Art.   3
        
       
        
        
        
          1. All' 
articolo 8, comma 5,  della  legge  regionale  31 ottobre  1987,  n.  35,  sono  aggiunte  le seguenti parole: <<  A domanda dell' impresa, previa dichiarazione  attestante l' avvenuto inizio  dei  lavori  e/o   dell' investimento  e subordinatamente   alla   prestazione,   per   un    importo equivalente,  di  fidejussione   bancaria   o   di   polizza fidejussoria assicurativa rilasciata  da  enti,  istituti  o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni, può  essere corrisposta una anticipazione per una quota massima pari  al 50% dell' ammontare del contributo. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa devono  espressamente prevedere  che  il  fidejussore  è   tenuto   a   rifondere all' Amministrazione regionale  le  somme  anticipate  entro trenta giorni  dalla  richiesta  della  Direzione  regionale dell' industria, senza necessità di  preventiva  escussione del  beneficiario  del   contributo.   Lo   svincolo   della fidejussione   bancaria   o   della   polizza   fidejussoria assicurativa potrà  aver  luogo  ad  avvenuto  accertamento della realizzazione dell' iniziativa.  >>.
 
       
      
        Art.   6
        
        
        
        
          1. Al fine di sviluppare da  parte  di  imprese  boschive locali la ripresa legnosa prevista dai Piani  assestamentali forestali prescritti dal  RDL   30 dicembre 1923, n. 3267  e di consentire l' immissione sul mercato di maggiori  volumi, all' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna  viene demandato il compito di sviluppare i processi di  produzione e di  utilizzazione  del  legno  anche  nelle  sue  fasi  di trasformazione.
        Note:
        
        
        
          1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 5, L. R. 50/1993, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 42/1995
 
       
      
        Art.  11
        
       
        
        
        
          1. Gli oneri derivanti dall' applicazione  della  
lettera a) del comma 2 dell' articolo 2  della  legge  regionale  31 ottobre 1987, n. 36, comma sostituito  con   l' articolo  5, fanno carico al capitolo  7277  dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1989-1991 e del  bilancio  per   l' anno  1989,  il  cui  stanziamento presenta sufficiente disponibilità.  La  denominazione  del precitato capitolo 7277 viene sostituita dalla  seguente  <<  Contributi  in  conto  capitale all' Agenzia per lo sviluppo economico  della  montagna  SpA  per  l' acquisizione  e  la realizzazione   degli   immobili  e  l' approntamento  delle infrastrutture necessarie  al  funzionamento  dei  Centri di innovazione  >>.
 
        
        
        
        
        
        
          3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  24 -  programma  3.2.1.  -  spese  correnti  -  Categoria 1.6 - Sezione  X - il  capitolo  7254   (2.1.163.2.10.28)  con  la denominazione  <<  Contributi all' Agenzia  per  lo  sviluppo economico  della montagna  SpA per le spese di gestione  dei Centri di innovazione  >> e  con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 1.350 milioni,  suddiviso in ragione di lire 650 milioni per l' anno 1989,  e lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
        
        
        
          4. Al predetto onere complessivo di lire 1.350 milioni si provvede mediante storno, di  pari  importo,  dal  precitato capitolo 7277 dello stato di previsione predetto:  per  lire 650 milioni per l' anno 1989,  detto importo  corrisponde  a parte della quota non  utilizzata  al  31  dicembre  1988  e trasferita, ai sensi dell' 
articolo 6, secondo comma,  della legge  regionale  20  gennaio  1982,  n.  10,  con   decreto dell' Assessore alle Finanze n. 15 del 16 febbraio 1989.
 
        
        
        
          5. Sul precitato capitolo 7254 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di  cassa,  di  lire  650  milioni, mediante storno, di pari  importo,  dal  precitato  capitolo 7277 dello stato di previsione più volte citato.
       
      
        Art.  12
        
       
        
        
        
        
        
        
          2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per  l' anno  1989,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  24 - programma 3.2.2. - spese d' investimento - Categoria  2.4. - Sezione X - il  capitolo  7354  (2.1.243.5.10.28)  con  la denominazione  <<  Contributi  una  tantum  alle  imprese che realizzano le iniziative produttive promosse dai  Centri  di innovazione per l' acquisizione di brevetti e dei diritti di utilizzazione  per le innovazioni di processo e di prodotto, per l' acquisto di macchinari ed attrezzature e per le spese di  gestione  >>,  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini  di  competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
        
        
        
          3. Al predetto onere di lire 1.500  milioni  si  provvede mediante storno, di pari importo, dal  capitolo  8860  dello stato di previsione precitato.
        
        
        
          4. Sul precitato capitolo 7354 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di  cassa,  di  lire  500  milioni, mediante  prelevamento,  di  pari  importo,   dal   predetto capitolo 8860 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e  del  bilancio per l' anno 1989.