10 per cento dei soci della riserva. L'atto di destinazione costituisce regolamento ed è soggetto alla disciplina di cui al 
comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 30/1999.
 
        
        
        
        
        
        
          4.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel   territorio  del  Friuli-Venezia  Giulia   è   vietato l' utilizzo della  munizione spezzata  per  la  caccia  agli ungulati.
        Note:
        
        
        
          1Comma 2 bis aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 24/1996 con effetto dalla stagione venatoria 1997-1998.
 
        
        
        
          2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 8, L. R. 13/2000
 
        
        
        
          3Comma 2 bis sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 10/2003
 
       
      
        Art.  12
        
        
        ( ABROGATO )
        
        
        Note:
        
        
        
          1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 24/1996
 
        
        
        
          2Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 6, L. R. 24/1996
 
        
        
        
          3Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 22, L. R. 30/1999
 
        
        
        
          4Articolo abrogato da art. 11, comma 10, L. R. 13/2000
 
       
      
        Art.  14
        
        
        
        
          1.  È fatto divieto a chiunque, non autorizzato, di raccogliere e trasportare fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, prima di darne avviso al direttore della riserva di caccia di diritto competente per territorio, alle forze dell'ordine o alla Regione, che autorizzeranno il prelevamento.
 
        
        
        
          2.  Il rinvenitore potrà essere autorizzato alla custodia da parte della Regione.
 
        
        
        
          3.   Le  spoglie  di  esemplari per le  quali  sia  stata concessa  l' autorizzazione di cui al comma 2 possono essere oggetto   di   trattamento   tassidermico   da   parte   dei tassidermisti    regolarmente   autorizzati    a    svolgere l'attività in forza dell' 
articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56.
 
        
        
        
          3  bis.  Qualora le spoglie di cui ai commi precedenti riguardino   esemplari  di  fauna  selvatica   protetta   di particolare valore naturalistico, le medesime devono  essere prioritariamente  consegnate a  musei  di  storia  naturale, istituti universitari ovvero altri istituti di ricerca.
 
        Note:
        
        
        
          1Comma 1 sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 24/1996
 
        
        
        
          2Comma 2 sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 24/1996
 
        
        
        
          3Comma 3 bis aggiunto da art. 32, comma 2, L. R. 24/1996
 
        
        
        
          4Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 23, L. R. 30/1999
 
        
        
        
          5Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 24, L. R. 30/1999
 
        
        
        
          6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 26 bis, L. R. 6/2008
 
        
        
        
          7Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
 
        
        
        
          8Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
 
       
      
        Art.  16
        
        
        
        
          1.  Per gli agenti di cui ai commi 1 e 2 dell'
articolo 27 della  legge  11  febbraio 1992,  n.  157,  con  compiti  di vigilanza  venatoria,  che  a seguito di quanto previsto dal comma 5  del medesimo articolo  27 non possono effettuare l' esercizio venatorio  nella  riserva  di caccia di diritto di appartenenza,   l'Amministrazione   regionale  provvede   al trasferimento  in  una  delle  tre  riserve  richieste   con priorità  rispetto agli altri richiedenti  collocati  nelle graduatorie   di   preferenza   per   le   singole   riserve interessate.
 
        Note:
        
        
        
          1Articolo interpretato da art. 40, comma 1, L. R. 24/1996
 
        
        
        
          2Parole aggiunte al comma 1 da art. 43, comma 25, L. R. 30/1999
 
        
        
        
          3Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 25, L. R. 30/1999
 
       
      
        Art.  19
        
       
        
        
        
          1.   Ai  sensi dell' 
articolo 36, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, coloro che detengono uccelli vivi  da data  non  successiva a quella di entrata  in  vigore  della legge  medesima  e che non abbiano già provveduto  a  farne denuncia agli organi competenti devono trasmettere  il  loro elenco  dettagliato  al  Comitato provinciale  della  caccia competente  per  territorio, entro e non  oltre  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
        
        
        
          2.  Decorso il termine indicato nel comma 1, gli esemplari possono essere ulteriormente detenuti solo in presenza dell'elenco dettagliato indicato nel medesimo comma 1, vistato dalla Regione.
 
        
        
        
          3.  Qualora i detentori di uccelli vivi intendano cedere a terzi, anche temporaneamente, uno o più esemplari detenuti devono dare comunicazione del movimento previsto alla Regione. La cessione può essere effettuata solo ad avvenuta apposizione da parte della Regione del proprio visto sulla comunicazione di cui al presente comma.
 
        Note:
        
        
        
          1Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 9, L. R. 13/2000
 
        
        
        
          2Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
 
        
        
        
          3Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.